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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 01347/2026

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re - ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Trento dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 30 maggio 2025, con la quale la Corte di appello di Trento, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da XXXXXXXXXXXXXXX, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con due sentenze irrevocabili di condanna, rispettivamente, per i delitti di cui all’art. 609 bis cod. pen., commesso a Verona il 19 giugno 2019, e di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza privata, commessi a Trento e Rovereto da novembre 2017 al 7 agosto 2019; premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01); rilevato che il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza in ragione della diversa collocazione temporale e dei differenti tratti delle condotte delittuose, perpetrate in danno di persone offese diverse: l’una originata da un estemporaneo impulso sessuale attuato in concorso con altro soggetto, le altre maturate nell’ambito di un protratto sistema di comportamenti offensivi per motivi di gelosia nei confronti della convivente; osservato che, a fronte di una motivazione del tutto congrua e logica, il ricorso è manifestamente infondato, insistendo genericamente sulla omogeneità delle violazioni, sul comune movente passionale, sullo stato di tossicodipendenza dall’autore, e sollecitando una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, preclusa al giudice di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01); ritenuto che la doglianza in ordine all’omessa considerazione del fattore della tossicodipendenza, avuto riguardo alla natura dei delitti, non è idonea a destrutturare l’impianto argomentativo dell’ordinanza censurata, dal quale si arguisce come le manifestazioni criminose siano sganciate dalla condizione di dipendenza, genericamente dedotta in ricorso senza esplicitarne la specifica incidenza in vista dell’accertamento di un’unitaria risoluzione criminosa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si reputa congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Trento dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 30 maggio 2025, con la quale la Corte di appello di Trento, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da XXXXXXXXXXXXXXX, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con due sentenze irrevocabili di condanna, rispettivamente, per i delitti di cui all’art. 609 bis cod. pen., commesso a Verona il 19 giugno 2019, e di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza privata, commessi a Trento e Rovereto da novembre 2017 al 7 agosto 2019; premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01); rilevato che il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza in ragione della diversa collocazione temporale e dei differenti tratti delle condotte delittuose, perpetrate in danno di persone offese diverse: l’una originata da un estemporaneo impulso sessuale attuato in concorso con altro soggetto, le altre maturate nell’ambito di un protratto sistema di comportamenti offensivi per motivi di gelosia nei confronti della convivente; osservato che, a fronte di una motivazione del tutto congrua e logica, il ricorso è manifestamente infondato, insistendo genericamente sulla omogeneità delle violazioni, sul comune movente passionale, sullo stato di tossicodipendenza dall’autore, e sollecitando una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, preclusa al giudice di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01); ritenuto che la doglianza in ordine all’omessa considerazione del fattore della tossicodipendenza, avuto riguardo alla natura dei delitti, non è idonea a destrutturare l’impianto argomentativo dell’ordinanza censurata, dal quale si arguisce come le manifestazioni criminose siano sganciate dalla condizione di dipendenza, genericamente dedotta in ricorso senza esplicitarne la specifica incidenza in vista dell’accertamento di un’unitaria risoluzione criminosa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si reputa congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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