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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:21
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 20 gennaio 2009 Causa C‑38/08 P

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «Impugnazione – Funzione pubblica – Retribuzione – Mancata applicazione dell’integrazione relativa alle funzioni prevista per i capi unità a un consulente giuridico di grado A* 14 – Principio della parità di trattamento» Oggetto: Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 11 dicembre 2007, causa T‑66/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso del ricorrente avente ad oggetto una domanda di annullamento delle decisioni relative alla determinazione dello stipendio mensile del ricorrente per i mesi dal maggio 2004 fino al febbraio 2005, una domanda di procedere ad un nuovo calcolo di tale stipendio e una domanda di annullamento dell’esplicita decisione di rigetto del reclamo del ricorrente.

Mancata applicazione dell’integrazione relativa alle funzioni prevista per i capi unità a un consulente giuridico di grado A* 14 del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA] che ha assicurato il coordinamento di un gruppo di lavoro.

Violazione del principio di parità di trattamento.

Decisione: L’impugnazione è respinta.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese della [OSCURATO:PERSONA].

Massime

1. Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, artt. 42, n. 2, e 118)

2. Funzionari – Parità di trattamento – Limiti – Vantaggio illegittimamente attribuito

3. Funzionari – Organizzazione degli uffici – Unità 1.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 20 gennaio 2009 Causa C‑38/08 P [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «Impugnazione – Funzione pubblica – Retribuzione – Mancata applicazione dell’integrazione relativa alle funzioni prevista per i capi unità a un consulente giuridico di grado A* 14 – Principio della parità di trattamento» Oggetto: Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 11 dicembre 2007, causa T‑66/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso del ricorrente avente ad oggetto una domanda di annullamento delle decisioni relative alla determinazione dello stipendio mensile del ricorrente per i mesi dal maggio 2004 fino al febbraio 2005, una domanda di procedere ad un nuovo calcolo di tale stipendio e una domanda di annullamento dell’esplicita decisione di rigetto del reclamo del ricorrente. Mancata applicazione dell’integrazione relativa alle funzioni prevista per i capi unità a un consulente giuridico di grado A* 14 del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA] che ha assicurato il coordinamento di un gruppo di lavoro. Violazione del principio di parità di trattamento. Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese della [OSCURATO:PERSONA]. Massime 1. Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, artt. 42, n. 2, e 118) 2. Funzionari – Parità di trattamento – Limiti – Vantaggio illegittimamente attribuito 3. Funzionari – Organizzazione degli uffici – Unità 1.
Sentenza Corte di giustizia UE/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris