Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 36450/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20426‒2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale del 1° luglio 2016 a ministero del dott. [OSCURATO:PERSONA] , notaio in Roma, Rep. n. 41700 e Racc. n. 23522, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Maurizio CIMETTI e Giuseppe PARENTE, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Flaminia, n. 135, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , Vi ttorio Lazzareschi, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al Oggetto: Tributi– competenza territoriale ufficio finanziario – domicilio fiscale controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1261 / 24 /201 5 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata in data 09/07/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 dicembre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione del [OSCURATO:PERSONA] 2005 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ora incorporata dall’odierna società controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., per recupero di IVA ed IRAP relativo al predetto anno d’imposta, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Toscana, pur ritenendo fondata «l’eccezione relativa all’erroneità della sentenza impugnata sul punto della mancata sottoscrizione del ruolo, rigettava l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora incorporata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ritenendo invalida l’iscrizione a ruolo in quanto effettuata da un soggetto, l’Agenzia delle entrate di Massa, privo di competenza per materia e territorio che invece spettava a quella di Carrara ove risultava, dalla visura storica della società contribuente, che la stessa aveva domicilio fiscale.

2. Avverso tale statuizione l’ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato adue motivi cui replica l a società intimata con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata ex art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo.

Sostiene la ricorrente di aver proposto due motivi di appello, il primo dei quali diretto a censurare la statuizione di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione del ruolo; il secondo, la statuizione di incompetenza territoriale dell’ufficio finanziario che aveva emesso il ruolo (Agenzia delle entrate di Massa anziché di Carrara, nella cui circoscrizione aveva sede legale la società contribuente).

Orbene, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata incorre nel lamentato insanabile contrasto in quanto, pur avendo accolto il primo motivo, ritenendo non necessaria la sottoscrizione del ruolo, aveva rigettato in totol’appello.

2. Il motivo è infondato e va rigettato.

3. La sentenza impugnatanon presenta alcun contrasto tra motivazione e dispositivo posto che il rigetto dell’appello e la conseguente conferma della sentenza di primo grado, che aveva annullato l’atto esattivo, trova giustificazione nella rilevata incompetenza territoriale dell’Ufficio che aveva emesso il ruolo sulla cui base l’agente della riscossione aveva formato e notificato la cartella di pagamento impugnata, che era oggetto del secondo motivo di appello.

4. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.P.R. n. 602 del 1973, 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 40 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR dichiarato l’incompetenza territoriale dell’Agenzia delle entrate di Massa ad emettere il ruolo sulla base delle risultanze del registro delle imprese, senza dare, invece, prevalenza, alle risultanze dell’estratto dell’anagrafe da cuiemergeva che nelle dichiarazioni reddituali relative al periodo 2002-2006 la società contribuente aveva indicato quale proprio domicilio fiscale quello di piazza Mercurio, n. 3, di Massa.

5. Il motivo è fondato e va accolto.6.

Muovendo dal principioche «La competenza territoriale degli uffici dell'amministrazione finanziaria è determinata (ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972) sulla base del domicilio fiscale indicato dal contribuente nella dichiarazionedei redditi» (Cass. n. 4412 del 2020; conf.

Cass. n. 23362 del 2020), nel caso di specie è la stessa CTR a sostenere che dalle risultanze dell’estratto dell’anagrafe tributaria, prodotto dall’agente della riscossione, risultava che la società contribuente aveva il domicilio fiscale nel comune di Massa alla piazza Mercurio, n. 23, dal 12 marzo 2003, e quindi da epoca precedente all’iscrizione a ruolo, da collocarsi nell’anno 2005, (vds., al riguardo, Cass. n. 14985 del 2020 e Cass. n. 33862 del 2022), ma, commettendo evidente errore di diritto, ha attributo rilevanza ai dati risultati dalla visura camerale storica della società contribuente.

7. Da quanto detto consegue l’accoglimento del motivo di ricorso in esame mentre va rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana che, in diversa composizione, provvederà a riesaminare la vicenda processuale e a regolamentare le spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20426‒2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale del 1° luglio 2016 a ministero del dott. [OSCURATO:PERSONA] , notaio in Roma, Rep. n. 41700 e Racc. n. 23522, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Maurizio CIMETTI e Giuseppe PARENTE, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Flaminia, n. 135, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , Vi ttorio Lazzareschi, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al Oggetto: Tributi– competenza territoriale ufficio finanziario – domicilio fiscale controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1261 / 24 /201 5 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata in data 09/07/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 dicembre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione del [OSCURATO:PERSONA] 2005 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ora incorporata dall’odierna società controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., per recupero di IVA ed IRAP relativo al predetto anno d’imposta, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Toscana, pur ritenendo fondata «l’eccezione relativa all’erroneità della sentenza impugnata sul punto della mancata sottoscrizione del ruolo, rigettava l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora incorporata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ritenendo invalida l’iscrizione a ruolo in quanto effettuata da un soggetto, l’Agenzia delle entrate di Massa, privo di competenza per materia e territorio che invece spettava a quella di Carrara ove risultava, dalla visura storica della società contribuente, che la stessa aveva domicilio fiscale. 2. Avverso tale statuizione l’ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato adue motivi cui replica l a società intimata con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata ex art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo. Sostiene la ricorrente di aver proposto due motivi di appello, il primo dei quali diretto a censurare la statuizione di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione del ruolo; il secondo, la statuizione di incompetenza territoriale dell’ufficio finanziario che aveva emesso il ruolo (Agenzia delle entrate di Massa anziché di Carrara, nella cui circoscrizione aveva sede legale la società contribuente). Orbene, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata incorre nel lamentato insanabile contrasto in quanto, pur avendo accolto il primo motivo, ritenendo non necessaria la sottoscrizione del ruolo, aveva rigettato in totol’appello. 2. Il motivo è infondato e va rigettato. 3. La sentenza impugnatanon presenta alcun contrasto tra motivazione e dispositivo posto che il rigetto dell’appello e la conseguente conferma della sentenza di primo grado, che aveva annullato l’atto esattivo, trova giustificazione nella rilevata incompetenza territoriale dell’Ufficio che aveva emesso il ruolo sulla cui base l’agente della riscossione aveva formato e notificato la cartella di pagamento impugnata, che era oggetto del secondo motivo di appello. 4. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.P.R. n. 602 del 1973, 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 40 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR dichiarato l’incompetenza territoriale dell’Agenzia delle entrate di Massa ad emettere il ruolo sulla base delle risultanze del registro delle imprese, senza dare, invece, prevalenza, alle risultanze dell’estratto dell’anagrafe da cuiemergeva che nelle dichiarazioni reddituali relative al periodo 2002-2006 la società contribuente aveva indicato quale proprio domicilio fiscale quello di piazza Mercurio, n. 3, di Massa. 5. Il motivo è fondato e va accolto.6. Muovendo dal principioche «La competenza territoriale degli uffici dell'amministrazione finanziaria è determinata (ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972) sulla base del domicilio fiscale indicato dal contribuente nella dichiarazionedei redditi» (Cass. n. 4412 del 2020; conf. Cass. n. 23362 del 2020), nel caso di specie è la stessa CTR a sostenere che dalle risultanze dell’estratto dell’anagrafe tributaria, prodotto dall’agente della riscossione, risultava che la società contribuente aveva il domicilio fiscale nel comune di Massa alla piazza Mercurio, n. 23, dal 12 marzo 2003, e quindi da epoca precedente all’iscrizione a ruolo, da collocarsi nell’anno 2005, (vds., al riguardo, Cass. n. 14985 del 2020 e Cass. n. 33862 del 2022), ma, commettendo evidente errore di diritto, ha attributo rilevanza ai dati risultati dalla visura camerale storica della società contribuente. 7. Da quanto detto consegue l’accoglimento del motivo di ricorso in esame mentre va rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana che, in diversa composizione, provvederà a riesaminare la vicenda processuale e a regolamentare le spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
Sentenza Cassazione n. 36450/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris