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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36397/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 21 Maggio 2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 10 Gennaio 2014, confermava la sentenza di primo grado in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione continuata aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 4.500,00 di multa e revocando la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.2.

Contro la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Mustone formulando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale ex art. 606 lett. c) c.p.p. in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA].

La difesa lamenta che la corte territoriale, erroneamente, aveva disatteso l'eccezione di inutilizzabilità di detta testimonianza in quanto la stessa, escussa d' ufficio ex art. 507 c.p.p. avrebbe dovuto essere acquisita come testimonianza diretta dal momento che il nominativo della stessa era noto alla procura sin dall' inizio delle indagini in quanto la suddetta era stata indicata quale persona informata dei fatti nella denunzia-querela della persona offesa.

2.2. Con il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione.

Rileva che, anche in ragione della scarsa attendibilità della persona offesa e della contraddittorietà e non univocità delle dichiarazioni testimoniali, la corretta valutazione degli elementi raccolti avrebbe giustificato una pronunzia assolutoria quanto meno ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.

2.3. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) c.p.p., la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei conseguenti benefici di legge, circostanze che ben potevano essere riconosciute in ragione della effettiva gravità dei fatti contestati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la sentenza nella parte in cui ha ritenuto utilizzabile la deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA] è da ritenere corretta in diritto.

Occorre, in proposito, dare seguito al condivisibile principio secondo cui il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, ove sussista il requisito della loro assoluta necessità. (Sez. 1, Sentenza n. 3979 del 28/11/2013 Ud. (dep. 29/01/2014 ) Rv. 259137 - 01, "assoluta necessita" correttamente ritenuta sussistente nel caso in esame ai fini della ricostruzione della vicenda de qua.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato atteso che le censure proposte non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, sono totalmente generiche ed aspecifiche e, quindi, inidonee ad inficiare, in alcun modo, le argomentazioni di cui alla sentenza di appello quanto all' accertamento della penale responsabilità degli imputati in ordine al reato ascritto loro, trattandosi, peraltro, di c.d.

"doppia conforme", vale a dire di due sentenze dello stesso segno.Riguardo alla violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] il Collegio non può che riaffermare quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex mu/tis Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, n. 28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n.1818 del 03/12/ 2010, dep. 2011, L. C., Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524).

In sintesi il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa.

Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016;Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755).

Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass SSUU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; N. n. 1666 2015 Rv. 261730).

Nel caso di specie i giudici di merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili in quanto il narrato dello stesso appariva spontaneo e sincero ed anche perché avevano trovato significativi elementi di convergenza negli altri dati istruttori, in particolare, nella dichiarazione della teste [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva confermato che l' imputato aveva, in più occasioni, minacciato il Lazzoroni al fine di ottenere somme di denaro utilizzando un linguaggio assai esplicito, con in mano un coltello da cucina con circa 15- 20 cm di lama: "Ti squarto come un maiale.. ti squarto come un maiale e poi domani vengo con il mio gruppo di.... con la mia banda e ti ammazzo'.

Va, del resto, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

Infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure formulate con il secondo motivo, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono manifestamente infondate.

4. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.

Occorre osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputata, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando la gravità dei fatti, l'assenza di segni di ravvedimento e la mancanza di elementi di segno positivo.

La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 21 Maggio 2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 10 Gennaio 2014, confermava la sentenza di primo grado in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione continuata aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 4.500,00 di multa e revocando la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.2. Contro la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Mustone formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale ex art. 606 lett. c) c.p.p. in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA]. La difesa lamenta che la corte territoriale, erroneamente, aveva disatteso l'eccezione di inutilizzabilità di detta testimonianza in quanto la stessa, escussa d' ufficio ex art. 507 c.p.p. avrebbe dovuto essere acquisita come testimonianza diretta dal momento che il nominativo della stessa era noto alla procura sin dall' inizio delle indagini in quanto la suddetta era stata indicata quale persona informata dei fatti nella denunzia-querela della persona offesa. 2.2. Con il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione. Rileva che, anche in ragione della scarsa attendibilità della persona offesa e della contraddittorietà e non univocità delle dichiarazioni testimoniali, la corretta valutazione degli elementi raccolti avrebbe giustificato una pronunzia assolutoria quanto meno ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p. 2.3. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) c.p.p., la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei conseguenti benefici di legge, circostanze che ben potevano essere riconosciute in ragione della effettiva gravità dei fatti contestati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la sentenza nella parte in cui ha ritenuto utilizzabile la deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA] è da ritenere corretta in diritto. Occorre, in proposito, dare seguito al condivisibile principio secondo cui il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, ove sussista il requisito della loro assoluta necessità. (Sez. 1, Sentenza n. 3979 del 28/11/2013 Ud. (dep. 29/01/2014 ) Rv. 259137 - 01, "assoluta necessita" correttamente ritenuta sussistente nel caso in esame ai fini della ricostruzione della vicenda de qua. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato atteso che le censure proposte non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, sono totalmente generiche ed aspecifiche e, quindi, inidonee ad inficiare, in alcun modo, le argomentazioni di cui alla sentenza di appello quanto all' accertamento della penale responsabilità degli imputati in ordine al reato ascritto loro, trattandosi, peraltro, di c.d. "doppia conforme", vale a dire di due sentenze dello stesso segno.Riguardo alla violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] il Collegio non può che riaffermare quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex mu/tis Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, n. 28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n.1818 del 03/12/ 2010, dep. 2011, L. C., Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524). In sintesi il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016;Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass SSUU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; N. n. 1666 2015 Rv. 261730). Nel caso di specie i giudici di merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili in quanto il narrato dello stesso appariva spontaneo e sincero ed anche perché avevano trovato significativi elementi di convergenza negli altri dati istruttori, in particolare, nella dichiarazione della teste [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva confermato che l' imputato aveva, in più occasioni, minacciato il Lazzoroni al fine di ottenere somme di denaro utilizzando un linguaggio assai esplicito, con in mano un coltello da cucina con circa 15- 20 cm di lama: "Ti squarto come un maiale.. ti squarto come un maiale e poi domani vengo con il mio gruppo di.... con la mia banda e ti ammazzo'. Va, del resto, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure formulate con il secondo motivo, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono manifestamente infondate. 4. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Occorre osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputata, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando la gravità dei fatti, l'assenza di segni di ravvedimento e la mancanza di elementi di segno positivo. La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am
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