CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 39353/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di ammissione a misure alternative alla detenzione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione dell'accertamento della irreperibilità del condannato che si trovava in Germania per motivi di lavoro; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, risultando confermato che l'istante si era trovato all'estero e quindi non aveva consentito l'espletamento dell'istruttoria necessaria per verificare la fondatezza della domanda; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.