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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 49176/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'impugnata sentenza è stata emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Sciacca aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali.

Avverso la sentenza di secondo grado, le imputate, a mezzo del loro difensore, hanno proposto ricorso per cassazione.

Con un unico motivo, deducono che la persona offesa, in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, ha rimesso la querela presentata nei loro confronti e che la remissione è stata da loro accettata.

Va rilevato che, dagli atti, risulta che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate (cfr. i verbali dei Carabinieri della stazione di Sciacca) e che il reato risulta procedibile solo a querela di parte.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata per sopravvenuta estinzione del reato, atteso che «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625).

In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico delle querelate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per remissione di querela.

Pone le spese del procedimento a carico delle querelate.

Così deciso, il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'impugnata sentenza è stata emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Sciacca aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali. Avverso la sentenza di secondo grado, le imputate, a mezzo del loro difensore, hanno proposto ricorso per cassazione. Con un unico motivo, deducono che la persona offesa, in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, ha rimesso la querela presentata nei loro confronti e che la remissione è stata da loro accettata. Va rilevato che, dagli atti, risulta che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate (cfr. i verbali dei Carabinieri della stazione di Sciacca) e che il reato risulta procedibile solo a querela di parte. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata per sopravvenuta estinzione del reato, atteso che «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico delle querelate. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico delle querelate. Così deciso, il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]