CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25608/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE DI APPELLO L'AQUILA nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] BARIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corre di appello di L'Aquila [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 21 giugno la Corte di appello di L'Aquila - che procede al giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato di una pluralità di fatti di furto aggravato - rilevata la contemporanea pendenza, presso la Corte di appello di Bari, di un processo, che vede Valente imputato dei medesimi fatti, pur se diversamente qualificati come ricettazioni, rilevato un caso di conflitto ai sensi dell'art. 28, comma 1 let. b), cod. proc. pen., ha rimesso, a norma dell'art. 30, comma 1, cod. proc. pen., a questa Corte copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto. Non constano osservazioni formulate dalla Corte di appello di Bari, a cui la Corte di appello di L'Aquila ha disposto effettuarsi la comunicazione di cui all'art.31 cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate in data 25 novembre 2022, ha chiesto affermarsi la competenza della Corte di appello di L'Aquila. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, poiché si verte in un caso in cui più giudici ordinari sono chiamati a prendere cognizione del medesimo fatto, attribuito alla stessa persona. Il conflitto positivo di competenza presuppone, invero, l'identità ontologica del fatto in ordine al quale si procede in distinte sedi giudiziarie, anche con qualificazioni giuridiche diverse; ciò che dà luogo a una situazione di stasi che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. Ai fini della verifica dell'effettiva sussistenza del conflitto denunciato va, in primo luogo, esaminata la descrizione delle imputazioni elevate a carico di [OSCURATO:PERSONA] nei due procedimenti pendenti davanti a giudici diversi onde valutare se ci si trovi o meno davanti a un fatto "identico", che, com'è noto, sussiste quando vi sia corrispondenza storico - naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv. 231799). Ebbene, dal raffronto delle imputazioni si evince con chiarezza, nonostante la diversa qualificazione giuridica attribuita ai fatti (ritenuti invero come furti aggravati, nel procedimento pendente dinanzi alla Corte d'appello di L'Aquila e, invece, come ricettazioni, in quello pendente dinanzi alla Corte di appello di Bari), l'identità della condotta illecita avuto riguardo all'oggetto delle imputazioni ed al /ocus commissi delicti. 2. La decisione sul conflitto positivo di competenza assolve allo scopo di regolare un'ipotesi di litispendenza e prevenire, nell'interesse del corretto esercizio della giurisdizione, il contrasto tra giudicati (Sez. 1, n. 31357 del 23/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279892). Pertanto, qualora sussista litispendenza tra due procedimenti per lo stesso fatto e a carico della stessa persona avanti a uffici diversi, anche ricadenti nella medesima sede giudiziaria, non opera, con riferimento all'azione penale esercitata nel secondo procedimento, la preclusione del ne bis in idem, in quanto si tratta di una situazione che deve essere regolata dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, per prevenire il contrasto tra giudicati. Diversamente, si determinerebbe la deviazione del procedimento da quello apprestato dall'ordinamento per il rispetto degli ambiti di giurisdizione riconosciuti a ciascun giudice, facendolo soggiacere, senza base normativa, al criterio della mera priorità della procedura (Sez. 5, n. 10037 del 19/01/2017, Catapano, Rv. 269422, anche sulla scorta delle puntualizzazioni formulate da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800, e, fra le successive, da Sez. 1, n. 17789 del 10/04/2008, Gessa, Rv. 239849). In caso di emersione di conflitto positivo di competenza, il criterio di risoluzione della litispendenza deve essere costituito dall'applicazione delle disposizioni del codice di rito che regolano la competenza, le quali devono sempre prevalere sui parametri empirici della progressione o della maggiore ampiezza della regiudicanda, il cui impiego può considerarsi consentito a condizione che la concentrazione dei procedimenti si realizzi dinanzi al giudice precostituito per legge in base alle norme sulla competenza (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, cit.) 3. Nel caso di specie, effettivamente esistente per quanto detto, il conflitto va pertanto risolto con la concentrazione dei due procedimenti dinanzi alla Corte di appello di L'Aquila, del cui circondario fa parte il Comune di Vasto. Deve, invero, applicarsi il criterio di attribuzione della competenza del luogo di consumazione dei reati di cui all'art. 8 cod. proc. pen., individuato sulla scorta di quanto risulta dalle imputazioni ed in assenza di diverse indicazioni da parte della Corte di appello di Bari. 4. Ciò posto, va dichiarata, la competenza della Corte di appello di L'Aquila, cui vanno, pertanto, trasmessi gli atti per la prosecuzione del giudizio. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di L'Aquila', cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 12 dice