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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 19267/2026

Testo disponibile della fonte

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gnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udita per la ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Trani rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di Molfetta avverso il decreto di sequestro preventivo impeditivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani in data 04/10/2025 in relazione al capo 5) dell'imputazione provvisoria (artt. 110 cod.pen., 256, commi 1 e 2, d.lgs 152/2006.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 53 e 19 d.lgs 231/2001 e 321 cod.proc.pen.

Lamenta che il Tribunale di Trani aveva ritenuto erroneamente estensibile alle ipotesi criminose contemplate dal d.lgs 231/2001 la disposizione di cui all'art. 321, comma 1, cod.proc.pen.; argomenta che laddove dovesse ritenersi possibile anche nei confronti degli enti il sequestro preventivo impeditivo vi sarebbe una sovrapposizione con la più grave misura cautelare prevista per gli eventi e, cioè, l'interdizione dell'attività Con il secondo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 125,321 e 324 cod.proc.pen. per omessa motivazione sul presupposto del periculum in mora.

Lamenta che il Tribunale aveva ritenuto sussistente il presupposto del periculum in mora omettendo di motivare in ordine alle questioni dedotte con le note difensive prodotte in udienza.

3. La parte ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc. pen.

Il difensore della ricorrente ha depositato note di udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile.

La doglianza ha ad oggetto violazione di legge (artt. 53 e 19 d.lgs 231/2001 e 321 cod.proc.pen.) non dedotta con i motivi di riesame (cfr atto di riesame del 31.10.2025, memorie depositate il 19/11/2025 e motivi nuovi depositati il 19/11/2025, nonchè il verbale di udienza camerale del 19/11/2025, nelle quali i difensori concludono riportandosi alle memorie).

Va ricordato che non sono proponibili con il ricorso per cassazione, secondo una regola applicabile anche ai procedimenti cautelari, desumibile dall'art. 606, 7comma 3, cod.proc.pen, censure non sollevate nei precedenti giudizio di merito e che, ai sensi dell'art. 609 comma 2 cod.proc.pen., le questioni non dedotte in grado di appello sono proponibili e valutabili dalla Cassazione solo se rientrano nel novero di quelle rilevabili di ufficio, in ogni stato e grado del processo, oppure se non sono state dedotte prima per impossibilità oggettiva.

Tale principio trova applicazione sia con riguardo al ricorso avverso provvedimento emesso in sede di riesame (cfr Sez.5, n.42838 del 27/02/2014, Rv.261243-01, Sez.5, n.3560 del 10/12/2013, dep.23/01/2014, Rv.258553-01) che con riguardo a quello emesso in sede di appello (Sez.5, n.48416 del 06/10/2014,Rv.261029 - 01).

E' utile ricordare che, ai sensi dell'art. 609 comma 2 cod.proc.pen., le questioni non dedotte in grado di appello sono proponibili e valutabili dalla Cassazione solo se rientrano nel novero di quelle rilevabili di ufficio, in ogni stato e grado del processo, oppure se non sono state dedotte prima per impossibilità oggettiva.

Il principio è stato ribadito anche in tema di ricorso avverso provvedimento emesso in sede di riesame di misure cautelari, con l'affermazione che non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio (Sez.2, n.11027 del 20/01/2016,Rv.266226; nello stesso senso Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012,Rv. 254037).

Ne deriva, quindi, l'inammissibilità della doglianza, ai sensi del disposto dell'art. 606, 3 comma, cod.proc.pen. 2.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Va osservato che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).

Nella specie, la motivazione espressa dal Tribunale a fondamento della ritenuta sussistenza del periculum in mora non è apparente ma adeguatamente argomentata e basata sulla articolata esposizione degli elementi di fatto fondanti la relativa valutazione.

Le censure mosse in questa sede dalla ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto 3concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.

La ricorrente, inoltre, nel lamentare la carenza della motivazione per mancata considerazione delle questioni dedotte con le note difensive prodotte in udienza, non ne spiega la decisività rispetto alla complessiva motivazione del Tribunale, risultando la doglíanza anche generica.

Va, infatti, ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (Sez.2 n. 38834 del 07/06/2019, Rv.277220 - 01)

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udita per la ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Trani rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di Molfetta avverso il decreto di sequestro preventivo impeditivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani in data 04/10/2025 in relazione al capo 5) dell'imputazione provvisoria (artt. 110 cod.pen., 256, commi 1 e 2, d.lgs 152/2006. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 53 e 19 d.lgs 231/2001 e 321 cod.proc.pen. Lamenta che il Tribunale di Trani aveva ritenuto erroneamente estensibile alle ipotesi criminose contemplate dal d.lgs 231/2001 la disposizione di cui all'art. 321, comma 1, cod.proc.pen.; argomenta che laddove dovesse ritenersi possibile anche nei confronti degli enti il sequestro preventivo impeditivo vi sarebbe una sovrapposizione con la più grave misura cautelare prevista per gli eventi e, cioè, l'interdizione dell'attività Con il secondo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 125,321 e 324 cod.proc.pen. per omessa motivazione sul presupposto del periculum in mora. Lamenta che il Tribunale aveva ritenuto sussistente il presupposto del periculum in mora omettendo di motivare in ordine alle questioni dedotte con le note difensive prodotte in udienza. 3. La parte ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc. pen. Il difensore della ricorrente ha depositato note di udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. La doglianza ha ad oggetto violazione di legge (artt. 53 e 19 d.lgs 231/2001 e 321 cod.proc.pen.) non dedotta con i motivi di riesame (cfr atto di riesame del 31.10.2025, memorie depositate il 19/11/2025 e motivi nuovi depositati il 19/11/2025, nonchè il verbale di udienza camerale del 19/11/2025, nelle quali i difensori concludono riportandosi alle memorie). Va ricordato che non sono proponibili con il ricorso per cassazione, secondo una regola applicabile anche ai procedimenti cautelari, desumibile dall'art. 606, 7comma 3, cod.proc.pen, censure non sollevate nei precedenti giudizio di merito e che, ai sensi dell'art. 609 comma 2 cod.proc.pen., le questioni non dedotte in grado di appello sono proponibili e valutabili dalla Cassazione solo se rientrano nel novero di quelle rilevabili di ufficio, in ogni stato e grado del processo, oppure se non sono state dedotte prima per impossibilità oggettiva. Tale principio trova applicazione sia con riguardo al ricorso avverso provvedimento emesso in sede di riesame (cfr Sez.5, n.42838 del 27/02/2014, Rv.261243-01, Sez.5, n.3560 del 10/12/2013, dep.23/01/2014, Rv.258553-01) che con riguardo a quello emesso in sede di appello (Sez.5, n.48416 del 06/10/2014,Rv.261029 - 01). E' utile ricordare che, ai sensi dell'art. 609 comma 2 cod.proc.pen., le questioni non dedotte in grado di appello sono proponibili e valutabili dalla Cassazione solo se rientrano nel novero di quelle rilevabili di ufficio, in ogni stato e grado del processo, oppure se non sono state dedotte prima per impossibilità oggettiva. Il principio è stato ribadito anche in tema di ricorso avverso provvedimento emesso in sede di riesame di misure cautelari, con l'affermazione che non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio (Sez.2, n.11027 del 20/01/2016,Rv.266226; nello stesso senso Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012,Rv. 254037). Ne deriva, quindi, l'inammissibilità della doglianza, ai sensi del disposto dell'art. 606, 3 comma, cod.proc.pen. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Va osservato che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). Nella specie, la motivazione espressa dal Tribunale a fondamento della ritenuta sussistenza del periculum in mora non è apparente ma adeguatamente argomentata e basata sulla articolata esposizione degli elementi di fatto fondanti la relativa valutazione. Le censure mosse in questa sede dalla ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto 3concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede. La ricorrente, inoltre, nel lamentare la carenza della motivazione per mancata considerazione delle questioni dedotte con le note difensive prodotte in udienza, non ne spiega la decisività rispetto alla complessiva motivazione del Tribunale, risultando la doglíanza anche generica. Va, infatti, ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (Sez.2 n. 38834 del 07/06/2019, Rv.277220 - 01) 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.M
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