CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 settembre 2026
Cassazione n. 25204/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te in atti indicato,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Primula [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 202/2025, depositatail 10/01/2025;letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/09/2026 [OSCURATO:PERSONA]