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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 settembre 2026

Cassazione n. 25462/2026

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atoe difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronicacertificata indicato- ricorrente -CONTRO[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al con-troricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indi-rizzo di posta elettronica certificata indicato- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controri-corso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le co-1 RG n. 14293/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14293/2021Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 25462/2026Data pubblicazione 16/09/2026municazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzodi posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata presso lostudio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 8- controricorrente -avverso l'ordinanza della Corte di appello di Firenze n. 2141/2020, deposi-tata il 20/11/2020.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/9/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.1.

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 2141/2020, de-positata il 20/11/2020, accoglieva la domanda presentata dal Co-mune di Poggibonsi, per l'accertamento della responsabilità concor-rente del direttore dei lavori e di [OSCURATO:PERSONA], quale ex socio dellaCogestra s.a.s., in relazione ai vizi e difetti dei lavori accertati nellapiscina comunale.Per quel che qui ancora rileva, la Corte territoriale rigettava,però, la domanda presentata dal Comune nei confronti di SusannaCarfagni quale collaudatrice delle opere.In particolare, la Corte d'appello evidenziava che il 17/3/2009era avvenuto il crollo del controsoffitto della locale vasca della pi-scina, realizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA].Affermava che, per quanto emergeva dalla perizia svolta in sedepenale, il crollo del controsoffitto era stato causato dall'errata posain opera o montaggio dei pannelli della ditta produttrice e dalla sceltadi materiali inidonei per quell'ambiente.Non era stato eseguito correttamente l'ancoraggio alla muraturadei pendini (cavetti) di acciaio che sostenevano i pannelli di lana diabete, con l'utilizzo di tasselli in plastica e viti ad occhiello non idoneia sostenere il loro peso.2 RG n. 14293/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14293/2021Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 25462/2026Data pubblicazione 16/09/2026Inoltre, i pendini erano stati appesi lateralmente ad una trave incemento armato con forte inclinazione, con sensibile aumento dellosforzo e apertura degli occhielli e sfilamento dei pendini.Quanto alla posizione processuale della [OSCURATO:PERSONA], quale collauda-trice, la realizzazione del controsoffitto costituiva un'opera non stret-tamente strutturale, come accertato in sede penale, trattandosi pe-raltro di un'opera non più ispezionabile al momento del collaudo ov-vero di difficile ispezione.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilComune di Poggibonsi, depositando anche memoria.3.

Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e la suacompagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA], deposi-tando entrambe memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la controri-corrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in forma cartaceala copia della procura notarile attestante i poteri del rappresentantegiudiziale Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. procura [OSCURATO:DATA_NASCITA] “Conferi-mento di poteri”, Raccolta 29667, Prof. [OSCURATO:PERSONA], “fa constaredei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione [in data 16 giu-gno 2001] … quali poteri risultano elencati nel citato estratto allegato[…]”).1.1.

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la«violazione e falsa applicazione art. 32 e 2 Cost., art. 1375 c.c.,d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 75, 67 e 53: artt. 7 e 1 legge 1086/71;art. 187 del d.P.R. 554/1999, in relazione all'art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c.

Carattere strutturale dell'opera in questione.

Erroneitàdel concetto di opera non strettamente strutturale.

Obbligo di col-laudo anche in corso d'opera».3 RG n. 14293/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14293/2021Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 25462/2026Data pubblicazione 16/09/2026La Corte d'appello avrebbe erroneamente affermato che la Car-fagni non fosse obbligata ad effettuare il collaudo del controsoffitto,trattandosi di opera non strettamente strutturale.Ciò sarebbe in contrasto con l'art. 7 della legge n. 1086 del 1971,oltre che con l'art. 53 del d.P.R. n. 380 del 2001, richiamato dall'art.67 del medesimo d.P.R.Ad avviso del ricorrente, il ruolo del collaboratore non può essereletto in una logica puramente burocratica, di sola verifica contabiledei conti.Il controsoffitto avrebbe carattere strutturale ed il collaudatoreavrebbe dovuto vigilare su di esso anche in corso d'opera.2.

Il motivo è inammissibile.Si chiede, in realtà, una nuova e diversa valutazione degli ele-menti istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corte d'appello,non censurabile in questa sede.Infatti, con pieno accertamento meritale, la Corte d'appello, ri-chiamando anche il contenuto della perizia espletata in sede penale,ha ritenuto che «il collaudo statico, come stabilito dalla legge 1086delle 5/11/1971, consiste nella verifica dell'idoneità all'uso e dellaconformità ai requisiti fissati dalle norme di tutte le opere strutturali.Trattandosi la realizzazione del controsoffitto di un'opera non stret-tamente strutturale, come accertato in sede penale sia dalla sen-tenza di primo grado che da quella d'appello».Peraltro, la Corte territoriale ha anche aggiunto che «si trattavaaltresì di un'opera non più ispezionabile al momento del collaudo ov-vero di difficile ispezione, per cui è verosimile quanto affermato dalladifesa approntata dall'assicurazione che la collaudatrice, abbia do-vuto fare affidamento necessario sull'attestazione dell'impresa e delD.L. circa l'esecuzione a regola d'arte e prendere atto che non vierano difformità o vizi oltre quelli indicati nel verbale di collaudo».4 RG n. 14293/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14293/2021Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 25462/2026Data pubblicazione 16/09/20263.

Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la «viola-zione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.

Totale assenza di motivazione sul contenuto dell'incaricoconferito all'Ing. [OSCURATO:PERSONA].

In subordine, violazione e falsa applica-zione degli artt. 1362, 1366, 1374 c.c., in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.

Erronea applicazione dei criteri di inter-pretazione ed integrazione del contratto».Ad avviso della ricorrente, la motivazione della Corte d'appellosarebbe totalmente assente, non avendo la stessa mai richiamato ilcontenuto dell'incarico conferito dal Comune alla collaudatrice Car-fagni.La ricorrente torna a ripetere che il collaudo statico consiste nellaverifica di tutte le opere strutturali, ma la Corte d'appello non haverificato quale fosse effettivamente l'incarico conferito alla collau-datrice.Aggiunge la ricorrente che nella determina n. 178 del Comune sifa riferimento all'obbligo, per il collaudatore, di effettuare le visite dicollaudo durante le lavorazioni non ispezionabili.Del resto, dovrebbe essere valutata anche la condotta delle partisuccessive alla conclusione del contratto, dovendosi tenere contodelle visite di collaudo effettuate anche alla data del 6/2/2008,quando era ancora possibile ispezionare l'opera.4.

Il motivo è infondato.La motivazione è presente, non soltanto in senso grafico, ma an-che nella enunciazione delle ragioni logiche e giuridiche sottese alladecisione adottata.È sufficiente osservare che, per la Corte d'appello, proprio in ra-gione della natura del controsoffitto, che non era un'opera stretta-mente strutturale, come già accertato in sede penale, la collaudatriceaveva effettuato taluni sopralluoghi, ma l'opera era di difficile ispe-5 RG n. 14293/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14293/2021Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 25462/2026Data pubblicazione 16/09/2026zione, «per cui è verosimile quanto affermato dalla difesa approntatadall'assicurazione che la collaudatrice, abbia dovuto fare affidamentonecessario sull'attestazione dell'impresa e del D.L. circa l'esecuzionea regola d'arte è prendere atto che non vi erano difformità o vizi oltrequelli indicati nel verbale di collaudo», aggiungendo che «nella rela-zione di accompagnamento del conto finale del direttore dei lavoriviene precisato che in data 14/2/2008 il controsoffitto era già statomontato per i due terzi del totale e l'Ing. [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipatoa queste operazioni ed ha visionato il lavoro soltanto quando era giàstato eseguito, verificando la tipologia dei pannelli e la corrispon-denza a quanto riportato nel progetto ed in contabilità».5.

Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «violazionee falsa applicazione artt. 1218, 1669, 2236, 2697 e 1176 c.c., inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Spetta al collauda-tore dar prova di avere correttamente adempiuto ai suoi obblighicontrattuali e di legge.

Esatta individuazione dei profili di colpa (man-cata vigilanza sia sul montaggio del controsoffitto che nella scelta deimateriali) della collaudatrice».Per il ricorrente spetta al collaudatore di dimostrare di aver cor-rettamente adempiuto l'obbligazione assunta.Sarebbe stato obbligo del collaudatore fare le verifiche in corsod'opera.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto programmare le visite in modo taleda poter verificare il montaggio in corso d'opera, senza affidarsi alleTra l'altro, dalla sentenza emergerebbe che il crollo del contro-soffitto sia stato dovuto anche alla scelta di materiali inidonei perl'ambiente della piscina, costituendo ciò altro autonomo profilo dicolpa del collaudatore.6.

Il motivo è inammissibile.6 RG n. 14293/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14293/2021Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 25462/2026Data pubblicazione 16/09/2026La Corte d'appello, con sufficiente motivazione, ha chiarito chenon spettava al collaudatore un controllo sul corretto montaggio deipannelli, incombendo tale obbligo al direttore dei lavori, in quanto «ilcollaudo tecnico consiste nella verifica di quanto eseguito, accer-tando che tutti i dati indicati nei conti e nei documenti corrispondanotra loro per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali e delleprovviste».Il controllo statico, dunque, consiste nella verifica dell'idoneitàall'uso e della conformità ai requisiti stabiliti dalle norme di tutte leopere strutturali.Come detto, tuttavia, la realizzazione del controsoffitto non rien-tra tra le opere strettamente strutturali.7.

Con il quarto motivo di impugnazione si lamenta la «violazionedell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.

Contraddittorietà insanabile della sentenza.

Attribuzione delpotere di collaudo dinamico in corso d'opera versus impossibilità diispezione dell'opera».Vi sarebbe contraddizione nella motivazione della sentenza dellaCorte d'appello, in quanto da un lato si ritiene che alla [OSCURATO:PERSONA] siastato conferito l'incarico per il collaudo sia statico che dinamicodell'opera appaltata, ma dall'altro si afferma che, al momento delcollaudo, l'opera non era più ispezionabile o era di difficile ispezione(situazione che presuppone il solo incarico di collaudo finale e la va-lutazione della sua condotta solo a quel tempo).8.

Il motivo è infondato.La motivazione della sentenza della Corte territoriale risulta con-grua e non inficiata da contraddittorietà.Si prescinde in essa, infatti, dalla distinzione tra collaudo staticoe collaudo dinamico delle opere, ma si afferma che la realizzazione7 RG n. 14293/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14293/2021Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 25462/2026Data pubblicazione 16/09/2026del controsoffitto rappresenta un'opera non strettamente strutturale,come anche accertato in sede penale.9.

Con il quinto motivo di impugnazione si deduce la «omissionedi un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

La partecipazionedell'Ing. [OSCURATO:PERSONA] ai lavori in corso d'opera».Per il ricorrente la Corte d'appello avrebbe totalmente omessonella sua sentenza di considerare la partecipazione della collauda-trice all'opera, quando essa era ancora in corso di realizzazione.10.

Il motivo è inammissibile.Si chiede una rivalutazione degli elementi istruttori, già analiti-camente effettuata dalla Corte territoriale nella motivazione dellasentenza impugnata, non consentita in questa sede.Tra l'altro, il ricorrente si limita ad indicare una serie di documentitesi a dimostrare che l'esecuzione dell'opera e l'ancoraggio della con-trosoffittatura sarebbero durati per più di un mese.La Corte d'appello, però, ha soprattutto sostenuto che la contro-soffittatura non costituisce un'opera strettamente strutturale: di con-seguenza, anche gli elementi istruttori indicati non colgono la effet-tiva ratio decidendi della sentenza.11.

Con il sesto motivo di impugnazione si deduce la «violazionedel principio di autonomia del giudizio civile da quello penale in rela-zione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

Violazione dell'art. 132c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».La Corte d'appello avrebbe concluso la sua valutazione sulla po-sizione del collaudatore affermando che l'attività di collaudo, proprioper la natura stessa della prestazione professionale, non ha costituitooggetto di alcun addebito in sede penale.8 RG n. 14293/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14293/2021Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 25462/2026Data pubblicazione 16/09/2026Non sarebbe chiaro e, comunque, non sarebbe stato esplicitatoil peso ed il senso motivazionale dato dalla Corte territoriale al rife-rimento al processo penale.Tuttavia, tale affermazione si porrebbe in contrasto con il princi-pio di autonomia del giudizio civile da quello penale.La motivazione sul punto sarebbe poi del tutto inesistente.12.

Il motivo è infondato.La Corte d'appello, infatti, ha ritenuto che la controsoffittaturarappresenti un'opera non strettamente strutturale, come accertatoanche in sede penale, ma non ha limitato il proprio sforzo motivazio-nale esclusivamente al rimando al giudizio penale.In realtà, nel corso della motivazione, la Corte territoriale hachiarito che il crollo del controsoffitto è stato causato dall'errata posain opera o montaggio dei pannelli della ditta produttrice e dalla sceltadi materiali inidonei per quell'ambiente, con un montaggio avvenutoin totale superficialità.Ed infatti non era stato eseguito correttamente l'ancoraggio allamuratura dei pendini (cavetti), e gli stessi erano appesi lateralmentead una trave in cemento armato con una forte inclinazione, sicchétale inclinazione ha determinato un sensibile aumento dello sforzorispetto alla posa in verticale, che era stata invece raccomandataanche dal costruttore.Pertanto, la motivazione della Corte d'appello è esistente, nonsolo in senso grafico, ma anche nel suo contenuto sostanziale.Inoltre, il riferimento al giudizio penale non è essenziale all'in-terno della motivazione, che si svolge invece in modo del tutto auto-nomo rispetto a tale giudizio.13.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi-pio della soccombenza, a carico del ricorrente, e si liquidano comeda dispositivo.9 RG n. 14293/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14293/2021Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 25462/2026Data pubblicazione 16/09/2026 P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore della controricor-rente [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore della controricor-rente [OSCURATO:PERSONA], le spese del giudizio di legittimitàche si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre euro 200,00 peresborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre2026Il PresidenteGuido Mercolino10 RG n. 14293/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atoe difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronicacertificata indicato- ricorrente -CONTRO[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al con-troricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indi-rizzo di posta elettronica certificata indicato- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controri-corso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le co-1 RG n. 14293/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14293/2021Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 25462/2026Data pubblicazione 16/09/2026municazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzodi posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata presso lostudio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 8- controricorrente -avverso l'ordinanza della Corte di appello di Firenze n. 2141/2020, deposi-tata il 20/11/2020.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/9/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 2141/2020, de-positata il 20/11/2020, accoglieva la domanda presentata dal Co-mune di Poggibonsi, per l'accertamento della responsabilità concor-rente del direttore dei lavori e di [OSCURATO:PERSONA], quale ex socio dellaCogestra s.a.s., in relazione ai vizi e difetti dei lavori accertati nellapiscina comunale.Per quel che qui ancora rileva, la Corte territoriale rigettava,però, la domanda presentata dal Comune nei confronti di SusannaCarfagni quale collaudatrice delle opere.In particolare, la Corte d'appello evidenziava che il 17/3/2009era avvenuto il crollo del controsoffitto della locale vasca della pi-scina, realizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA].Affermava che, per quanto emergeva dalla perizia svolta in sedepenale, il crollo del controsoffitto era stato causato dall'errata posain opera o montaggio dei pannelli della ditta produttrice e dalla sceltadi materiali inidonei per quell'ambiente.Non era stato eseguito correttamente l'ancoraggio alla muraturadei pendini (cavetti) di acciaio che sostenevano i pannelli di lana diabete, con l'utilizzo di tasselli in plastica e viti ad occhiello non idoneia sostenere il loro peso.2 RG n. 14293/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14293/2021Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 25462/2026Data pubblicazione 16/09/2026Inoltre, i pendini erano stati appesi lateralmente ad una trave incemento armato con forte inclinazione, con sensibile aumento dellosforzo e apertura degli occhielli e sfilamento dei pendini.Quanto alla posizione processuale della [OSCURATO:PERSONA], quale collauda-trice, la realizzazione del controsoffitto costituiva un'opera non stret-tamente strutturale, come accertato in sede penale, trattandosi pe-raltro di un'opera non più ispezionabile al momento del collaudo ov-vero di difficile ispezione.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilComune di Poggibonsi, depositando anche memoria.3. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e la suacompagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA], deposi-tando entrambe memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la controri-corrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in forma cartaceala copia della procura notarile attestante i poteri del rappresentantegiudiziale Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. procura [OSCURATO:DATA_NASCITA] “Conferi-mento di poteri”, Raccolta 29667, Prof. [OSCURATO:PERSONA], “fa constaredei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione [in data 16 giu-gno 2001] … quali poteri risultano elencati nel citato estratto allegato[…]”).1.1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la«violazione e falsa applicazione art. 32 e 2 Cost., art. 1375 c.c.,d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 75, 67 e 53: artt. 7 e 1 legge 1086/71;art. 187 del d.P.R. 554/1999, in relazione all'art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c. Carattere strutturale dell'opera in questione. Erroneitàdel concetto di opera non strettamente strutturale. Obbligo di col-laudo anche in corso d'opera».3 RG n. 14293/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14293/2021Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 25462/2026Data pubblicazione 16/09/2026La Corte d'appello avrebbe erroneamente affermato che la Car-fagni non fosse obbligata ad effettuare il collaudo del controsoffitto,trattandosi di opera non strettamente strutturale.Ciò sarebbe in contrasto con l'art. 7 della legge n. 1086 del 1971,oltre che con l'art. 53 del d.P.R. n. 380 del 2001, richiamato dall'art.67 del medesimo d.P.R.Ad avviso del ricorrente, il ruolo del collaboratore non può essereletto in una logica puramente burocratica, di sola verifica contabiledei conti.Il controsoffitto avrebbe carattere strutturale ed il collaudatoreavrebbe dovuto vigilare su di esso anche in corso d'opera.2. Il motivo è inammissibile.Si chiede, in realtà, una nuova e diversa valutazione degli ele-menti istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corte d'appello,non censurabile in questa sede.Infatti, con pieno accertamento meritale, la Corte d'appello, ri-chiamando anche il contenuto della perizia espletata in sede penale,ha ritenuto che «il collaudo statico, come stabilito dalla legge 1086delle 5/11/1971, consiste nella verifica dell'idoneità all'uso e dellaconformità ai requisiti fissati dalle norme di tutte le opere strutturali.Trattandosi la realizzazione del controsoffitto di un'opera non stret-tamente strutturale, come accertato in sede penale sia dalla sen-tenza di primo grado che da quella d'appello».Peraltro, la Corte territoriale ha anche aggiunto che «si trattavaaltresì di un'opera non più ispezionabile al momento del collaudo ov-vero di difficile ispezione, per cui è verosimile quanto affermato dalladifesa approntata dall'assicurazione che la collaudatrice, abbia do-vuto fare affidamento necessario sull'attestazione dell'impresa e delD.L. circa l'esecuzione a regola d'arte e prendere atto che non vierano difformità o vizi oltre quelli indicati nel verbale di collaudo».4 RG n. 14293/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14293/2021Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 25462/2026Data pubblicazione 16/09/20263. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la «viola-zione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. Totale assenza di motivazione sul contenuto dell'incaricoconferito all'Ing. [OSCURATO:PERSONA]. In subordine, violazione e falsa applica-zione degli artt. 1362, 1366, 1374 c.c., in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. Erronea applicazione dei criteri di inter-pretazione ed integrazione del contratto».Ad avviso della ricorrente, la motivazione della Corte d'appellosarebbe totalmente assente, non avendo la stessa mai richiamato ilcontenuto dell'incarico conferito dal Comune alla collaudatrice Car-fagni.La ricorrente torna a ripetere che il collaudo statico consiste nellaverifica di tutte le opere strutturali, ma la Corte d'appello non haverificato quale fosse effettivamente l'incarico conferito alla collau-datrice.Aggiunge la ricorrente che nella determina n. 178 del Comune sifa riferimento all'obbligo, per il collaudatore, di effettuare le visite dicollaudo durante le lavorazioni non ispezionabili.Del resto, dovrebbe essere valutata anche la condotta delle partisuccessive alla conclusione del contratto, dovendosi tenere contodelle visite di collaudo effettuate anche alla data del 6/2/2008,quando era ancora possibile ispezionare l'opera.4. Il motivo è infondato.La motivazione è presente, non soltanto in senso grafico, ma an-che nella enunciazione delle ragioni logiche e giuridiche sottese alladecisione adottata.È sufficiente osservare che, per la Corte d'appello, proprio in ra-gione della natura del controsoffitto, che non era un'opera stretta-mente strutturale, come già accertato in sede penale, la collaudatriceaveva effettuato taluni sopralluoghi, ma l'opera era di difficile ispe-5 RG n. 14293/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14293/2021Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 25462/2026Data pubblicazione 16/09/2026zione, «per cui è verosimile quanto affermato dalla difesa approntatadall'assicurazione che la collaudatrice, abbia dovuto fare affidamentonecessario sull'attestazione dell'impresa e del D.L. circa l'esecuzionea regola d'arte è prendere atto che non vi erano difformità o vizi oltrequelli indicati nel verbale di collaudo», aggiungendo che «nella rela-zione di accompagnamento del conto finale del direttore dei lavoriviene precisato che in data 14/2/2008 il controsoffitto era già statomontato per i due terzi del totale e l'Ing. [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipatoa queste operazioni ed ha visionato il lavoro soltanto quando era giàstato eseguito, verificando la tipologia dei pannelli e la corrispon-denza a quanto riportato nel progetto ed in contabilità».5. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «violazionee falsa applicazione artt. 1218, 1669, 2236, 2697 e 1176 c.c., inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Spetta al collauda-tore dar prova di avere correttamente adempiuto ai suoi obblighicontrattuali e di legge. Esatta individuazione dei profili di colpa (man-cata vigilanza sia sul montaggio del controsoffitto che nella scelta deimateriali) della collaudatrice».Per il ricorrente spetta al collaudatore di dimostrare di aver cor-rettamente adempiuto l'obbligazione assunta.Sarebbe stato obbligo del collaudatore fare le verifiche in corsod'opera.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto programmare le visite in modo taleda poter verificare il montaggio in corso d'opera, senza affidarsi alleTra l'altro, dalla sentenza emergerebbe che il crollo del contro-soffitto sia stato dovuto anche alla scelta di materiali inidonei perl'ambiente della piscina, costituendo ciò altro autonomo profilo dicolpa del collaudatore.6. Il motivo è inammissibile.6 RG n. 14293/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14293/2021Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 25462/2026Data pubblicazione 16/09/2026La Corte d'appello, con sufficiente motivazione, ha chiarito chenon spettava al collaudatore un controllo sul corretto montaggio deipannelli, incombendo tale obbligo al direttore dei lavori, in quanto «ilcollaudo tecnico consiste nella verifica di quanto eseguito, accer-tando che tutti i dati indicati nei conti e nei documenti corrispondanotra loro per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali e delleprovviste».Il controllo statico, dunque, consiste nella verifica dell'idoneitàall'uso e della conformità ai requisiti stabiliti dalle norme di tutte leopere strutturali.Come detto, tuttavia, la realizzazione del controsoffitto non rien-tra tra le opere strettamente strutturali.7. Con il quarto motivo di impugnazione si lamenta la «violazionedell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c. Contraddittorietà insanabile della sentenza. Attribuzione delpotere di collaudo dinamico in corso d'opera versus impossibilità diispezione dell'opera».Vi sarebbe contraddizione nella motivazione della sentenza dellaCorte d'appello, in quanto da un lato si ritiene che alla [OSCURATO:PERSONA] siastato conferito l'incarico per il collaudo sia statico che dinamicodell'opera appaltata, ma dall'altro si afferma che, al momento delcollaudo, l'opera non era più ispezionabile o era di difficile ispezione(situazione che presuppone il solo incarico di collaudo finale e la va-lutazione della sua condotta solo a quel tempo).8. Il motivo è infondato.La motivazione della sentenza della Corte territoriale risulta con-grua e non inficiata da contraddittorietà.Si prescinde in essa, infatti, dalla distinzione tra collaudo staticoe collaudo dinamico delle opere, ma si afferma che la realizzazione7 RG n. 14293/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14293/2021Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 25462/2026Data pubblicazione 16/09/2026del controsoffitto rappresenta un'opera non strettamente strutturale,come anche accertato in sede penale.9. Con il quinto motivo di impugnazione si deduce la «omissionedi un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La partecipazionedell'Ing. [OSCURATO:PERSONA] ai lavori in corso d'opera».Per il ricorrente la Corte d'appello avrebbe totalmente omessonella sua sentenza di considerare la partecipazione della collauda-trice all'opera, quando essa era ancora in corso di realizzazione.10. Il motivo è inammissibile.Si chiede una rivalutazione degli elementi istruttori, già analiti-camente effettuata dalla Corte territoriale nella motivazione dellasentenza impugnata, non consentita in questa sede.Tra l'altro, il ricorrente si limita ad indicare una serie di documentitesi a dimostrare che l'esecuzione dell'opera e l'ancoraggio della con-trosoffittatura sarebbero durati per più di un mese.La Corte d'appello, però, ha soprattutto sostenuto che la contro-soffittatura non costituisce un'opera strettamente strutturale: di con-seguenza, anche gli elementi istruttori indicati non colgono la effet-tiva ratio decidendi della sentenza.11. Con il sesto motivo di impugnazione si deduce la «violazionedel principio di autonomia del giudizio civile da quello penale in rela-zione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Violazione dell'art. 132c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».La Corte d'appello avrebbe concluso la sua valutazione sulla po-sizione del collaudatore affermando che l'attività di collaudo, proprioper la natura stessa della prestazione professionale, non ha costituitooggetto di alcun addebito in sede penale.8 RG n. 14293/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14293/2021Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 25462/2026Data pubblicazione 16/09/2026Non sarebbe chiaro e, comunque, non sarebbe stato esplicitatoil peso ed il senso motivazionale dato dalla Corte territoriale al rife-rimento al processo penale.Tuttavia, tale affermazione si porrebbe in contrasto con il princi-pio di autonomia del giudizio civile da quello penale.La motivazione sul punto sarebbe poi del tutto inesistente.12. Il motivo è infondato.La Corte d'appello, infatti, ha ritenuto che la controsoffittaturarappresenti un'opera non strettamente strutturale, come accertatoanche in sede penale, ma non ha limitato il proprio sforzo motivazio-nale esclusivamente al rimando al giudizio penale.In realtà, nel corso della motivazione, la Corte territoriale hachiarito che il crollo del controsoffitto è stato causato dall'errata posain opera o montaggio dei pannelli della ditta produttrice e dalla sceltadi materiali inidonei per quell'ambiente, con un montaggio avvenutoin totale superficialità.Ed infatti non era stato eseguito correttamente l'ancoraggio allamuratura dei pendini (cavetti), e gli stessi erano appesi lateralmentead una trave in cemento armato con una forte inclinazione, sicchétale inclinazione ha determinato un sensibile aumento dello sforzorispetto alla posa in verticale, che era stata invece raccomandataanche dal costruttore.Pertanto, la motivazione della Corte d'appello è esistente, nonsolo in senso grafico, ma anche nel suo contenuto sostanziale.Inoltre, il riferimento al giudizio penale non è essenziale all'in-terno della motivazione, che si svolge invece in modo del tutto auto-nomo rispetto a tale giudizio.13. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi-pio della soccombenza, a carico del ricorrente, e si liquidano comeda dispositivo.9 RG n. 14293/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14293/2021Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 25462/2026Data pubblicazione 16/09/2026 P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore della controricor-rente [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore della controricor-rente [OSCURATO:PERSONA], le spese del giudizio di legittimitàche si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre euro 200,00 peresborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre2026Il PresidenteGuido Mercolino10 RG n. 14293/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 25462/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris