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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 20473/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35078_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/90, deduce il vizio di mancata assunzione di prova decisiva ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 73, co. 5, TU Stup., per la mancata valutazione ed assunzione ai fini della decisione, della prova scientifica del dato ponderale quali-quantitativo, è manifestamente infondato, perché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, prospettando altresì' enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; ritenuto, in particolare, che la Corte territoriale, nel respingere il secondo motivo di appello, di analogo tenore, ha motivato in maniera non manifestamente illogica il diniego del riconoscimento della c.d. ipotesi lieve di cui al co. 5 dell'art. 73, TU Stup. (non solo motivando sul consistente valore ponderale, ma valorizzando negativamente le modalità del rinvenimento in più luoghi, ritenendo che ciò lasciasse presumere una vera e propria organizzazione alla base dell'attività criminosa, senza dubbio non configurabile come piccolo spaccio, aggiungendo a conforto di tale assunto sia l'assenza di redditi che il rinvenimento del classico strumentario dello spacciatore), in maniera conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuto solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U, sentenza n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, P.G. in proc.

Rico, Rv. 247911 - 01); ritenuto, quanto al secondo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133, c.p. e agli artt. 526, 546 in relazione all'art. 73, co. 5, TU Stup. ed il correlato vizio motivazionale, che lo stesso è aspecifico non confrontandosi con la motivazione dell'impugnata sentenza, che ha giustificato con argomentazioni non manifestamente illogiche sia il diniego delle invocate attenuanti che la rimodulazione in senso favorevole del trattamento sanzionatorio, valorizzando negativamente tanto le modalità della condotta (occultamento del consistente quantitativo di stupefacente in diverse parti dell'abitazione e all'interno della stazione ferroviaria), quanto la personalità negativa dell'imputato (che non aveva mostrato alcun segno di resipiscenza né volontà collaborativa nel processo); (k.< ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 gennaio 2023 Il corygli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35078_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/90, deduce il vizio di mancata assunzione di prova decisiva ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 73, co. 5, TU Stup., per la mancata valutazione ed assunzione ai fini della decisione, della prova scientifica del dato ponderale quali-quantitativo, è manifestamente infondato, perché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, prospettando altresì' enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; ritenuto, in particolare, che la Corte territoriale, nel respingere il secondo motivo di appello, di analogo tenore, ha motivato in maniera non manifestamente illogica il diniego del riconoscimento della c.d. ipotesi lieve di cui al co. 5 dell'art. 73, TU Stup. (non solo motivando sul consistente valore ponderale, ma valorizzando negativamente le modalità del rinvenimento in più luoghi, ritenendo che ciò lasciasse presumere una vera e propria organizzazione alla base dell'attività criminosa, senza dubbio non configurabile come piccolo spaccio, aggiungendo a conforto di tale assunto sia l'assenza di redditi che il rinvenimento del classico strumentario dello spacciatore), in maniera conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuto solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, sentenza n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911 - 01); ritenuto, quanto al secondo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133, c.p. e agli artt. 526, 546 in relazione all'art. 73, co. 5, TU Stup. ed il correlato vizio motivazionale, che lo stesso è aspecifico non confrontandosi con la motivazione dell'impugnata sentenza, che ha giustificato con argomentazioni non manifestamente illogiche sia il diniego delle invocate attenuanti che la rimodulazione in senso favorevole del trattamento sanzionatorio, valorizzando negativamente tanto le modalità della condotta (occultamento del consistente quantitativo di stupefacente in diverse parti dell'abitazione e all'interno della stazione ferroviaria), quanto la personalità negativa dell'imputato (che non aveva mostrato alcun segno di resipiscenza né volontà collaborativa nel processo); (k.< ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 gennaio 2023 Il corygli
Sentenza Cassazione n. 20473/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris