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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 marzo 2024

Cassazione n. 20146/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore Il difensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO si riporta ai motivi del ricorso e alla memoria difensiva inviata a mezzo pec in data 12/03/2024.

Il difensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Torino, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 12 maggio 2023, ha applicato: - a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione alle provvisorie incolpazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di bancarotta impropria da causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, di bancarotta fraudolenta documentale, di bancarotta semplice impropria e di autoriciclaggio di cui ai capi 1), 2), 3), 4), 6) e 23); fatti commessi nella qualità di amministratore unico e di presidente del C.d.a della [OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita il 19 novembre 2020, e di gestore di fatto della [OSCURATO:PERSONA].; - a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare attività di impresa o uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di mesi sei, in relazione alle provvisorie incolpazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di bancarotta impropria da causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, di bancarotta fraudolenta documentale, di bancarotta semplice impropria di cui ai capi 1), 2), 3) e 4); fatti commessi nella qualità di membro del C.d.a. della fallita [OSCURATO:PERSONA]. e di legale rappresentante della fallita [OSCURATO:PERSONA]. e della [OSCURATO:PERSONA].; ha disposto, ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, il sequestro preventivo funzionale alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto o del prodotto: - dei reati di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi 10) e 12) nei confronti della DSD [OSCURATO:PERSONA]., di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che della DSD erano, rispettivamente, amministratore di fatto e amministratore di diritto; - del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 19) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; - del reato di autoriciclaggio di cui ai capi 6) e 23) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

L'adozione dei provvedimenti cautelari, personali e reali, è stata giustificata dal Tribunale richiamando plurimi elementi investigativi, di fonte varia, atti a dimostrare come sussistessero a carico di [OSCURATO:PERSONA] gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati provvisoriamente ascrittigli, avendo, egli, ideato e diretto un sistema per frodare il fisco e per drenare ingenti somme di denaro dal patrimonio della fallita [OSCURATO:PERSONA].; meccanismo consistito nell'utilizzazione, nelle dichiarazioni fiscali della [OSCURATO:PERSONA]., di fatture per operazioni inesistenti o per importi maggiorati rispetto alle prestazioni effettivamente rese, emesse da società compiacenti, alcune facenti capo ai figli dello stesso Falsone, altre a soggetti terzi (come da lui stesso ammesso in relazione alle contestazioni mossegli in altro, precedente, procedimento penale, segnatamente il RGNR 14920/2017), a fronte delle quali la [OSCURATO:PERSONA]. si privava di risorse monetarie, in parte, destinandole alla remunerazione dell'attività illecita degli amministratori delle società emittenti, in altra parte, facendole ritornare nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], che le reimpiegava in attività speculative o imprenditoriali atte a celarne l'origine illecita.

Il descritto meccanismo rendeva ragione, al contempo, della ravvisata gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle contestazioni formulate nei suoi confronti, avendo ella, tra l'altro, tramite la [OSCURATO:PERSONA]., costituita a ridosso del fallimento della [OSCURATO:PERSONA]., coadiuvato il padre nel tentativo di continuare ad esercitare, sotto mentite spoglie, l'attività imprenditoriale della [OSCURATO:PERSONA]., e del fumus boni iuris ravvisato nel fatto di cui agli addebiti cautelari elevati a carico di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della DSM [OSCURATO:PERSONA]., e a carico di [OSCURATO:PERSONA], emittente, attraverso la ditta individuale di cui era legale rappresentante, di fatture nei confronti della GMA [OSCURATO:PERSONA]., società amministrata da prossimi congiunti di [OSCURATO:PERSONA], in concomitanza con rimesse di denaro provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA]. a favore della stessa GMA.

La riscontrata ripetizione di schemi operativi illeciti collaudati da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti cautelari era tale, inoltre, da consentire di ritenere integrati sia il pericolo di reiterazione dei reati, con riferimento, alle cautele personali, sia il periculum in mora, in riferimento alle cautele reali.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] consta di un solo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione delle misure cautelari personali degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del divieto di esercitare attività d'impresa o uffici direttivi di persone giuridiche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

E' dedotto, quanto a [OSCURATO:PERSONA], che il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli che le sono stati provvisoriamente contestati, risalenti al 19 novembre 2020, non sarebbe né attuale né concreto, avuto riguardo alla documentazione in atti, attestante la regolare attività imprenditoriale svolta dalla ricorrente tramite organismi societari estranei alla sua famiglia di origine; parimenti, quanto a [OSCURATO:PERSONA], che aveva arrestato il proprio agire illecito al più tardi in concomitanza con il fallimento della [OSCURATO:PERSONA]., non potendosi assegnare all'operatività della [OSCURATO:PERSONA]. alcuna cifra di illiceità se non in termini di mera congettura investigativa.

2.2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della DSD [OSCURATO:PERSONA]., consta di un solo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 125, 310, 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione apparente.

E' dedotto che il Tribunale non si sarebbe attenuto al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 36959 del 2021, Ellade, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, posto che il periculum in mora prospettato nel provvedimento impugnato, identificato nel mero rischio di dispersione patrimoniale, era tutt'altro che concreto ed attuale, prescindendo del tutto da ogni riferimento specifico alle condotte che ne sarebbero state rivelatrici e alle condizioni peculiari dei soggetti (la DSD e il legale rappresentante della stessa) attinti dal sequestro preventivo; condotte e condizioni che, se prese in considerazione dal Tribunale, sarebbero state tali da chiarire l'assenza del detto periculum nei termini richiesti dal diritto vivente, avuto riguardo alla risalenza delle condotte e all'autonomia gestionale e finanziaria della DSD rispetto alla famiglia Falsone.

2.3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi.

2.3.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'omesso esame dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del ricorrente - richiamate alla pag. 52 dell'ordinanza impugnata -, escusso nella fase delle indagini preliminari senza le prescritte garanzie difensive, e dell'eccezione di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero in riferimento alla sussistenza del periculum in mora, anche in relazione a tale profilo (questo, si, esaminato dal giudice per le indagini preliminari), costituendo il gravame dell'organo inquirente una mera riproposizione delle evidenze e delle argomentazioni ostese nella richiesta di applicazione di misura cautelare.

2.3.2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e degli artt. 125, 321, 324 cod. proc. pen. in riferimento alla motivazione rassegnata nell'ordinanza impugnata quanto al fumus commissi delicti e al periculum in mora sottesi al provvedimento cautelare reale adottato nei confronti del ricorrente.

E' dedotto che il Tribunale sarebbe venuto meno all'obbligo di dar conto dell'astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie di reato di cui all'addebito preliminare sulla base delle evidenze disponibili, invero scarne nei confronti del ricorrente e, comunque, insufficienti a corroborare l'ipotesi investigativa, ossia che i trasferimenti di denaro ai familiari del ricorrente fossero il prezzo del reato contestato.

Parimenti, deficitario sarebbe l'impegno argomentativo spiegato dal Tribunale per giustificare l'esistenza del periculum in mora sotteso al sequestro preventivo adottato nei confronti del ricorrente, essendosi valso il decidente di enunciazioni generiche, prive di riferimenti concreti alle condotte del ricorrente medesimo, risalenti al più tardi al 2019, e alle specifiche condizioni dell'impresa di cui era titolare.

3. Disposta la trattazione orale dei ricorsi, a seguito di tempestiva richiesta in tal senso formulata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], tramite memoria depositata in data 1 marzo 2024, ha anticipato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto dei ricorsi.

4. Tramite PEC in data 12 marzo 2024, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria nell'interesse del proprio assistito. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Inammissibile è il comune motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Con l'allegare elementi in fatto, presentati come idonei a screditare la tenuta del ragionamento del Tribunale della Libertà in punto di sussistenza del pericolo di reiterazione delle condotte integratrici dei reati di cui alle imputazioni provvisorie, i ricorrenti pretendono, invero, di ribaltare la valutazione al riguardo operata dal giudice della cautela sulla base di un'alternativa e, in tesi difensiva, più adeguata lettura del merito della vicenda sottesa all'adozione del provvedimento impugnato.

A fronte di una motivazione (quale quella ostesa alle pagine 69 e 70 dell'ordinanza impugnata, in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e quella ostesa alle pagine 67 e 69 della stessa ordinanza, in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]), che, passando in rassegna tutti gli elementi investigativi a disposizione del Tribunale, ha dato conto in maniera approfondita e logica, sia delle ragioni per le quali era plausibile ritenere che [OSCURATO:PERSONA], dominus del complesso sistema ideato per far transitare somme di denaro da una società all'altra di quelle poste sotto il suo controllo sostanziale, sottraendole al Fisco e ai creditori della fallita [OSCURATO:PERSONA]., si fosse valso anche della [OSCURATO:PERSONA]. (cfr. pagg. 70 e 71 dell'ordinanza impugnata) per replicare i moduli operativi di tale meccanismo illecito, sia delle ragioni per le quali era verisimile opinare che [OSCURATO:PERSONA] avesse efficacemente coadiuvato il padre, [OSCURATO:PERSONA], nella strategia di dissimulare la riferibilità a questi delle società utilizzate per rendere possibile il descritto meccanismo in frode al creditore pubblico e ai creditori privati (cfr. pag. 69, terzo capoverso, dell'ordinanza impugnata), i rilievi difensivi si limitano a contestare gli esiti delle valutazioni compiute dal giudice censurato in punto di pericula libertatis senza confrontarsi criticamente con tutte le rationes decidendi del provvedimento impugnato (ad esempio, quanto a [OSCURATO:PERSONA], con quella relativa all'idoneità della misura interdittiva applicatale ad <<impedirle di prestarsi, laddove se ne presenti la necessità, anche per un periodo limitato, nell'interesse familiare ad intestarsi quote o coprire ruoli societari», così, pag. 69, ultimo capoverso dell'ordinanza impugnata).

2. E' parimenti inammissibile il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della DSD [OSCURATO:PERSONA]..

Dal complesso della motivazione, spiegata per dar conto delle ragioni sottese all'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e/o per equivalente del profitto dei reati tributari di cui ai capi 10) e 12) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della DSD [OSCURATO:PERSONA]. (cfr. pagg. 56-59; 67, 71 e 74), emerge come il Tribunale non si sia affatto sottratto all'obbligo argomentativo, imposto al giudice della cautela reale dal diritto vivente, in punto di periculum in mora anche nelle ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto del reato (come nel caso di specie, trattandosi della misura ablatoria prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000). [OSCURATO:PERSONA] (Sentenza n. 36959 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 281848), a sostegno dell'enunciato principio secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege", hanno chiarito che «il criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice delta misura cautelare», di modo che il predetto onere di motivazione può ritenersi assolto «allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato»: donde, hanno concluso nel senso che: «è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio».

Tanto ricordato, e tenuto conto dei limiti del sindacato di questa Corte in materia di misure cautelari reali - circoscritto alla verifica della sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) -, deve riconoscersi che, se [OSCURATO:PERSONA] e la DSD [OSCURATO:PERSONA]. (della quale [OSCURATO:PERSONA] era quantomeno occulto, cfr. pag. 71 dell'ordinanza impugnata) si sono ripetutamente prestati ad utilizzare (cfr. contestazioni di cui ai capi 10 e 12) documenti fiscali provenienti dalle società facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi familiari e ad emetterne di analoghi nei confronti di società pure controllate dallo stesso Falsone, segnatamente, nel periodo 17/06 -22/2022 nei confronti della FD [OSCURATO:PERSONA]., società costituita tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (che ne era anche l'amministratore) e D'[OSCURATO:PERSONA], consulente di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avente sede in un immobile della [OSCURATO:PERSONA]. (società le cui quote erano originariamente detenute dai figli di [OSCURATO:PERSONA], che ne era stato anche amministratore) e avente alle sue dipendenze personale già in forza alla fallita [OSCURATO:PERSONA]. (cfr. pag. 71 dell'ordinanza impugnata), è rispondente «ai requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza» quanto sostenuto dal Tribunale per giustificare l'esistenza del periculum in mora in riferimento alla misura cautelare reale adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA].: ossia, che il riscontrato e perdurante coinvolgimento dei soggetti destinatari della misura nel sistema fraudolento escogitato da Falsone era tale da far ritenere verisimile che le somme e gli altri beni destinati ad essere incamerati dallo Stato potessero essere medio-tempore dispersi proprio per effetto del ripetersi delle descritte modalità operative illecite.

3. E' inammissibile, infine, anche il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Le censure di cui al primo motivo sono inammissibili.

3.1.1. Generico è il rilievo di omessa risposta all'eccezione di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero anche in riferimento al peri culum in mora, dal momento che l'ordinanza impugnata ha dato atto di come, mentre con riferimento al tema della gravità indiziaria, l'appello del P.M. si fosse limitato a riproporre fatti ed argomentazioni ostesi nella richiesta di applicazione delle misure cautelari, con riferimento al tema delle esigenze cautelari e del periculum in mora, l'impugnativa dell'ufficio requirente avesse dedicato un apposito paragrafo per «espressamente criticare l'ordinanza del Gip, che altrettanto laconicamente aveva rilevato l'assenza di attualità delle esigenze cautelari e del periculum in mora», esponendo, altresì «una serie di fatti per evidenziare l'attualizzazione delle esigenze cautelari (pag. 137/138 dell'atto di appello) criticando sul punto l'ordinanza del Gip» (cfr, pag. 52 dell'ordinanza impugnata).

3.1.2. Parimenti generico è il rilievo di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], non essendo stato illustrato, con la dovuta specificità: I.) quando, dove e come le suddette dichiarazioni siano state rese; II) in quale parte dell'ordinanza ad esse si sia fatto espresso riferimento a fini esplicativi dei fatti di cui al capo 19); III) quale sia stata la loro decisività nell'economia del ragionamento sotteso all'adozione del provvedimento cautelare nei confronti del ricorrente (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).

3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

3.2.1. Non può essere accolta la censura di motivazione apparente o non conforme a diritto quanto all'esistenza degli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso tra il 2014 e il 2019, di cui all'addebito preliminare mosso a [OSCURATO:PERSONA], essendosi il Tribunale, con la motivazione rassegnata alle pagine 54 e 55 e da 61 a 63, conformato al principio di diritto secondo cui, in sede di riesame di misure cautelari reali, pur essendo precluso il sindacato sul merito dell'azione penale, il giudice deve verificare la sussistenza del presupposto del "fumus commissi delicti" - inteso nell'accezione di «astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., dell'ipotesi criminosa oggetto di addebito, senza che rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità» (così, Sez.

U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226492) - attraverso un accertamento concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi, sia pure sul piano indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato (Sez. 6, n. 35786 del 21/06/2012, Rv. 254394; conf.

Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Rv. 260945).

Il giudice censurato ha, infatti, dato conto, riportando una significativa messe di elementi indiziari, come nello stesso torno temporale la [OSCURATO:PERSONA]., gestita da [OSCURATO:PERSONA], avesse effettuato il pagamento di fatture emesse a suo carico dalla GMA [OSCURATO:PERSONA]., società amministrata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente fratello e cognata di [OSCURATO:PERSONA], e come [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], avesse emesso a favore della GMA [OSCURATO:PERSONA]. fatture per Euro 437.858,00, IVA compresa, indicando, fino al 16 febbraio 2015, prestazioni rese attinenti a lavorazioni edili e, dopo quella data, prestazioni per lavori di«montatore, battilastra e tirabolli», ancorché si trattasse di lavorazioni specializzate radicalmente diverse da quelle edili, peraltro descritte in fattura in maniera del tutto generica e non comprovate da nessun altro elemento documentale (scambi di mail o contratti relativi alle prestazioni da eseguire) (cfr. pag. 63, primo capoverso); delle somme beneficiate intascandone, poi, una cospicua parte in contanti - tramite sistematici prelievi di denaro allo sportello o tramite bancomat - e trasferendone un'altra parte ai parenti, senza che risultassero evidenze atte a giustificare la fuoriuscita di tali somme dal patrimonio della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA].

Tanto, è sufficiente, avuto riguardo ai limiti del giudizio cautelare in materia reale a fornire adeguata motivazione circa la configurabilità del reato contestato, ossia quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti, avendo [OSCURATO:PERSONA] utilizzato la propria impresa come una 'cartiera', e a dimostrare l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti dalla difesa.

3.2.2. Dal complesso della motivazione, come sopra riportata, nonché da quanto specificamente spiegato nell'ordinanza impugnata per dar conto delle ragioni sottese all'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato di cui al capo 19) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 74), emerge come, anche in relazione alla posizioni di questi, il Tribunale non si sia affatto sottratto all'obbligo argomentativo, imposto al giudice della cautela reale dal diritto vivente, in punto di periculum in mora anche nelle ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto del reato (come nel caso di specie, trattandosi della misura ablatoria prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000).

Fatto integrale e recettizio rinvio alle argomentazioni rassegnate nel punto 2 della presente motivazione (del 'Considerato in diritto'), a proposito del criterio generale cui rapportare il contenuto argomentativo del provvedimento cautelare reale in punto di periculum in mora fissato dalle Sezioni Unite Ellade, e fatta applicazione del detto criterio, deve riconoscersi che, avuto riguardo alle modalità con le quali Fragomeli ha fatto fuoriuscire dal patrimonio della ditta [OSCURATO:PERSONA] le ingenti somme ricevute dalla GMA [OSCURATO:PERSONA]. per circa Euro 400.00,00 senza riuscire ad offrire alcuna giustificazione della suddetta dispersione, sussiste ed è concreta l'esigenza anticipatoria indicata dal diritto vivente in relazione alla conservazione dell'importo indicato nel sequestro.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.

Esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inamm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore Il difensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO si riporta ai motivi del ricorso e alla memoria difensiva inviata a mezzo pec in data 12/03/2024. Il difensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Torino, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 12 maggio 2023, ha applicato: - a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione alle provvisorie incolpazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di bancarotta impropria da causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, di bancarotta fraudolenta documentale, di bancarotta semplice impropria e di autoriciclaggio di cui ai capi 1), 2), 3), 4), 6) e 23); fatti commessi nella qualità di amministratore unico e di presidente del C.d.a della [OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita il 19 novembre 2020, e di gestore di fatto della [OSCURATO:PERSONA].; - a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare attività di impresa o uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di mesi sei, in relazione alle provvisorie incolpazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di bancarotta impropria da causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, di bancarotta fraudolenta documentale, di bancarotta semplice impropria di cui ai capi 1), 2), 3) e 4); fatti commessi nella qualità di membro del C.d.a. della fallita [OSCURATO:PERSONA]. e di legale rappresentante della fallita [OSCURATO:PERSONA]. e della [OSCURATO:PERSONA].; ha disposto, ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, il sequestro preventivo funzionale alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto o del prodotto: - dei reati di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi 10) e 12) nei confronti della DSD [OSCURATO:PERSONA]., di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che della DSD erano, rispettivamente, amministratore di fatto e amministratore di diritto; - del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 19) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; - del reato di autoriciclaggio di cui ai capi 6) e 23) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L'adozione dei provvedimenti cautelari, personali e reali, è stata giustificata dal Tribunale richiamando plurimi elementi investigativi, di fonte varia, atti a dimostrare come sussistessero a carico di [OSCURATO:PERSONA] gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati provvisoriamente ascrittigli, avendo, egli, ideato e diretto un sistema per frodare il fisco e per drenare ingenti somme di denaro dal patrimonio della fallita [OSCURATO:PERSONA].; meccanismo consistito nell'utilizzazione, nelle dichiarazioni fiscali della [OSCURATO:PERSONA]., di fatture per operazioni inesistenti o per importi maggiorati rispetto alle prestazioni effettivamente rese, emesse da società compiacenti, alcune facenti capo ai figli dello stesso Falsone, altre a soggetti terzi (come da lui stesso ammesso in relazione alle contestazioni mossegli in altro, precedente, procedimento penale, segnatamente il RGNR 14920/2017), a fronte delle quali la [OSCURATO:PERSONA]. si privava di risorse monetarie, in parte, destinandole alla remunerazione dell'attività illecita degli amministratori delle società emittenti, in altra parte, facendole ritornare nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], che le reimpiegava in attività speculative o imprenditoriali atte a celarne l'origine illecita. Il descritto meccanismo rendeva ragione, al contempo, della ravvisata gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle contestazioni formulate nei suoi confronti, avendo ella, tra l'altro, tramite la [OSCURATO:PERSONA]., costituita a ridosso del fallimento della [OSCURATO:PERSONA]., coadiuvato il padre nel tentativo di continuare ad esercitare, sotto mentite spoglie, l'attività imprenditoriale della [OSCURATO:PERSONA]., e del fumus boni iuris ravvisato nel fatto di cui agli addebiti cautelari elevati a carico di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della DSM [OSCURATO:PERSONA]., e a carico di [OSCURATO:PERSONA], emittente, attraverso la ditta individuale di cui era legale rappresentante, di fatture nei confronti della GMA [OSCURATO:PERSONA]., società amministrata da prossimi congiunti di [OSCURATO:PERSONA], in concomitanza con rimesse di denaro provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA]. a favore della stessa GMA. La riscontrata ripetizione di schemi operativi illeciti collaudati da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti cautelari era tale, inoltre, da consentire di ritenere integrati sia il pericolo di reiterazione dei reati, con riferimento, alle cautele personali, sia il periculum in mora, in riferimento alle cautele reali. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] consta di un solo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione delle misure cautelari personali degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del divieto di esercitare attività d'impresa o uffici direttivi di persone giuridiche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. E' dedotto, quanto a [OSCURATO:PERSONA], che il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli che le sono stati provvisoriamente contestati, risalenti al 19 novembre 2020, non sarebbe né attuale né concreto, avuto riguardo alla documentazione in atti, attestante la regolare attività imprenditoriale svolta dalla ricorrente tramite organismi societari estranei alla sua famiglia di origine; parimenti, quanto a [OSCURATO:PERSONA], che aveva arrestato il proprio agire illecito al più tardi in concomitanza con il fallimento della [OSCURATO:PERSONA]., non potendosi assegnare all'operatività della [OSCURATO:PERSONA]. alcuna cifra di illiceità se non in termini di mera congettura investigativa. 2.2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della DSD [OSCURATO:PERSONA]., consta di un solo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 125, 310, 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione apparente. E' dedotto che il Tribunale non si sarebbe attenuto al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 36959 del 2021, Ellade, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, posto che il periculum in mora prospettato nel provvedimento impugnato, identificato nel mero rischio di dispersione patrimoniale, era tutt'altro che concreto ed attuale, prescindendo del tutto da ogni riferimento specifico alle condotte che ne sarebbero state rivelatrici e alle condizioni peculiari dei soggetti (la DSD e il legale rappresentante della stessa) attinti dal sequestro preventivo; condotte e condizioni che, se prese in considerazione dal Tribunale, sarebbero state tali da chiarire l'assenza del detto periculum nei termini richiesti dal diritto vivente, avuto riguardo alla risalenza delle condotte e all'autonomia gestionale e finanziaria della DSD rispetto alla famiglia Falsone. 2.3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi. 2.3.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'omesso esame dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del ricorrente - richiamate alla pag. 52 dell'ordinanza impugnata -, escusso nella fase delle indagini preliminari senza le prescritte garanzie difensive, e dell'eccezione di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero in riferimento alla sussistenza del periculum in mora, anche in relazione a tale profilo (questo, si, esaminato dal giudice per le indagini preliminari), costituendo il gravame dell'organo inquirente una mera riproposizione delle evidenze e delle argomentazioni ostese nella richiesta di applicazione di misura cautelare. 2.3.2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e degli artt. 125, 321, 324 cod. proc. pen. in riferimento alla motivazione rassegnata nell'ordinanza impugnata quanto al fumus commissi delicti e al periculum in mora sottesi al provvedimento cautelare reale adottato nei confronti del ricorrente. E' dedotto che il Tribunale sarebbe venuto meno all'obbligo di dar conto dell'astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie di reato di cui all'addebito preliminare sulla base delle evidenze disponibili, invero scarne nei confronti del ricorrente e, comunque, insufficienti a corroborare l'ipotesi investigativa, ossia che i trasferimenti di denaro ai familiari del ricorrente fossero il prezzo del reato contestato. Parimenti, deficitario sarebbe l'impegno argomentativo spiegato dal Tribunale per giustificare l'esistenza del periculum in mora sotteso al sequestro preventivo adottato nei confronti del ricorrente, essendosi valso il decidente di enunciazioni generiche, prive di riferimenti concreti alle condotte del ricorrente medesimo, risalenti al più tardi al 2019, e alle specifiche condizioni dell'impresa di cui era titolare. 3. Disposta la trattazione orale dei ricorsi, a seguito di tempestiva richiesta in tal senso formulata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], tramite memoria depositata in data 1 marzo 2024, ha anticipato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto dei ricorsi. 4. Tramite PEC in data 12 marzo 2024, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria nell'interesse del proprio assistito. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Inammissibile è il comune motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Con l'allegare elementi in fatto, presentati come idonei a screditare la tenuta del ragionamento del Tribunale della Libertà in punto di sussistenza del pericolo di reiterazione delle condotte integratrici dei reati di cui alle imputazioni provvisorie, i ricorrenti pretendono, invero, di ribaltare la valutazione al riguardo operata dal giudice della cautela sulla base di un'alternativa e, in tesi difensiva, più adeguata lettura del merito della vicenda sottesa all'adozione del provvedimento impugnato. A fronte di una motivazione (quale quella ostesa alle pagine 69 e 70 dell'ordinanza impugnata, in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e quella ostesa alle pagine 67 e 69 della stessa ordinanza, in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]), che, passando in rassegna tutti gli elementi investigativi a disposizione del Tribunale, ha dato conto in maniera approfondita e logica, sia delle ragioni per le quali era plausibile ritenere che [OSCURATO:PERSONA], dominus del complesso sistema ideato per far transitare somme di denaro da una società all'altra di quelle poste sotto il suo controllo sostanziale, sottraendole al Fisco e ai creditori della fallita [OSCURATO:PERSONA]., si fosse valso anche della [OSCURATO:PERSONA]. (cfr. pagg. 70 e 71 dell'ordinanza impugnata) per replicare i moduli operativi di tale meccanismo illecito, sia delle ragioni per le quali era verisimile opinare che [OSCURATO:PERSONA] avesse efficacemente coadiuvato il padre, [OSCURATO:PERSONA], nella strategia di dissimulare la riferibilità a questi delle società utilizzate per rendere possibile il descritto meccanismo in frode al creditore pubblico e ai creditori privati (cfr. pag. 69, terzo capoverso, dell'ordinanza impugnata), i rilievi difensivi si limitano a contestare gli esiti delle valutazioni compiute dal giudice censurato in punto di pericula libertatis senza confrontarsi criticamente con tutte le rationes decidendi del provvedimento impugnato (ad esempio, quanto a [OSCURATO:PERSONA], con quella relativa all'idoneità della misura interdittiva applicatale ad <<impedirle di prestarsi, laddove se ne presenti la necessità, anche per un periodo limitato, nell'interesse familiare ad intestarsi quote o coprire ruoli societari», così, pag. 69, ultimo capoverso dell'ordinanza impugnata). 2. E' parimenti inammissibile il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della DSD [OSCURATO:PERSONA].. Dal complesso della motivazione, spiegata per dar conto delle ragioni sottese all'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e/o per equivalente del profitto dei reati tributari di cui ai capi 10) e 12) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della DSD [OSCURATO:PERSONA]. (cfr. pagg. 56-59; 67, 71 e 74), emerge come il Tribunale non si sia affatto sottratto all'obbligo argomentativo, imposto al giudice della cautela reale dal diritto vivente, in punto di periculum in mora anche nelle ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto del reato (come nel caso di specie, trattandosi della misura ablatoria prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000). [OSCURATO:PERSONA] (Sentenza n. 36959 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 281848), a sostegno dell'enunciato principio secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege", hanno chiarito che «il criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice delta misura cautelare», di modo che il predetto onere di motivazione può ritenersi assolto «allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato»: donde, hanno concluso nel senso che: «è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio». Tanto ricordato, e tenuto conto dei limiti del sindacato di questa Corte in materia di misure cautelari reali - circoscritto alla verifica della sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) -, deve riconoscersi che, se [OSCURATO:PERSONA] e la DSD [OSCURATO:PERSONA]. (della quale [OSCURATO:PERSONA] era quantomeno occulto, cfr. pag. 71 dell'ordinanza impugnata) si sono ripetutamente prestati ad utilizzare (cfr. contestazioni di cui ai capi 10 e 12) documenti fiscali provenienti dalle società facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi familiari e ad emetterne di analoghi nei confronti di società pure controllate dallo stesso Falsone, segnatamente, nel periodo 17/06 -22/2022 nei confronti della FD [OSCURATO:PERSONA]., società costituita tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (che ne era anche l'amministratore) e D'[OSCURATO:PERSONA], consulente di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avente sede in un immobile della [OSCURATO:PERSONA]. (società le cui quote erano originariamente detenute dai figli di [OSCURATO:PERSONA], che ne era stato anche amministratore) e avente alle sue dipendenze personale già in forza alla fallita [OSCURATO:PERSONA]. (cfr. pag. 71 dell'ordinanza impugnata), è rispondente «ai requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza» quanto sostenuto dal Tribunale per giustificare l'esistenza del periculum in mora in riferimento alla misura cautelare reale adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA].: ossia, che il riscontrato e perdurante coinvolgimento dei soggetti destinatari della misura nel sistema fraudolento escogitato da Falsone era tale da far ritenere verisimile che le somme e gli altri beni destinati ad essere incamerati dallo Stato potessero essere medio-tempore dispersi proprio per effetto del ripetersi delle descritte modalità operative illecite. 3. E' inammissibile, infine, anche il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Le censure di cui al primo motivo sono inammissibili. 3.1.1. Generico è il rilievo di omessa risposta all'eccezione di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero anche in riferimento al peri culum in mora, dal momento che l'ordinanza impugnata ha dato atto di come, mentre con riferimento al tema della gravità indiziaria, l'appello del P.M. si fosse limitato a riproporre fatti ed argomentazioni ostesi nella richiesta di applicazione delle misure cautelari, con riferimento al tema delle esigenze cautelari e del periculum in mora, l'impugnativa dell'ufficio requirente avesse dedicato un apposito paragrafo per «espressamente criticare l'ordinanza del Gip, che altrettanto laconicamente aveva rilevato l'assenza di attualità delle esigenze cautelari e del periculum in mora», esponendo, altresì «una serie di fatti per evidenziare l'attualizzazione delle esigenze cautelari (pag. 137/138 dell'atto di appello) criticando sul punto l'ordinanza del Gip» (cfr, pag. 52 dell'ordinanza impugnata). 3.1.2. Parimenti generico è il rilievo di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], non essendo stato illustrato, con la dovuta specificità: I.) quando, dove e come le suddette dichiarazioni siano state rese; II) in quale parte dell'ordinanza ad esse si sia fatto espresso riferimento a fini esplicativi dei fatti di cui al capo 19); III) quale sia stata la loro decisività nell'economia del ragionamento sotteso all'adozione del provvedimento cautelare nei confronti del ricorrente (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 3.2.1. Non può essere accolta la censura di motivazione apparente o non conforme a diritto quanto all'esistenza degli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso tra il 2014 e il 2019, di cui all'addebito preliminare mosso a [OSCURATO:PERSONA], essendosi il Tribunale, con la motivazione rassegnata alle pagine 54 e 55 e da 61 a 63, conformato al principio di diritto secondo cui, in sede di riesame di misure cautelari reali, pur essendo precluso il sindacato sul merito dell'azione penale, il giudice deve verificare la sussistenza del presupposto del "fumus commissi delicti" - inteso nell'accezione di «astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., dell'ipotesi criminosa oggetto di addebito, senza che rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità» (così, Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226492) - attraverso un accertamento concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi, sia pure sul piano indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato (Sez. 6, n. 35786 del 21/06/2012, Rv. 254394; conf. Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Rv. 260945). Il giudice censurato ha, infatti, dato conto, riportando una significativa messe di elementi indiziari, come nello stesso torno temporale la [OSCURATO:PERSONA]., gestita da [OSCURATO:PERSONA], avesse effettuato il pagamento di fatture emesse a suo carico dalla GMA [OSCURATO:PERSONA]., società amministrata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente fratello e cognata di [OSCURATO:PERSONA], e come [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], avesse emesso a favore della GMA [OSCURATO:PERSONA]. fatture per Euro 437.858,00, IVA compresa, indicando, fino al 16 febbraio 2015, prestazioni rese attinenti a lavorazioni edili e, dopo quella data, prestazioni per lavori di«montatore, battilastra e tirabolli», ancorché si trattasse di lavorazioni specializzate radicalmente diverse da quelle edili, peraltro descritte in fattura in maniera del tutto generica e non comprovate da nessun altro elemento documentale (scambi di mail o contratti relativi alle prestazioni da eseguire) (cfr. pag. 63, primo capoverso); delle somme beneficiate intascandone, poi, una cospicua parte in contanti - tramite sistematici prelievi di denaro allo sportello o tramite bancomat - e trasferendone un'altra parte ai parenti, senza che risultassero evidenze atte a giustificare la fuoriuscita di tali somme dal patrimonio della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]. Tanto, è sufficiente, avuto riguardo ai limiti del giudizio cautelare in materia reale a fornire adeguata motivazione circa la configurabilità del reato contestato, ossia quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti, avendo [OSCURATO:PERSONA] utilizzato la propria impresa come una 'cartiera', e a dimostrare l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti dalla difesa. 3.2.2. Dal complesso della motivazione, come sopra riportata, nonché da quanto specificamente spiegato nell'ordinanza impugnata per dar conto delle ragioni sottese all'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato di cui al capo 19) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 74), emerge come, anche in relazione alla posizioni di questi, il Tribunale non si sia affatto sottratto all'obbligo argomentativo, imposto al giudice della cautela reale dal diritto vivente, in punto di periculum in mora anche nelle ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto del reato (come nel caso di specie, trattandosi della misura ablatoria prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000). Fatto integrale e recettizio rinvio alle argomentazioni rassegnate nel punto 2 della presente motivazione (del 'Considerato in diritto'), a proposito del criterio generale cui rapportare il contenuto argomentativo del provvedimento cautelare reale in punto di periculum in mora fissato dalle Sezioni Unite Ellade, e fatta applicazione del detto criterio, deve riconoscersi che, avuto riguardo alle modalità con le quali Fragomeli ha fatto fuoriuscire dal patrimonio della ditta [OSCURATO:PERSONA] le ingenti somme ricevute dalla GMA [OSCURATO:PERSONA]. per circa Euro 400.00,00 senza riuscire ad offrire alcuna giustificazione della suddetta dispersione, sussiste ed è concreta l'esigenza anticipatoria indicata dal diritto vivente in relazione alla conservazione dell'importo indicato nel sequestro. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inamm
Sentenza Cassazione n. 20146/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris