Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:21
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
20 gennaio 2009
Causa C‑38/08 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Impugnazione – Funzione pubblica – Retribuzione – Mancata applicazione dell’integrazione relativa alle funzioni prevista per i capi unità a un consulente giuridico di grado
A* 14 – Principio della parità di trattamento»
Oggetto:
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 11 dicembre 2007, causa T‑66/05,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso del ricorrente avente ad oggetto una domanda di annullamento
delle decisioni relative alla determinazione dello stipendio mensile del ricorrente per i mesi dal maggio 2004 fino al febbraio
2005, una domanda di procedere ad un nuovo calcolo di tale stipendio e una domanda di annullamento dell’esplicita decisione
di rigetto del reclamo del ricorrente. Mancata applicazione dell’integrazione relativa alle funzioni prevista per i capi unità
a un consulente giuridico di grado A* 14 del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA] che ha assicurato il coordinamento di un
gruppo di lavoro. Violazione del principio di parità di trattamento.
Decisione:
L’impugnazione è respinta. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese della [OSCURATO:PERSONA].
Massime
1.
Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, artt. 42, n. 2, e 118)
2.
Funzionari – Parità di trattamento – Limiti – Vantaggio illegittimamente attribuito
3.
Funzionari – Organizzazione degli uffici – Unità
1.