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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 luglio 2022

Cassazione n. 21750/2022

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6317/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via

V. Colonna, n. 39, è elettivamente domiciliata -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente dom.ta presso il suo studio in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 161 controricorrente letta la rinuncia al ricorso de l la ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c. e rilevato che la rinuncia al ricorso principale determina la carenza di interesse alla decisione sul ricorso incidentale condizionato (Cass., 3 ottobre 2005, n. 19295);che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma,il 05/07/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6317/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via V. Colonna, n. 39, è elettivamente domiciliata -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente dom.ta presso il suo studio in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 161 controricorrente letta la rinuncia al ricorso de l la ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c. e rilevato che la rinuncia al ricorso principale determina la carenza di interesse alla decisione sul ricorso incidentale condizionato (Cass., 3 ottobre 2005, n. 19295);che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 05/07/2022
Decreto Cassazione n. 21750/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris