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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04594/2026

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9210/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 142, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 436/2020depositata il 01/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Terni (già Tribunale di Orvieto) [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della omonima impresa individuale, per sentire accertare e dichiarare il suo inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti con il contratto di affitto di uso di una cava in agro del Comune di Orvieto, a suo tempo stipulato con il de cuius.

In particolare, lamentavano che, alla scadenza del contratto di affitto, la ditta Mira aveva riconsegnato la cava in violazione dell'art. 14 del contratto di affitto, secondo cui “la cava dovrà essere riconsegnata con scaloni e pendenze a norma di legge; ogni danno è a carico dell'affittuario”, clausola questa che ritenevano dovesse essere interpretata in combinato disposto con il successivo art. 15, che a sua volta stabiliva che “per tutto quanto non detto, le parti fanno riferimento alle leggi vigenti in materia”.

2. Con sentenza n. 49/2017 il Tribunale di Terni accoglieva la domanda attorea, condannando la ditta individuale Mira ai necessari ripristini ovvero, in mancanza, al versamento del valore in denaro dei ripristini da eseguire.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità, proponeva appello; si costituivano gli eredi Attioli, resistendo al gravame.

4. Con sentenza n. 436 del 1° ottobre 2020 la Corte d'Appello di Perugia, in riformava della sentenza del giudice di prime cure , rigettava la domanda originaria degli Attioli.

5. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i signori Attilio e [OSCURATO:PERSONA] propon gono ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il Mira, in proprio enella qualità.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

I ricorrenti e il controricorrente -in proprio e nella qualità - hanno depositato rispettivamemoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo i ricorrent i denunzia no “Violazione ed erronea applicazione degli art. 2697, 1218, 1223 e 1174, 1590 c.c., 113 c.p.c. in rapporto agli artt. 14 e 15 del contratto di affitto del 1.1.1979, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.; illogicità della motivazione e sua contraddittorietà intra ed extra testuale (quanto a tale secondo aspetto, con riguardo alle seguenti informazioni processuali: a) al materiale fotografico prodotto dagli Attioli innanzi al Giudice di Primo grado del Tribunale di Terni ed allegato alla C.T.U. integrativa a firma del Dott. [OSCURATO:PERSONA] del 15 maggio 2015; b) al contenuto delle osservazioni a chiarimento redatte dal CTU, Dott. [OSCURATO:PERSONA] in primo grado e datate [OSCURATO:DATA_NASCITA] all. 4)”.

Lamentanoche la corte di merito ha erroneamente applicato la regola di riparto dell’onere della prova prevista in tema di responsabilità contrattuale.

Lamentano altresì la illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alle risultanze processuali, come indicate nella rubrica del motivo.

2. Con il secondo motivo denunziano “Violazione ed erronea applicazione degli artt. da 1361 a 1367 c.c. e 119 D.P.R. 128/59 in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.: illogicità e contraddittorietà intra ed extra testuale della motivazione (quanto a quest’ultimo vizio, con riferimento ai chiarimenti del C.T.U. datata 15.5.2015 v. all. 4)”.

Lamentano la violazione, da parte della corte di merito, dei canoni di ermeneutica contrattuale.

Si dolgono che la corte di merito non abbiatenuto conto della applicabilità, al caso in esame, dell’art. 119 D.P.R. 128/59.

Lamentano l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alle risultanze processuali, come indicate nella rubrica del motivo.

3. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono inammissibili.

Va anzitutto osservato che essi non risultano correlati alla ratio decidendidell’impugnata sentenza.

Dalla pur stringata motivazione si evince che la corte di merito ha correttamente applicato la regola di riparto dell'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale, secondo i noti principi posti fin da Cass SU, n. 13353 del 2001, per cui il creditore può limitarsi a invocare l'inadempimento del debitore all'obbligazione contrattuale, ma deve provarne il titolo e la fonte, mentre grava sul debitore l'onere di provare di essere stato impossibilitato, non per causa a lui imputabile, ad adempiere.

Senonché, una volta applicata correttamente la suddetta regola, la corte territoriale ha escluso nel caso di specie che i creditori odierni ricorrenti abbiano idoneamente provato il titolo e la fonte dell'obbligazione della quale lamentano l'inadempimento.

Infatti, la corte di merito ha considerato del tutto generico il contenuto della clausola di cui all'art. 14 del contratto di affitto ed ha anche fatto riferimento al “richiamo molto generico alle previsioni di legge”, così dimostrando -seppure implicitamente- di considerare la citata clausola contrattuale nel combinato disposto con quella, successiva, di cui all'articolo

15. Inoltre, nel rilevare la genericità delle previsioni contrattuali, là dove afferma che i “gradoni” hanno una diversa tipologia in relazione alla coltivazione della cava, mentre nelle clausole del contratto di affitto alcuna specifica tecnica era stata indicata, ha anche, seppur sempre implicitamente, mostrato di tenere presente il contenuto dell'art. 119 DPR 128/1959 invocato nel ricorso.

Del resto, iricorrenti lamenta no la violazione dell’art. 119 del DPR 128/1959 in maniera assertiva e generica, limitandosi apoditticamente a censurare l’impugnata sentenza sul rilievo della mancata sussunzione della fattispecie concreta nella previsione normativa, ma trascura di considerare che dalla lettura della disposizione invocata si desume che il requisito dei gradoni attiene alla fase di “coltivazione” della cava, e dunque all’attività di estrazione, mentre nel caso in esame la responsabilità contrattuale prospettata viene riferita al momento della riconsegna della cava dal conduttore al proprietario.

3.1. Va ulteriormente posto in rilievo che i motivi risultano genericamente e assertiva mente formulati , in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, cod. proc. civ., senza tenere conto che la corte di merito ha motivatamente rilevato che il progetto presentato per avere la concessione all'estrazione, poi ottenuta, “non aveva previsto gradoni nel fronte degli Attioli” (p. 5 della sentenza).

Inoltre, i ricorrent i denunziano l’asserita illogicità e contraddittorietà della motivazione , in violazione di quanto indicato da Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014 - e cioè in riferimento ad una contraddittorietà intrinseca all’impugnata sentenza – bensì operando un inammissibile raffronto fra il contenuto della motivazione e quanto reperito tra le risultanze processuali desunte aliunde.

Iricorrenti si dolgono altresì della asserita violazione da parte della corte di merito del criterio legale d’interpretazione dei contratti ex art. 1367 cod. civ., omettendo invero di riprodurre il censurato contenuto del contratto , del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, cod. proc. civ.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il rispetto di quanto previsto dalla citata disposizione non risponde a mero formalismo fine a sé stesso, ma è informato (anche) ai principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 e ribaditi da Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950, là dove richiama al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno "standard" di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dalla difesa e presupposta dall'ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale permettendo, in quel perimetro, l'apprezzamento delle ragioni della parte (Cass., Sez.

U., n. 30754 del 2018).

4. All’inammissibilità dei motivi consegue l'inammissibilità del ricorso.

5. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e nella qualità-, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario , seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ) , oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e nella qualità-, con distrazione aldifensore, dichiaratosi antistatario .

Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9210/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 142, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 436/2020depositata il 01/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Terni (già Tribunale di Orvieto) [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della omonima impresa individuale, per sentire accertare e dichiarare il suo inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti con il contratto di affitto di uso di una cava in agro del Comune di Orvieto, a suo tempo stipulato con il de cuius. In particolare, lamentavano che, alla scadenza del contratto di affitto, la ditta Mira aveva riconsegnato la cava in violazione dell'art. 14 del contratto di affitto, secondo cui “la cava dovrà essere riconsegnata con scaloni e pendenze a norma di legge; ogni danno è a carico dell'affittuario”, clausola questa che ritenevano dovesse essere interpretata in combinato disposto con il successivo art. 15, che a sua volta stabiliva che “per tutto quanto non detto, le parti fanno riferimento alle leggi vigenti in materia”. 2. Con sentenza n. 49/2017 il Tribunale di Terni accoglieva la domanda attorea, condannando la ditta individuale Mira ai necessari ripristini ovvero, in mancanza, al versamento del valore in denaro dei ripristini da eseguire. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità, proponeva appello; si costituivano gli eredi Attioli, resistendo al gravame. 4. Con sentenza n. 436 del 1° ottobre 2020 la Corte d'Appello di Perugia, in riformava della sentenza del giudice di prime cure , rigettava la domanda originaria degli Attioli. 5. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i signori Attilio e [OSCURATO:PERSONA] propon gono ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso il Mira, in proprio enella qualità. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. I ricorrenti e il controricorrente -in proprio e nella qualità - hanno depositato rispettivamemoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrent i denunzia no “Violazione ed erronea applicazione degli art. 2697, 1218, 1223 e 1174, 1590 c.c., 113 c.p.c. in rapporto agli artt. 14 e 15 del contratto di affitto del 1.1.1979, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.; illogicità della motivazione e sua contraddittorietà intra ed extra testuale (quanto a tale secondo aspetto, con riguardo alle seguenti informazioni processuali: a) al materiale fotografico prodotto dagli Attioli innanzi al Giudice di Primo grado del Tribunale di Terni ed allegato alla C.T.U. integrativa a firma del Dott. [OSCURATO:PERSONA] del 15 maggio 2015; b) al contenuto delle osservazioni a chiarimento redatte dal CTU, Dott. [OSCURATO:PERSONA] in primo grado e datate [OSCURATO:DATA_NASCITA] all. 4)”. Lamentanoche la corte di merito ha erroneamente applicato la regola di riparto dell’onere della prova prevista in tema di responsabilità contrattuale. Lamentano altresì la illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alle risultanze processuali, come indicate nella rubrica del motivo. 2. Con il secondo motivo denunziano “Violazione ed erronea applicazione degli artt. da 1361 a 1367 c.c. e 119 D.P.R. 128/59 in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.: illogicità e contraddittorietà intra ed extra testuale della motivazione (quanto a quest’ultimo vizio, con riferimento ai chiarimenti del C.T.U. datata 15.5.2015 v. all. 4)”. Lamentano la violazione, da parte della corte di merito, dei canoni di ermeneutica contrattuale. Si dolgono che la corte di merito non abbiatenuto conto della applicabilità, al caso in esame, dell’art. 119 D.P.R. 128/59. Lamentano l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alle risultanze processuali, come indicate nella rubrica del motivo. 3. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono inammissibili. Va anzitutto osservato che essi non risultano correlati alla ratio decidendidell’impugnata sentenza. Dalla pur stringata motivazione si evince che la corte di merito ha correttamente applicato la regola di riparto dell'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale, secondo i noti principi posti fin da Cass SU, n. 13353 del 2001, per cui il creditore può limitarsi a invocare l'inadempimento del debitore all'obbligazione contrattuale, ma deve provarne il titolo e la fonte, mentre grava sul debitore l'onere di provare di essere stato impossibilitato, non per causa a lui imputabile, ad adempiere. Senonché, una volta applicata correttamente la suddetta regola, la corte territoriale ha escluso nel caso di specie che i creditori odierni ricorrenti abbiano idoneamente provato il titolo e la fonte dell'obbligazione della quale lamentano l'inadempimento. Infatti, la corte di merito ha considerato del tutto generico il contenuto della clausola di cui all'art. 14 del contratto di affitto ed ha anche fatto riferimento al “richiamo molto generico alle previsioni di legge”, così dimostrando -seppure implicitamente- di considerare la citata clausola contrattuale nel combinato disposto con quella, successiva, di cui all'articolo 15. Inoltre, nel rilevare la genericità delle previsioni contrattuali, là dove afferma che i “gradoni” hanno una diversa tipologia in relazione alla coltivazione della cava, mentre nelle clausole del contratto di affitto alcuna specifica tecnica era stata indicata, ha anche, seppur sempre implicitamente, mostrato di tenere presente il contenuto dell'art. 119 DPR 128/1959 invocato nel ricorso. Del resto, iricorrenti lamenta no la violazione dell’art. 119 del DPR 128/1959 in maniera assertiva e generica, limitandosi apoditticamente a censurare l’impugnata sentenza sul rilievo della mancata sussunzione della fattispecie concreta nella previsione normativa, ma trascura di considerare che dalla lettura della disposizione invocata si desume che il requisito dei gradoni attiene alla fase di “coltivazione” della cava, e dunque all’attività di estrazione, mentre nel caso in esame la responsabilità contrattuale prospettata viene riferita al momento della riconsegna della cava dal conduttore al proprietario. 3.1. Va ulteriormente posto in rilievo che i motivi risultano genericamente e assertiva mente formulati , in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, cod. proc. civ., senza tenere conto che la corte di merito ha motivatamente rilevato che il progetto presentato per avere la concessione all'estrazione, poi ottenuta, “non aveva previsto gradoni nel fronte degli Attioli” (p. 5 della sentenza). Inoltre, i ricorrent i denunziano l’asserita illogicità e contraddittorietà della motivazione , in violazione di quanto indicato da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 - e cioè in riferimento ad una contraddittorietà intrinseca all’impugnata sentenza – bensì operando un inammissibile raffronto fra il contenuto della motivazione e quanto reperito tra le risultanze processuali desunte aliunde. Iricorrenti si dolgono altresì della asserita violazione da parte della corte di merito del criterio legale d’interpretazione dei contratti ex art. 1367 cod. civ., omettendo invero di riprodurre il censurato contenuto del contratto , del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, cod. proc. civ. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il rispetto di quanto previsto dalla citata disposizione non risponde a mero formalismo fine a sé stesso, ma è informato (anche) ai principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 e ribaditi da Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950, là dove richiama al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno "standard" di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dalla difesa e presupposta dall'ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale permettendo, in quel perimetro, l'apprezzamento delle ragioni della parte (Cass., Sez. U., n. 30754 del 2018). 4. All’inammissibilità dei motivi consegue l'inammissibilità del ricorso. 5. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e nella qualità-, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario , seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ) , oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e nella qualità-, con distrazione aldifensore, dichiaratosi antistatario . Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com
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