CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 13932/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 03NRHQA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato Ovviso alle parti; udita l relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che i primi tre motivi, attinenti all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti ed al tentativo di rapina, sono reiterativi e diretti alla rivalutazione del merito, proponendo letture alternative delle fonti di prova, in spregio alla funzione ed al ruolo assegnato, a livello ordinamentale e processual-penalistico, alla Corte di Cassazione; occorre allora ribadire che, una volta che la Corte di appello si sia espressa con una valutazione (nel caso, con "doppia conforme") sul fatto, espressa in una motivazione che non sia manifestamente (cioè, ictu ocu/i) illogica (cfr. pg. 4 e 5 del ricorso tanto sulla identificazione e responsabilità dell'Atta, quanto sulla commissione, e non tentativo, della rapina), l'esame del fatto è chiuso, ed è preclusa a questa Corte la facoltà di sovrapporre il proprio giudizio a quello dei giudici di merito; quanto all'ulteriore motivo, concernente la particolare tenuità dell'estorsione, occorre ricordare che ogni valutazione inerente al trattamento sanzionatorio è riservato alla discrezionalità del giudice di merito, che ben si è espressa, nel caso concreto, in un giudizio olistico sulla gravità dell'episodio, assolutamente in linea con i principi ermeneutici in materia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosìídeciso in Roma, il 07/03/2025 Il C nsigli re [OSCURATO:PERSONA]