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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 18472/2023

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 30254/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 116, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di SIENA, depositata il 27/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. La vicenda qui al vaglio può riassumersi in breve nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero ricorso innanzi al Presidente del Tribunale di Siena avverso l’ordinanza del Giudice di quel Tribunale con il quale era stato liquidato il compenso ai cc.tt.uu. nominati in un procedimento d’accertamento tecnico preventivo incoato dai ricorrenti, contestandone l’entità, giudicata eccessiva; - l’adito Presidente rigettò il reclamo e condannò i ricorre nti al pagamento delle spese legali in favore dei consulenti, di [OSCURATO:SOCIETA]. a di [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso l’anzidetta pronuncia sulla base di un solo motivo di doglianza.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] DAC.

3. I ricorrenti lamentano violazione ed errata applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ.

Questo l’assunto impugnatorio: - le due compagnie d’assicurazione non avevano interesse alcuno all’esito del giudizio d’opposizione, stante che gli esponenti, unici tenuti a pagare il compenso ai consulenti, posto a loro carico per legge, si erano doluti dell’entità di esso compenso.

L’evocazione in giudizio delle due compagnie assicuratrici era stata effettuata solo quale denuncia della lite. 3.

1. Il proposto ricorso straordinario è ammissibile dal momento che - secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez.

Il, 18 gennaio 2013, n. 1273) - ove venga adottata, in sede di accertamento tecnico preventivo, un'illegittima pronuncia sulla liquidazione delle relative spese, ci si viene a trovare in presenza di un provvedimento non previsto dalla legge di natura decisoria, destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività, contro cui non è dato alcun mezzo d'impugnazione, sicché avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Sez. 2, n. 324,10/1/2017).

4. Il ricorso è improcedibile.

L’ordinanza impugnata risulta essere stata pubblicata il 3/7/2019, siccome risulta dallo stesso ricorso (pag. 10).

La parte ricorrente ha, inoltre, dichiarato che il provvedimento le era stato notificato il 17/7/2019 (pag. 1 del ricorso).

Il ricorso per cassazione venne avviato alla notifica il 15/10/2019, (timbro dell’Ufficiale giudiziario).

Si applica il principio più volte enunciato da questa Corte, secondo il quale la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c. (S.U. n. 21349, 06/07/2022, Rv. 665188).

Deposito che non consta in atti, neppure a cura della controparte (si veda per la deroga in un simile caso al principio sopra enunciato la medesima sentenza n. 21349/2022, Rv.665188-02).

Né, infine, soccorre il principio (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, ben maggiore (ordinanza pubblicata il 3.7.2019e ricorso notificato in data 15.10.2019).

5. Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore dei ricorrenti, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso improcedibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per compensi, in favore della controricorrente, in euro 1.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli access

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 30254/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 116, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di SIENA, depositata il 27/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. La vicenda qui al vaglio può riassumersi in breve nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero ricorso innanzi al Presidente del Tribunale di Siena avverso l’ordinanza del Giudice di quel Tribunale con il quale era stato liquidato il compenso ai cc.tt.uu. nominati in un procedimento d’accertamento tecnico preventivo incoato dai ricorrenti, contestandone l’entità, giudicata eccessiva; - l’adito Presidente rigettò il reclamo e condannò i ricorre nti al pagamento delle spese legali in favore dei consulenti, di [OSCURATO:SOCIETA]. a di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso l’anzidetta pronuncia sulla base di un solo motivo di doglianza. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] DAC. 3. I ricorrenti lamentano violazione ed errata applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. Questo l’assunto impugnatorio: - le due compagnie d’assicurazione non avevano interesse alcuno all’esito del giudizio d’opposizione, stante che gli esponenti, unici tenuti a pagare il compenso ai consulenti, posto a loro carico per legge, si erano doluti dell’entità di esso compenso. L’evocazione in giudizio delle due compagnie assicuratrici era stata effettuata solo quale denuncia della lite. 3. 1. Il proposto ricorso straordinario è ammissibile dal momento che - secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Il, 18 gennaio 2013, n. 1273) - ove venga adottata, in sede di accertamento tecnico preventivo, un'illegittima pronuncia sulla liquidazione delle relative spese, ci si viene a trovare in presenza di un provvedimento non previsto dalla legge di natura decisoria, destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività, contro cui non è dato alcun mezzo d'impugnazione, sicché avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Sez. 2, n. 324,10/1/2017). 4. Il ricorso è improcedibile. L’ordinanza impugnata risulta essere stata pubblicata il 3/7/2019, siccome risulta dallo stesso ricorso (pag. 10). La parte ricorrente ha, inoltre, dichiarato che il provvedimento le era stato notificato il 17/7/2019 (pag. 1 del ricorso). Il ricorso per cassazione venne avviato alla notifica il 15/10/2019, (timbro dell’Ufficiale giudiziario). Si applica il principio più volte enunciato da questa Corte, secondo il quale la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c. (S.U. n. 21349, 06/07/2022, Rv. 665188). Deposito che non consta in atti, neppure a cura della controparte (si veda per la deroga in un simile caso al principio sopra enunciato la medesima sentenza n. 21349/2022, Rv.665188-02). Né, infine, soccorre il principio (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, ben maggiore (ordinanza pubblicata il 3.7.2019e ricorso notificato in data 15.10.2019). 5. Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore dei ricorrenti, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso improcedibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per compensi, in favore della controricorrente, in euro 1.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli access
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