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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16673/2026

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iale allegata al ricorso;– ricorrente –controAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesin. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 4263/15/2023, depositata il 15.05.2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Catania accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Carlo avverso il diniego di rimborso, chiesto in data 16.03.2012, inrelazione al credito IVA acquistato dal ricorrente in data 12.03.1999 daNumero registro generale 25218/2023Numero sezionale 4172/2026Numero di raccolta generale 16673/2026Data pubblicazione 28/05/2026Bracciolani Maria, risultante dal quadro RX del [OSCURATO:PERSONA] 1998presentato dalla medesima; il credito era maturato a seguito dicessazione dell’attività da parte della [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nell’anno1997 e la cessione era stata comunicata all’Agenzia delle entrate indata 11.10.2001;- sebbene fosse stata riconosciuta la validità del negozio di cessionecon sentenza irrevocabile n. 188 del 17.01.2011 del Tribunale diCatania, l’Agenzia delle entrate aveva opposto il diniego di rimborsoper decadenza ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992;- la CTP di Catania riteneva che nel caso di rimborso del credito IVAindicato nella dichiarazione dei redditi non operasse il termine didecadenza di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma il termine diprescrizione decennale, non eccepito dall’Ufficio, neppure in sede dicostituzione in giudizio;- con la sentenza indicata in epigrafe la CGT-2 della Sicilia accoglieval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate osservando, per quanto quirileva, che:- come prevede l’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, richiamato dall’art43-bis, comma 1 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cessione a terzi delcredito IVA annuale, riconosciuto dalla stessa prassi amministrativa,deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata dalnotaio, nel quale devono essere indicate le parti e l’importo del creditoceduto (risoluzione 6 settembre 2006, n. 103); il creditore deve poinotificare all’Agenzia delle Entrate competente l’avvenuta cessione delcredito;- nella specie era pacifico che tali oneri non erano stati osservati e dettamancanza non poteva essere superata dalla sentenza del Tribunale diCatania che era efficace solo fra le parti (cedente e cessionario delcredito) e non nei confronti dell’Ufficio terzo estraneo;Numero registro generale 25218/2023Numero sezionale 4172/2026Numero di raccolta generale 16673/2026Data pubblicazione 28/05/2026- il contribuente, inoltre, non aveva fornito, neppure in giudizio, laprova della spettanza del credito, non avendo prodotto copia dellefatture di acquisto quietanzate e dei prospetti di liquidazione periodicadell’IVA;- il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112e 345 cod. proc. civ., non essendosi la CGT-2 pronunciatasull’eccezione di violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. n.546 del 1992 in relazione alle nuove domande contenute nell’atto diappello proposto dall’Ente impositore, avendo l’Agenzia solo con l’attodi appello eccepito la prescrizione decennale, la violazione degli artt.69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923 e la violazione delle disposizioniriguardanti l’onere probatorio in materia di rimborsi;- il motivo è inammissibile, posto che l’omesso esame di una questionepuramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia,configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande odeccezioni di merito (ex plurimis, Cass. n. 26913 del 2024).- con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699cod. civ., 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923, richiamati dall’art. 43-bisdel d.P.R. n. 602 del 1973, per non aver la CGT-2 considerato la naturadi atto pubblico della sentenza del Tribunale di Catania che ha accertatola validità e l’efficacia della cessione del credito, quale atto idoneo perinterrompere la decadenza dal diritto di rimborso;- il motivo è inammissibile per carenza di interesse;Numero registro generale 25218/2023Numero sezionale 4172/2026Numero di raccolta generale 16673/2026Data pubblicazione 28/05/2026- secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, quandola sentenza di merito impugnata si fonda – come nel caso in esame -su più “rationes decidendi” autonome, nel senso che ognuna di esse èsufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi allacassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombentecensuri tutte le “rationes” e, dall’altro, che tali censure risultino tuttefondate.

Di conseguenza, qualora venga rigettato o dichiaratoinammissibile il motivo che investe anche una sola delleargomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata, gli altrimotivi sono inammissibili per carenza di interesse, in quanto anche segli stessi fossero fondati, non potrebbe mai giungersi alla cassazionedella sentenza che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratioritenuta corretta (ex plurimis, Cass.11.05.2018, n. 11493; Cass.24.05.2006, n. 12372);- poiché la CGT-2 ha ritenuto non dimostrato il preteso credito, lacensura sull’efficacia e validità della sua cessione sarebbe di per sécomunque non decisiva;- con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti, riguardante l’esistenza del creditomaturato in capo alla sig. [OSCURATO:PERSONA], come provato dalladocumentazione prodotta nel corso del giudizio, riguardante il Mod.Unico 1998, relativo all’anno d’imposta 1997, nel quale era statocompilato il quadro RX alla colonna Rimborso, non avendo l’Agenziamai contestato, neppure nel provvedimento di diniego, la sussistenzadi detto credito;- il motivo è infondato non essendo sufficiente, ai fini della prova delcredito, la mera esposizione dello stesso in dichiarazione, posto che ilcontribuente avrebbe dovuto provare i fatti costitutivi della pretesa;Numero registro generale 25218/2023Numero sezionale 4172/2026Numero di raccolta generale 16673/2026Data pubblicazione 28/05/2026- sul punto si deve innanzitutto rammentare che “nel giudizio tributariopromosso per conseguire il rimborso dell'IVA, il contribuente assumela veste di attore anche in senso sostanziale, e non violano il divieto diproporre nuove eccezioni in appello, posto dall' art. 57, comma 2, deld.lgs. n. 546 del 1992, che grava anche sull'amministrazionefinanziaria, le argomentazioni con le quali, essendo risultatasoccombente in primo grado, l'Agenzia nega la sussistenza dei fatticostitutivi del proprio diritto addotti dal contribuente, o la qualificazionead essi attribuita: queste argomentazioni costituiscono mere difese,come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale (in termini,fra varie, Cass. 29 ottobre 2020, n. 23862)” (Cass. n. 16103 del 2022);- va poi ribadito che il credito che nasca dal coacervo delle postedetraibili che prevalgano sul debito, e che quindi eccedano l'impostaliquidata, esiste in quanto ne sussistano i fatti generatori, sicché non èsufficiente che sia esposto in dichiarazione, né è necessario che siaaccertato dall'amministrazione (Cass., Sez.

Un., n. 21765 e 21766 del2021).

L'omesso esercizio del potere di controllo da partedell’Amministrazione non determina alcun effetto accertativo delcredito vantato, che può derivare soltanto dalla positiva verifica dirispondenza alla realtà di quanto dichiarato (Cass. Sez.

Un., n. 8500del 2021);- la spettanza del credito IVA va pertanto accertata, in quanto laquestione della detrazione o del rimborso si sposta, a quel punto, suun piano esclusivamente di natura probatoria, nel senso che l'infrazioneè da ritenere emendabile sul piano del rapporto impositivo quando sidisponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare cheil soggetto passivo, in quanto acquirente, ha il diritto di recuperarel'imposta pagata a titolo di rivalsa, sempreché non risulti in concretoimpedita la prova della sussistenza dei requisiti sostanziali (Cass. n.6921 del 2017; Cass. n. 4392 del 2018);Numero registro generale 25218/2023Numero sezionale 4172/2026Numero di raccolta generale 16673/2026Data pubblicazione 28/05/2026- come hanno affermato sempre le Sezioni Unite di questa Corte (n.21766 del 2021), peraltro, "In tema di rimborso dell'eccedenzadetraibile di iva, l'amministrazione finanziaria può contestare il creditoesposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dallasottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i terminiper l'esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell'imponibile edell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento";- pertanto, se il contribuente aveva un debito IVA maggiore di quellodichiarato e l'Ufficio non ha esercitato nel termine stabilito dall'art. 57del d.P.R. n. 633/72 il potere per l'accertamento del maggioreimponibile, non può recuperare la decadenza.

Allo stesso tempo, però,se la documentazione, che il contribuente deve esibire in giudizio perottenere il riconoscimento di quel credito che l'amministrazione gli hanegato, non è tale da dimostrarne l'esistenza, o, a maggiore ragione,se nessuna documentazione è esibita, il credito gli va negato, qualeche sia il periodo di tempo trascorso dal momento in cui questo fuesposto in dichiarazione, posto che contrasterebbe con il dirittounionale dar vita ad un credito in realtà inesistente sol perché ladichiarazione fiscale che lo esponga non sia stata oggetto diaccertamento (Cass. n. 16103 del 2022);- la CTR ha correttamente applicato i richiamati principi, posto che dallasentenza impugnata si evince che il contribuente non aveva prodottoneppure la copia delle fatture di acquisto e dei prospetti di liquidazioneperiodica IVA e lo stesso ricorrente ammette che la prova del creditoconsisteva solamente nel “corrispondente [OSCURATO:PERSONA] 1998” e nella“mancata contestazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] fino al propriocassazione);- in questo contesto, per un verso assertiva e per conseguenzagenerica è l’affermazione, contenuta in ricorso, che “agli atti delNumero registro generale 25218/2023Numero sezionale 4172/2026Numero di raccolta generale 16673/2026Data pubblicazione 28/05/2026giudizio tale credito IVA è suffragato da risultanze istruttorie”, cherimanda alla nota 48, in cui si legge, in maniera ancor più generica, unriferimento al “Già doc. 2 al ricorso introduttivo”, non altrimentiesplicato; per altro verso, smentita dagli atti e dalla stessaformulazione del primo motivo di ricorso – oltre che inammissibilequanto al canone di censura – è l’ulteriore affermazione che “Entrambele parti fanno menzione nei propri scritti difensivi dell’incontestataesistenza di tale credito sul quale si sviluppa il dibattito dellacontroversia”, posto che, al contrario, si legge alle pagine 4 e 5dell’appello dell’Agenzia, allegato al ricorso dal contribuente, che “Lasentenza è, altresì, viziata nella parte in cui dichiara sussistere il dirittoal rimborso, senza tenere conto dell’assoluta mancanza di prove offertein merito dalla controparte..

A ben vedere, non solo l’avversa difesanon ha dato prova alcuna della spettanza del credito, ma non haneppure versato in atti la copia della dichiarazione, da cui siricaverebbe l’esistenza del credito, limitandosi a mere affermazioni intal senso.

L’Ufficio, in questa sede, contesta la spettanza del rimborsoe rileva che nessuna prova è agli atti del giudizio, con la conseguenzadi doversi ritenere legittimo il diniego a suo tempo formulato edoggetto dell’originaria contestazione”;- con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 deld.lgs. n. 546 del 1992, 132 e 112 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod.proc. civ. e 111 Cost., per avere la CGT-2 motivato in modo apparentela propria decisione, mancando ogni riferimento sulla novità delleeccezioni introdotte in appello dall’Ufficio, non avendo il giudice diappello spiegato perché la sentenza del Tribunale di Catania non fosseidonea ad integrare il requisito dell’atto pubblico, limitandosi adaffermare che non produceva effetti tra le parti e non essendocomprensibile sulla base di quale ragionamento il ricorrente avrebbeNumero registro generale 25218/2023Numero sezionale 4172/2026Numero di raccolta generale 16673/2026Data pubblicazione 28/05/2026dovuto fornire la prova del credito, sebbene l’atto di diniego nonriguardasse la fondatezza nel merito della pretesa;- il motivo è infondato;- è stato più volte affermato che “la motivazione è solo apparente, e lasentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando,benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture” (Cass., Sez.

U. n. 22232 del 2016);- la motivazione della sentenza impugnata, seppure sintetica, nonrientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidatoe condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto contiene unaidonea spiegazione su tutte le questioni prospettate dal ricorrente e, inparticolare, in ordine alla mancata prova del credito, dovendosi ritenereche il giudice tributario di appello abbia assolto, per detta parte, ilproprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale"(cfr. Sez.

U. 7.04.2014, n. 8053).- il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente va condannato alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio,che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese delgiudizio, che liquida in € 2.400,00, oltre alle spese prenotate a debito;ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 25218/2023Numero sezionale 4172/2026Numero di raccolta generale 16673/2026Data pubblicazione 28/05/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14 maggio 2026.La PresidenteAngelina – [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iale allegata al ricorso;– ricorrente –controAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesin. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 4263/15/2023, depositata il 15.05.2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Catania accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Carlo avverso il diniego di rimborso, chiesto in data 16.03.2012, inrelazione al credito IVA acquistato dal ricorrente in data 12.03.1999 daNumero registro generale 25218/2023Numero sezionale 4172/2026Numero di raccolta generale 16673/2026Data pubblicazione 28/05/2026Bracciolani Maria, risultante dal quadro RX del [OSCURATO:PERSONA] 1998presentato dalla medesima; il credito era maturato a seguito dicessazione dell’attività da parte della [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nell’anno1997 e la cessione era stata comunicata all’Agenzia delle entrate indata 11.10.2001;- sebbene fosse stata riconosciuta la validità del negozio di cessionecon sentenza irrevocabile n. 188 del 17.01.2011 del Tribunale diCatania, l’Agenzia delle entrate aveva opposto il diniego di rimborsoper decadenza ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992;- la CTP di Catania riteneva che nel caso di rimborso del credito IVAindicato nella dichiarazione dei redditi non operasse il termine didecadenza di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma il termine diprescrizione decennale, non eccepito dall’Ufficio, neppure in sede dicostituzione in giudizio;- con la sentenza indicata in epigrafe la CGT-2 della Sicilia accoglieval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate osservando, per quanto quirileva, che:- come prevede l’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, richiamato dall’art43-bis, comma 1 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cessione a terzi delcredito IVA annuale, riconosciuto dalla stessa prassi amministrativa,deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata dalnotaio, nel quale devono essere indicate le parti e l’importo del creditoceduto (risoluzione 6 settembre 2006, n. 103); il creditore deve poinotificare all’Agenzia delle Entrate competente l’avvenuta cessione delcredito;- nella specie era pacifico che tali oneri non erano stati osservati e dettamancanza non poteva essere superata dalla sentenza del Tribunale diCatania che era efficace solo fra le parti (cedente e cessionario delcredito) e non nei confronti dell’Ufficio terzo estraneo;Numero registro generale 25218/2023Numero sezionale 4172/2026Numero di raccolta generale 16673/2026Data pubblicazione 28/05/2026- il contribuente, inoltre, non aveva fornito, neppure in giudizio, laprova della spettanza del credito, non avendo prodotto copia dellefatture di acquisto quietanzate e dei prospetti di liquidazione periodicadell’IVA;- il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112e 345 cod. proc. civ., non essendosi la CGT-2 pronunciatasull’eccezione di violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. n.546 del 1992 in relazione alle nuove domande contenute nell’atto diappello proposto dall’Ente impositore, avendo l’Agenzia solo con l’attodi appello eccepito la prescrizione decennale, la violazione degli artt.69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923 e la violazione delle disposizioniriguardanti l’onere probatorio in materia di rimborsi;- il motivo è inammissibile, posto che l’omesso esame di una questionepuramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia,configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande odeccezioni di merito (ex plurimis, Cass. n. 26913 del 2024).- con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699cod. civ., 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923, richiamati dall’art. 43-bisdel d.P.R. n. 602 del 1973, per non aver la CGT-2 considerato la naturadi atto pubblico della sentenza del Tribunale di Catania che ha accertatola validità e l’efficacia della cessione del credito, quale atto idoneo perinterrompere la decadenza dal diritto di rimborso;- il motivo è inammissibile per carenza di interesse;Numero registro generale 25218/2023Numero sezionale 4172/2026Numero di raccolta generale 16673/2026Data pubblicazione 28/05/2026- secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, quandola sentenza di merito impugnata si fonda – come nel caso in esame -su più “rationes decidendi” autonome, nel senso che ognuna di esse èsufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi allacassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombentecensuri tutte le “rationes” e, dall’altro, che tali censure risultino tuttefondate. Di conseguenza, qualora venga rigettato o dichiaratoinammissibile il motivo che investe anche una sola delleargomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata, gli altrimotivi sono inammissibili per carenza di interesse, in quanto anche segli stessi fossero fondati, non potrebbe mai giungersi alla cassazionedella sentenza che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratioritenuta corretta (ex plurimis, Cass.11.05.2018, n. 11493; Cass.24.05.2006, n. 12372);- poiché la CGT-2 ha ritenuto non dimostrato il preteso credito, lacensura sull’efficacia e validità della sua cessione sarebbe di per sécomunque non decisiva;- con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti, riguardante l’esistenza del creditomaturato in capo alla sig. [OSCURATO:PERSONA], come provato dalladocumentazione prodotta nel corso del giudizio, riguardante il Mod.Unico 1998, relativo all’anno d’imposta 1997, nel quale era statocompilato il quadro RX alla colonna Rimborso, non avendo l’Agenziamai contestato, neppure nel provvedimento di diniego, la sussistenzadi detto credito;- il motivo è infondato non essendo sufficiente, ai fini della prova delcredito, la mera esposizione dello stesso in dichiarazione, posto che ilcontribuente avrebbe dovuto provare i fatti costitutivi della pretesa;Numero registro generale 25218/2023Numero sezionale 4172/2026Numero di raccolta generale 16673/2026Data pubblicazione 28/05/2026- sul punto si deve innanzitutto rammentare che “nel giudizio tributariopromosso per conseguire il rimborso dell'IVA, il contribuente assumela veste di attore anche in senso sostanziale, e non violano il divieto diproporre nuove eccezioni in appello, posto dall' art. 57, comma 2, deld.lgs. n. 546 del 1992, che grava anche sull'amministrazionefinanziaria, le argomentazioni con le quali, essendo risultatasoccombente in primo grado, l'Agenzia nega la sussistenza dei fatticostitutivi del proprio diritto addotti dal contribuente, o la qualificazionead essi attribuita: queste argomentazioni costituiscono mere difese,come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale (in termini,fra varie, Cass. 29 ottobre 2020, n. 23862)” (Cass. n. 16103 del 2022);- va poi ribadito che il credito che nasca dal coacervo delle postedetraibili che prevalgano sul debito, e che quindi eccedano l'impostaliquidata, esiste in quanto ne sussistano i fatti generatori, sicché non èsufficiente che sia esposto in dichiarazione, né è necessario che siaaccertato dall'amministrazione (Cass., Sez. Un., n. 21765 e 21766 del2021). L'omesso esercizio del potere di controllo da partedell’Amministrazione non determina alcun effetto accertativo delcredito vantato, che può derivare soltanto dalla positiva verifica dirispondenza alla realtà di quanto dichiarato (Cass. Sez. Un., n. 8500del 2021);- la spettanza del credito IVA va pertanto accertata, in quanto laquestione della detrazione o del rimborso si sposta, a quel punto, suun piano esclusivamente di natura probatoria, nel senso che l'infrazioneè da ritenere emendabile sul piano del rapporto impositivo quando sidisponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare cheil soggetto passivo, in quanto acquirente, ha il diritto di recuperarel'imposta pagata a titolo di rivalsa, sempreché non risulti in concretoimpedita la prova della sussistenza dei requisiti sostanziali (Cass. n.6921 del 2017; Cass. n. 4392 del 2018);Numero registro generale 25218/2023Numero sezionale 4172/2026Numero di raccolta generale 16673/2026Data pubblicazione 28/05/2026- come hanno affermato sempre le Sezioni Unite di questa Corte (n.21766 del 2021), peraltro, "In tema di rimborso dell'eccedenzadetraibile di iva, l'amministrazione finanziaria può contestare il creditoesposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dallasottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i terminiper l'esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell'imponibile edell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento";- pertanto, se il contribuente aveva un debito IVA maggiore di quellodichiarato e l'Ufficio non ha esercitato nel termine stabilito dall'art. 57del d.P.R. n. 633/72 il potere per l'accertamento del maggioreimponibile, non può recuperare la decadenza. Allo stesso tempo, però,se la documentazione, che il contribuente deve esibire in giudizio perottenere il riconoscimento di quel credito che l'amministrazione gli hanegato, non è tale da dimostrarne l'esistenza, o, a maggiore ragione,se nessuna documentazione è esibita, il credito gli va negato, qualeche sia il periodo di tempo trascorso dal momento in cui questo fuesposto in dichiarazione, posto che contrasterebbe con il dirittounionale dar vita ad un credito in realtà inesistente sol perché ladichiarazione fiscale che lo esponga non sia stata oggetto diaccertamento (Cass. n. 16103 del 2022);- la CTR ha correttamente applicato i richiamati principi, posto che dallasentenza impugnata si evince che il contribuente non aveva prodottoneppure la copia delle fatture di acquisto e dei prospetti di liquidazioneperiodica IVA e lo stesso ricorrente ammette che la prova del creditoconsisteva solamente nel “corrispondente [OSCURATO:PERSONA] 1998” e nella“mancata contestazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] fino al propriocassazione);- in questo contesto, per un verso assertiva e per conseguenzagenerica è l’affermazione, contenuta in ricorso, che “agli atti delNumero registro generale 25218/2023Numero sezionale 4172/2026Numero di raccolta generale 16673/2026Data pubblicazione 28/05/2026giudizio tale credito IVA è suffragato da risultanze istruttorie”, cherimanda alla nota 48, in cui si legge, in maniera ancor più generica, unriferimento al “Già doc. 2 al ricorso introduttivo”, non altrimentiesplicato; per altro verso, smentita dagli atti e dalla stessaformulazione del primo motivo di ricorso – oltre che inammissibilequanto al canone di censura – è l’ulteriore affermazione che “Entrambele parti fanno menzione nei propri scritti difensivi dell’incontestataesistenza di tale credito sul quale si sviluppa il dibattito dellacontroversia”, posto che, al contrario, si legge alle pagine 4 e 5dell’appello dell’Agenzia, allegato al ricorso dal contribuente, che “Lasentenza è, altresì, viziata nella parte in cui dichiara sussistere il dirittoal rimborso, senza tenere conto dell’assoluta mancanza di prove offertein merito dalla controparte.. A ben vedere, non solo l’avversa difesanon ha dato prova alcuna della spettanza del credito, ma non haneppure versato in atti la copia della dichiarazione, da cui siricaverebbe l’esistenza del credito, limitandosi a mere affermazioni intal senso. L’Ufficio, in questa sede, contesta la spettanza del rimborsoe rileva che nessuna prova è agli atti del giudizio, con la conseguenzadi doversi ritenere legittimo il diniego a suo tempo formulato edoggetto dell’originaria contestazione”;- con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 deld.lgs. n. 546 del 1992, 132 e 112 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod.proc. civ. e 111 Cost., per avere la CGT-2 motivato in modo apparentela propria decisione, mancando ogni riferimento sulla novità delleeccezioni introdotte in appello dall’Ufficio, non avendo il giudice diappello spiegato perché la sentenza del Tribunale di Catania non fosseidonea ad integrare il requisito dell’atto pubblico, limitandosi adaffermare che non produceva effetti tra le parti e non essendocomprensibile sulla base di quale ragionamento il ricorrente avrebbeNumero registro generale 25218/2023Numero sezionale 4172/2026Numero di raccolta generale 16673/2026Data pubblicazione 28/05/2026dovuto fornire la prova del credito, sebbene l’atto di diniego nonriguardasse la fondatezza nel merito della pretesa;- il motivo è infondato;- è stato più volte affermato che “la motivazione è solo apparente, e lasentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando,benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture” (Cass., Sez. U. n. 22232 del 2016);- la motivazione della sentenza impugnata, seppure sintetica, nonrientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidatoe condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto contiene unaidonea spiegazione su tutte le questioni prospettate dal ricorrente e, inparticolare, in ordine alla mancata prova del credito, dovendosi ritenereche il giudice tributario di appello abbia assolto, per detta parte, ilproprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale"(cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053).- il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente va condannato alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio,che si liquidano come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese delgiudizio, che liquida in € 2.400,00, oltre alle spese prenotate a debito;ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 25218/2023Numero sezionale 4172/2026Numero di raccolta generale 16673/2026Data pubblicazione 28/05/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14 maggio 2026.La PresidenteAngelina – [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16673/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris