CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 16201/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa con ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con atto trasmesso a mezzo [OSCURATO:PERSONA] della Casa di Reclusione di [OSCURATO:PERSONA], in data 14 settembre 2023, ROSSOMANNO Angelo ha formulato istanza di rimessione del processo n. 2689/23 [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'istanza va dichiarata inammissibile per assenza della previa notifica alle altre parti processuali (v. Sez. H n. 31553 del 26.6.2019, rv 276580, ove si è ribadito che la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti). 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente