CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20185/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da: PM/CASERTA Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DELLA LIBERTA' [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Caserta, che ha chiesto di confermare il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo, sezione specializzata per il riesame, in accoglimento della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullava limitatamente alla posizione del predetto indagato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo del 23/07/2021 di applicazione allo stesso della misura cautelare della custodia in carcere per i reati allo stesso ascritti 7.k2, (art. 416-bis cod. pen.), ordinando l'immediata scarcerazione dello stesso se non detenuto per altra causa. 2. Il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione proponendo un solo motivo con il quale ha dedotto violazione di legge; è stato dedotto l'errore nel quale era incorso il Tribunale del riesame nel non considerare lo stabile inserimento del Caserta nell'associazione mafiosa, come dimostrava una sentenza, annullata per motivi procedurali, nell'ambito dei procedimento n. 12644/2017, in relazione alla quale era stato condannato alla pena di anni 18 di reclusione per il reato associativo commesso fino al 2017; nell'ambito di tale procedimento era emerso che, nonostante il Caserta fosse sottoposto ad obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, lo stesso si incontrava con il capomafia Celesia, destinatario a sua volta dell'ordinanza cautelare del Gip di Palermo del 23/07/2021; è stato inoltre dedotto l'errore del Tribunale del riesame nel trascurare la valenza del compendio indiziario relativo ai fatti sino al 2017 per valutare le contestazioni oggetto del presente procedimento, con particolare riferimento alle dichiarazioni dei collaboranti che riferivano dell'inserimento del Caserta nella associazione mafiosa; doveva essere ritenuta la violazione di legge in considerazione della parcellizzazione effettuata dal Tribunale del riesame quanto alla valenza significativa delle diverse prove presenti agli atti, non essendo necessaria la ricorrenza in fase cautelare di riscontri individualizzanti. 3. Il Procuratore generale ha concluso evidenziando l'infondatezza del ricorso. 4. Il difensore presente del Caserta, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è manifestamente infondato, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. 2. Quanto all'unico motivo di ricorso, con il quale è stata sostanzialmente, anche se non formalmente, dedotta apparenza della motivazione, così ritenendo la ricorrenza di una violazione di legge, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il controllo di legittimità, anche in sede cautelare, non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contaríni, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01; da ultimo v. Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, Cesarano). Ciò premesso, occorre considerare come dalla stessa lettura del motivo di ricorso emerga, con un'allegazione che si caratterizza per evidente genericità ed aspecificità rispetto al contenuto del provvedimento impugnato, la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame con un'articolata considerazione degli elementi addotti, che si presenta organica, priva di censure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad una analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico dello stesso, ritenuto non sufficiente a fondare la applicazione della misura cautelare disposta dal Gip di Palermo. È stato, in tal senso costantemente affermato che il controllo di logicità, dunque, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). In sostanza, il Pubblico ministero ha contestato l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame da ritenere tuttavia oggetto di un'approfondita analisi, anche con riferimento all'ordinanza genetica, desumendone una diversa considerazione della portata degli elementi indizianti con motivazione che non può ritenersi né illogica, né apparente. Il Pubblico ministero nel suo ricorso omette di fornire elementi specifici di critica al provvedimento, richiamando solo genericamente i contributi di collaboratori di giustizia, neanche indicati nominativamente, senza riferire le dichiarazioni al periodo temporale oggetto di contestazione e riferendo al caso concreto, in maniera del tutto astratta e svincolata dal confronto con la motivazione, un principio di diritto affermato da questa Corte. Né appare risolutivo, rispetto alla contestazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà, il richiamo ad un incontro con il Celesia, neanche collocato temporalmente, e genericamente allegato, sicché appare evidente la complessiva aspecificità del ricorso proposto. Ugualmente si deve rilevare la genericità ed aspecificità dell'allegazione relativa alla sostanziale ricorrenza di una motivazione resa in violazione dei canoni di valutazione della prova logica; nel proporre tale argomento di critica il Pubblico ministero non ha richiamato alcun passaggio motivazionale, né alcun punto della decisione dal quale desumere tale parcellizzazione, con portata tale da rendere nella sostanza la motivazione del tutto assente o apparente al fine di poter ritenere ricorrente un vizio di violazione di legge nel senso sopra evidenziato. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15 Marzo 2022. Il Consigliere este