CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 17065/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 8 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia, pronunciata il 6 novembre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che il ricorso, con il quale genericamente si censura, senza indicare a quali dei casi tipici di cui all'art. 606 cod. proc. pen. intende riferirsi, la nullità dei giudizi di merito per mancata citazione del ricorrente e per mancata concessione del richiesto rinvio per legittimo impedimento del difensore, la mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità nonché la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa contestato e l'insufficienza della relativa motivazione, è del tutto privo di concreta specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; considerato che con riferimento ai presunti difetti di citazione, il ricorrente omette del tutto di indicare le ragioni di diritto e i dati di fatto a sostegno della censura mentre, alle pagine 3 e 4, la Corte territoriale ha compiutamente evidenziato le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza di rinvio che, oltre ad essere pervenuta con data successiva a quella fissata per l'udienza, era priva dei requisiti essenziali; osservato che, a pagina 6, il giudice di appello ha sottolineato come dalle attendibili dichiarazioni della persona offesa fosse emersa con evidenza l'esistenza di raggiri nella condotta dell'imputato, che prima induceva in errore la vittima prospettandogli la bontà dell'affare e, dopo aver ricevuto il denaro, la rassicurava dell'adempimento, mai avvenuto; considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sfuggendo al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitro o di ragionamento illogico, come avvenuto nella specie in cui la pena irrogata, di poco superiore al minimo edittale, è stata congruamente motivata in ragione dei numerosi precedenti a carico dell'imputato per reati contro il patrimonio, che denotavano una condotta di vita caratterizzata dalla commissione di reati, e dell'entità del profitto con correlativo danno alla persona offesa, che non poteva ritenersi di speciale tenuità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]