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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 04128/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da una valutazione complessiva della vicenda in fatto che non può ritenersi illogica né estranea ai parametri normativi di riferimento o insufficiente ( considerato anche il modesto discostamento dal relativo minimo edittale), così da porre il relativo giudizio al riparo da vizi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inannmissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da una valutazione complessiva della vicenda in fatto che non può ritenersi illogica né estranea ai parametri normativi di riferimento o insufficiente ( considerato anche il modesto discostamento dal relativo minimo edittale), così da porre il relativo giudizio al riparo da vizi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inannmissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 04128/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris