CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09258/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine all'art. 640 cod. pen., per avere la Corte territoriale affermato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente in mancanza di una condotta di artifizi e raggiri, oltre che manifestamente infondato, è aspecifico e formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede: prospettando rilievi in fatto estranei al sindacato di legittimità, perché volti ad un diverso apprezzamento e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito, esso risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi ritenere privi di specificità e meramente apparenti; che, infatti, i giudici di appello hanno posto a base del giudizio di responsabilità corrette argomentazioni logiche e giuridiche e indicato i plurimi elementi di fatto sulla base dei quali, conformemente ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231 - 01), emerge chiaramente come quello dell'odierno ricorrente sia stato un comportamento di artifizi e raggiri preordinato ad ingannare la persona offesa per ottenere un ingiusto profitto (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato infine che, pur essendo attualmente maturati i termini di prescrizione, non è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione del reato, dovendosi ribadire che: «l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L. Rv. 217266 - 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01, in motivazione); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 nove