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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29930/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25722/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in Viterbo, alla via Vicenza, n. 78, sono elettivamente domiciliati; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 6107/16/2018 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata il 18/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per maggiori redditi di impresa accertati ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e di un avviso di accertamento ai fini IRPEF emesso nei confronti del socio e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 41 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR, riuniti gli appelli separatamente proposti dai contribuenti, li accoglieva annullando gli avvisi di accertamento per difetto di delega in capo al funzionario che aveva sottoscritto l'atto; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replicano gli intimati con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. sostenendo che la CTR aveva pronunciato su questione, quella del difetto di valida delega in capo al funzionario che aveva sottoscritto gli atti impositivi, mai dedotta dai ricorrenti.

2. Il motivo è fondato.

3. Invero, dal contenuto del ricorso, che, in ossequio al principio di autosufficienza, riporta trascritto integralmente il motivo di ricorso proposto dai contribuenti con l'originario ricorso, questo pure allegato al ricorso in esame, emerge con chiarezza che questi ultimi avevano dedotto la nullità degli avvisi di accertamento per difetto in capo al soggetto che li aveva sottoscritti della qualifica dirigenziale.

Trattasi, all'evidenza, di questione diversa dalla validità della delega di firma su cui ha invece pronunciato la CTR, peraltro in maniera errata, in quanto statuizione adottata in contrasto con i principi recentemente affermati da questa Corte (cfr. Cass. n. 8814 del 2019; conf.

Cass. n. 11013 del 2019, cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi anche di questa Sottosezione).

4. A quanto detto aggiungasi che la circostanza dedotta dalla ricorrente non è neppure contestata dai controricorrenti che sostengono che «il Giudice di secondo grado sarebbe arrivato alla medesima conclusione di accoglimento dell'appello sia tenendo in considerazione la carenza di potere dirigenziale, sia la carenza di delega, comportando entrambe la nullità dell'avviso di accertamento» (controricorso, pag. 9).

5. Va pertanto data continuità alla giurisprudenza di questa Corte che ha più volte ribadito che, in tema di contenzioso tributario, i motivi dell'opposizione al provvedimento impositivo si configurano come "causae petendi" della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o - il che è lo stesso - dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la "ratio decidendi" (Cass. n. 8387/1996; n. 20393/2007; n. 9020/2017).

Invero, nel procedimento tributario, l'esame, da parte della Commissione di un motivo di nullità dell'avviso di accertamento, non dedotto dalla parte interessata, dà luogo ad un vizio di extrapetizione che, per essere corretto dal giudice del gravame, deve formare oggetto specifico di impugnazione (Cass. n. 20393/2007; Cass. n. 30144 del 2017).

6. In estrema sintesi, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del motivo di ricorso e la causa rinviata alla CTR territorialmente competente per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 23/06/2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25722/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in Viterbo, alla via Vicenza, n. 78, sono elettivamente domiciliati; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 6107/16/2018 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata il 18/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per maggiori redditi di impresa accertati ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e di un avviso di accertamento ai fini IRPEF emesso nei confronti del socio e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 41 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR, riuniti gli appelli separatamente proposti dai contribuenti, li accoglieva annullando gli avvisi di accertamento per difetto di delega in capo al funzionario che aveva sottoscritto l'atto; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replicano gli intimati con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. sostenendo che la CTR aveva pronunciato su questione, quella del difetto di valida delega in capo al funzionario che aveva sottoscritto gli atti impositivi, mai dedotta dai ricorrenti. 2. Il motivo è fondato. 3. Invero, dal contenuto del ricorso, che, in ossequio al principio di autosufficienza, riporta trascritto integralmente il motivo di ricorso proposto dai contribuenti con l'originario ricorso, questo pure allegato al ricorso in esame, emerge con chiarezza che questi ultimi avevano dedotto la nullità degli avvisi di accertamento per difetto in capo al soggetto che li aveva sottoscritti della qualifica dirigenziale. Trattasi, all'evidenza, di questione diversa dalla validità della delega di firma su cui ha invece pronunciato la CTR, peraltro in maniera errata, in quanto statuizione adottata in contrasto con i principi recentemente affermati da questa Corte (cfr. Cass. n. 8814 del 2019; conf. Cass. n. 11013 del 2019, cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi anche di questa Sottosezione). 4. A quanto detto aggiungasi che la circostanza dedotta dalla ricorrente non è neppure contestata dai controricorrenti che sostengono che «il Giudice di secondo grado sarebbe arrivato alla medesima conclusione di accoglimento dell'appello sia tenendo in considerazione la carenza di potere dirigenziale, sia la carenza di delega, comportando entrambe la nullità dell'avviso di accertamento» (controricorso, pag. 9). 5. Va pertanto data continuità alla giurisprudenza di questa Corte che ha più volte ribadito che, in tema di contenzioso tributario, i motivi dell'opposizione al provvedimento impositivo si configurano come "causae petendi" della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o - il che è lo stesso - dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la "ratio decidendi" (Cass. n. 8387/1996; n. 20393/2007; n. 9020/2017). Invero, nel procedimento tributario, l'esame, da parte della Commissione di un motivo di nullità dell'avviso di accertamento, non dedotto dalla parte interessata, dà luogo ad un vizio di extrapetizione che, per essere corretto dal giudice del gravame, deve formare oggetto specifico di impugnazione (Cass. n. 20393/2007; Cass. n. 30144 del 2017). 6. In estrema sintesi, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del motivo di ricorso e la causa rinviata alla CTR territorialmente competente per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 23/06/2021 I
Sentenza Cassazione n. 29930/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris