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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34539/2023

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di CATANIA 191) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ps-ttft/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensoro In difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è presente il difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA il quale, dopo aver argomentato ampiamente i motivi di ricorso, insiste nell'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale stesso.

2. [OSCURATO:PERSONA] è accusato di aver preso parte all'associazione mafiosa Laudani, denominata Sangani, nell'area di Randazzo, volta a commettere una serie indeterminata di delitti contro la persona e il patrimonio (in particolare, estorsioni, minacce, danneggiamenti e tv~ omicidi), con l'aggravante della disponibilità di armi e di avere ricoperto il ruolo di capo promotore dal 2015 in permanenza (capo 1); della ricettazione e della detenzione di arma clandestina, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] nu., Marco nei confron • Si e proceduto separatamente (capi 5 e 6); del reato, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA],g-a~i cui all'art. 424, comma 1, cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 9); del reato, sempre commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di cui all'ari:. 614, comma 4„ aggravato ai sensi wil'art. 416-bis.1 cod. pen.; di aver partecipato, in qualità di coordinatore e responsabile ad una associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti di diversa qualità e natura - , reato aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., dal giugno 2018 in permanenza (capo 10); del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, altresì aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 11).

3. Nel presente procedimento, le fonti di prova sono costituite dai risultati delle intercettazioni, sia telefoniche che ambientali, dall'attività di osservazione e controllo posta in essere direttamente dalla polizia qiudiziaria, dalle registrazioni delle videocamere di sorveglianza installatetgUa p.g. nei luoghi ove gli indagati erano soliti incontrarsi e dai risultati dell'installazione di dispositivi GPS sulle autovetture in uso ai medesimi, nonché dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che il provvedimento impugnato sinteticamente riporta.

4. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania ricorre il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi:

2.1. Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

In ordine più gravi reati associativi, il provvedimento impugnato omette di entrare nel merito di importanti censure difensive che evidenziavano come l'ordinanza applicativa della misura fosse, a propria volta, geneticamente contraddittoria nella valutazione di identiche posizioni di soggetti per i quali è stata esclusa l'applicazione della misura di massimo rigore, in quanto non ritenuta integrante l'ipotesi dei reati contestati.

Il riferimento è, in particolare, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (del quale l'ordinanza impugnata richiama una conversazione intercorsa con [OSCURATO:PERSONA]), in relazione alla cui posizione il Gip ha escluso che ricorresse la gravità indiziaria, ritenendo le conversazioni utilizzate dal Pubblico ministero non idonee a ritenere integrato un effettivo e concreto contributo partecipativo del Testa al clan Sangani.

A questo primo vulnus, va aggiunta la scarna motivazione sui rilievi difensivi sollevati dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla dichiarazione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che il Gip ha ritenuto "ininfluenti per la loro genericità e genesi".

L'anzidetto collaboratore nulla dice in ordine alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], il quale non solo non viene da lui menzionato, ma non è in alcun modo riconosciuto come personaggio di rilievo o come appartenente ai due sodalizi.

Anche l'altro collaboratore, [OSCURATO:PERSONA], non ha fornito alcun elemento a carico del [OSCURATO:PERSONA] riguardo all'appartenenza dello stesso alle contestate associazioni.

Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento unicamente sulla base di conversazioni, reputando che le condotte del prevenuto non siano esclusivamente riconducibili al rapporto di parentela che lo lega alla famiglia Sangani.

Il provvedimento impugnato nulla dice sugli ulteriori rilievi difensivi inerenti 41 diverso trattamento adottato dal Gip nel valutare la condotta del coindagato [OSCURATO:PERSONA], avente posizione analoga k», LILA dell'odierno ricorrente.

Non è dato comprendere quali siano i comportamenti del [OSCURATO:PERSONA], censurabili in quanto non esclusivamente riconducibiI4, al rapporto di parentela.

2.2. Violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, con particolare riguardo agli elementi costitutivi del reato di cui all'ari:. 74 d.p.r. 309/90, atteso che l'ipotizzato gruppo è stato ridimensionato dallo stesso Gip che ha rigettato la richiesta dì applicazione della misura per ben sei soggetti.

La mera commissione di più reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 non è sufficiente a costituire prova dell'integrazione del reato associativo; così come le conversazioni, utilizzate dal Tribunale del riesame, inerenti )dialoghi in cui il [OSCURATO:PERSONA] è protagonista, pur indicative di un interesse dello stesso nel settore degli stupefacenti, non dimostrano il suo coinvolgimento in qualità di coordinatore e organizzatore in seno ad un sodalizio.

Le conversazioni captate dimostrano poi autonomia decisionale e discrezionalità dei singoli soggetti, caratteristiche che risultano incompatibili con le finalità di una associazione.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai reati di cui ai capi 5) e 6), ritenuti sussistenti in base a conversazioni, in relazioni alle quali può parlarsi di "armi parlate", posto che alcun sequestro è mai stato operato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], poggiando le argomentazioni dei Giudici della cautela unicamente sul sequestro del 06/06/2019 che portò alla incriminazione unicamente del fratello dell'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA].

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

La motivazione è carente rispetto ai riscontri esterni alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali non contengono indicazioni individualizzanti né sul riconoscimento fisico del [OSCURATO:PERSONA], né su un suo ruolo specifico o generico o sulla sua affiliazione.

3. In data 05/04/23 è pervenuta memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], corredata di allegati.

4. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. In punto di diritto, giova premettere che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc.

Tiana, Rv. 255460; più recentemente, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito»).3.

Va altresì rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01).

4. Occorre, inoltre, ribadire che, in materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex multis, Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio e altri, Rv. 257784).

L'iter argomentativo, all'esito del quale il giudice del merito attribuisce alla conversazione intercettata un significato invece di un altro, è dunque censurabile in Cassazione soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza, essendo possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n.1532 del 09/09/2020).

5. Tanto premesso, nel caso in disamina, il Tribunale ha illustrato, con motivazione diffusa, corretta in diritto e non manifestamente illogica, la gravità indiziaria in relazione ai singoli reati contestati.

Quanto alla gravità indiziaria relativa alla partecipazione dell'odierno ricorrente all'associazione di cui al capo 1) e al ruolo dallo stesso ricoperto, premesso che [OSCURATO:PERSONA] non ha riferito alcunché in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], ha affermato che, in ogni caso, «dalla ricostruzione del reato associativo [diffusamente illustrato nelle pagine precedenti a quelle riguardanti l'odierno ricorrente] emerge ictu °culi che le c:ondotte di [OSCURATO:PERSONA] non sono esclusivamente riconducibili al rapporto di parentela che lo lega tt, alla famiglia Sangani... [egli], infatti, risulta essere un membro attivo del \con mafioso.

Egli agiva per il conseguimento dei comuni scopi illeciti e, pur non ricoprendo le funzioni di capo e promotore attribuitegli dal P.M. e dal G.i.p., appare persona che gode della piena fiducia da parte del capo, suo zio [OSCURATO:PERSONA] di cui spesso svolgeva il compito di vero e proprio braccio destro».

Al riguardo, l'ordinanza impugnata richiama (pp. 12 - 13) una serie di conversazioni del [OSCURATO:PERSONA], intercorse, di volta in volta, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e ricorda che la qualità di associato del clan Sangani di [OSCURATO:PERSONA] era pacificamente riconosciuta anche da altri sodali - richiamando sul punto le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla riscossione di una somma di denaro. [OSCURATO:PERSONA] si occupava in prima persona delle vicende di interesse del clan, a cui garantiva l'egemonia nel territorio di competenza.

A dimostrazione di tale assunto, il provvedimento impugnato richiama la vicenda relativa al furto subito da [OSCURATO:PERSONA], in cui il [OSCURATO:PERSONA], per risolvere il problema, intercedeva presso [OSCURATO:PERSONA], esponente del clan Cintorino, attivo nel vicino paese di Calatabiano.

Alla medesima stregua, il Tribunale segnala la conversazione intercorsa tra l'odierno ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], a cui il primo raccontava di aver rimproverato [OSCURATO:PERSONA] che pretendeva di gestire i propri affari a Randazzo, senza prima chiedere il permesso al clan Sangani.

Ancor più significativa, a detta del Tribunale, la vicenda relativa al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], reo di aver spacciato sostanze stupefacenti nel territorio di competenza dei Sangani e già redarguito a fine 2017, per questa ragione, da [OSCURATO:PERSONA]; l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], era attinta da colpi di arma da fuoco, mentre egli si trovava a bordo.

Era risultata pacifica la riconducibilità di questo attentato al clan Sangani, come era chiaramente emerso dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] minacciava il [OSCURATO:PERSONA] per aver raccontato il fatto alle Forze dell'ordine.

L'ordinanza impugnata richiama altresì (p. 14) le conversazioni da cui emergeva il progetto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], relativo all'incendio dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], poi realizzato la notta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (capi 9 e 9-bis), nonché la conversazione in cui il [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA], programmava l'incendio dell'autovettura di una persona di Catania, ad opera di [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, infine, l'ordinanza impugnata richiama le vicende relative ai rapporti diretti tra l'indagato e gli esponenti politici di Randazzo, intrattenuti al fine di ottenere vantaggi indebiti per se stesso e per gli altri componenti del clan, non esitando egli ad utilizzare, quando necessari, metodi intimidatori e violenti, tipici del contesto mafioso di appartenenza.

Con riguardo ai delitti in materia di armi, il Tribunale del riesame richiama (pp. 14-15) plurime conversazioni, oggetto di captazione, che dimostrano la disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] delle stesse.

Le conversazioni, di cui si tratta e delle quali il Tribunale fornisce congrua e non illogica spiegazione, sono intercorse tra questi e [OSCURATO:PERSONA], il fratello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Precisa, inoltre, l'ordinanza impugnata che « il fatto che sulle armi in questione non siano state rinvenute le impronte digitali di [OSCURATO:PERSONA] non vaie ad escluderne l'attribuibilità al medesimo, tenuto conto che due delle tre impronte rinvenute" sono dotate di dermatoglifi poco nitidi e numero esiguo di minuzie e vengono pertanto valutate non utili per comparazioni"... e posto in ogni caso che le armi ben potrebbero essere state maneggiate dai correi con l'impiego di guanti o comunque con accorgimenti utili ad impedire di lasciare tracce a loro riconducibili».

Anche con riguardo all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, la motivazione si appalesa adeguata e rispettosa dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi del reato in questione.

Il Tribunale ha osservato che gli elementi indiziari emersi nel corso delle indagini dimostrano l'esistenza di un'organizzazione stabile, dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti e non riconducibile ad una mera ipotesi di concorso di persone nel reato, come di contro sostenuto dalla difesa.

Anche qui soccorrono le conversazioni, oggetto di intercettazione, che l'ordinanza impugnata richiama (pp. 17, 18, 19, 20, 21, 22) e a cui si fa rinvio.

Risulta dalle stesse, osserva il Tribunale, non solo l'esistenza di una struttura organizzativa stabilmente dedita al traffico di sostanze stupefacenti, ma anche la presenza di una cassa comune, con relativa tenuta della contabilità ad opera dei sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si occupavano, in qualità di coordinatori e organizzatori, dei rifornimenti di sostanza stupefacente che il gruppo rivendeva per il tramite degli altri sodali, posti ad un gradino più basso, in quanto addetti a compiti meramente esecutivi.

Ricorda il Tribunale come, nel corso di una perquisizione eseguita nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], sia stato rinvenuto un blocknotes nel quale erano indicate cifre, segni algebrici e sigle, che sono state ritenute annotazioni di rapporti di debito e credito del gruppo, non essendo emersa una diversa e plausibile utilità.

Quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., l'ordinanza impugnata ricorda che la stessa è stata contestata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 5) e 6) sotto il profilo della finalità di agevolazione; per i reati di cui ai capi 9) e 9 bis, esclusivamente sotto il profilo del metodo; per i reati in tema di stupefacenti (capi 10 e 11) è contestata sia sotto forma di impiego del metodo mafioso sia sotto forma di agevolazione del clan.

Anche sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata si rivela immune dalle sollevate censure.

Quanto ai reati in tema di stupefacenti, essa sostiene che, come correttamente evidenziato dal Gip, l'accertata appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] all'omonima organizzazione mafiosa, l'utilizzo di metodi intimidatori e violenti per garantire l'operatività e l'egemonia dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 nel territorio di Randazzo, palesemente evocativi del potere del clan, nonché il fatto che gli introiti di tali attività rappresentassero una delle maggiori fonti di sostentamento degli appartenenti al sodalizio, «sono elementi più che sufficienti per ritenere integrata sia sotto il profilo oggettivo (metodo) sia sotto il profilo soggettivo (finalità) l'aggravante contestata».

Anche i reati contestati ai capi 9 e 9 bis risultano, secondo il Tribunale, aggravati ai sensi all'416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'impiego del metodo mafioso, «proprio perché l'incendio in orario notturno di un'abitazione rurale, territorio ad alta densità mafiosa, è palesemente evocativo di un avvertimento di tale natura».

Quanto ai reati in materia di armi, l'ordinanza impugnata ricorda come le stesse venissero messe al servizio degli interessi comuni, «rappresentati dalla necessità di assicurarsi il controllo del territorio, valutando anche la possibilità di commettere azioni eclatanti».

E che le armi fossero detenute dai sodali nell'interesse del gruppo risulta anche, così come ricorda l'ordinanza impugnata (p. 23), dai colloqui carcerari, intercorsi tra il 21 e il 29/06/2019 e il 27/07/2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratello Antonino; non mancando, poi, il Tribunale di richiamare, anche sul punto, la vicenda del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta, come si vede, di motivazione congrua e diffusa che ha compiutamente risposto alle doglianze difensive di talché le stesse, per quanto più sopra detto, non sono meritevoli di accoglimento.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di CATANIA 191) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ps-ttft/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensoro In difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è presente il difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA il quale, dopo aver argomentato ampiamente i motivi di ricorso, insiste nell'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale stesso. 2. [OSCURATO:PERSONA] è accusato di aver preso parte all'associazione mafiosa Laudani, denominata Sangani, nell'area di Randazzo, volta a commettere una serie indeterminata di delitti contro la persona e il patrimonio (in particolare, estorsioni, minacce, danneggiamenti e tv~ omicidi), con l'aggravante della disponibilità di armi e di avere ricoperto il ruolo di capo promotore dal 2015 in permanenza (capo 1); della ricettazione e della detenzione di arma clandestina, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] nu., Marco nei confron • Si e proceduto separatamente (capi 5 e 6); del reato, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA],g-a~i cui all'art. 424, comma 1, cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 9); del reato, sempre commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di cui all'ari:. 614, comma 4„ aggravato ai sensi wil'art. 416-bis.1 cod. pen.; di aver partecipato, in qualità di coordinatore e responsabile ad una associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti di diversa qualità e natura - , reato aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., dal giugno 2018 in permanenza (capo 10); del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, altresì aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 11). 3. Nel presente procedimento, le fonti di prova sono costituite dai risultati delle intercettazioni, sia telefoniche che ambientali, dall'attività di osservazione e controllo posta in essere direttamente dalla polizia qiudiziaria, dalle registrazioni delle videocamere di sorveglianza installatetgUa p.g. nei luoghi ove gli indagati erano soliti incontrarsi e dai risultati dell'installazione di dispositivi GPS sulle autovetture in uso ai medesimi, nonché dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che il provvedimento impugnato sinteticamente riporta. 4. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania ricorre il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi: 2.1. Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. In ordine più gravi reati associativi, il provvedimento impugnato omette di entrare nel merito di importanti censure difensive che evidenziavano come l'ordinanza applicativa della misura fosse, a propria volta, geneticamente contraddittoria nella valutazione di identiche posizioni di soggetti per i quali è stata esclusa l'applicazione della misura di massimo rigore, in quanto non ritenuta integrante l'ipotesi dei reati contestati. Il riferimento è, in particolare, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (del quale l'ordinanza impugnata richiama una conversazione intercorsa con [OSCURATO:PERSONA]), in relazione alla cui posizione il Gip ha escluso che ricorresse la gravità indiziaria, ritenendo le conversazioni utilizzate dal Pubblico ministero non idonee a ritenere integrato un effettivo e concreto contributo partecipativo del Testa al clan Sangani. A questo primo vulnus, va aggiunta la scarna motivazione sui rilievi difensivi sollevati dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla dichiarazione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che il Gip ha ritenuto "ininfluenti per la loro genericità e genesi". L'anzidetto collaboratore nulla dice in ordine alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], il quale non solo non viene da lui menzionato, ma non è in alcun modo riconosciuto come personaggio di rilievo o come appartenente ai due sodalizi. Anche l'altro collaboratore, [OSCURATO:PERSONA], non ha fornito alcun elemento a carico del [OSCURATO:PERSONA] riguardo all'appartenenza dello stesso alle contestate associazioni. Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento unicamente sulla base di conversazioni, reputando che le condotte del prevenuto non siano esclusivamente riconducibili al rapporto di parentela che lo lega alla famiglia Sangani. Il provvedimento impugnato nulla dice sugli ulteriori rilievi difensivi inerenti 41 diverso trattamento adottato dal Gip nel valutare la condotta del coindagato [OSCURATO:PERSONA], avente posizione analoga k», LILA dell'odierno ricorrente. Non è dato comprendere quali siano i comportamenti del [OSCURATO:PERSONA], censurabili in quanto non esclusivamente riconducibiI4, al rapporto di parentela. 2.2. Violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, con particolare riguardo agli elementi costitutivi del reato di cui all'ari:. 74 d.p.r. 309/90, atteso che l'ipotizzato gruppo è stato ridimensionato dallo stesso Gip che ha rigettato la richiesta dì applicazione della misura per ben sei soggetti. La mera commissione di più reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 non è sufficiente a costituire prova dell'integrazione del reato associativo; così come le conversazioni, utilizzate dal Tribunale del riesame, inerenti )dialoghi in cui il [OSCURATO:PERSONA] è protagonista, pur indicative di un interesse dello stesso nel settore degli stupefacenti, non dimostrano il suo coinvolgimento in qualità di coordinatore e organizzatore in seno ad un sodalizio. Le conversazioni captate dimostrano poi autonomia decisionale e discrezionalità dei singoli soggetti, caratteristiche che risultano incompatibili con le finalità di una associazione. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai reati di cui ai capi 5) e 6), ritenuti sussistenti in base a conversazioni, in relazioni alle quali può parlarsi di "armi parlate", posto che alcun sequestro è mai stato operato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], poggiando le argomentazioni dei Giudici della cautela unicamente sul sequestro del 06/06/2019 che portò alla incriminazione unicamente del fratello dell'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La motivazione è carente rispetto ai riscontri esterni alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali non contengono indicazioni individualizzanti né sul riconoscimento fisico del [OSCURATO:PERSONA], né su un suo ruolo specifico o generico o sulla sua affiliazione. 3. In data 05/04/23 è pervenuta memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], corredata di allegati. 4. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. In punto di diritto, giova premettere che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; più recentemente, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito»).3. Va altresì rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01). 4. Occorre, inoltre, ribadire che, in materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex multis, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio e altri, Rv. 257784). L'iter argomentativo, all'esito del quale il giudice del merito attribuisce alla conversazione intercettata un significato invece di un altro, è dunque censurabile in Cassazione soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza, essendo possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n.1532 del 09/09/2020). 5. Tanto premesso, nel caso in disamina, il Tribunale ha illustrato, con motivazione diffusa, corretta in diritto e non manifestamente illogica, la gravità indiziaria in relazione ai singoli reati contestati. Quanto alla gravità indiziaria relativa alla partecipazione dell'odierno ricorrente all'associazione di cui al capo 1) e al ruolo dallo stesso ricoperto, premesso che [OSCURATO:PERSONA] non ha riferito alcunché in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], ha affermato che, in ogni caso, «dalla ricostruzione del reato associativo [diffusamente illustrato nelle pagine precedenti a quelle riguardanti l'odierno ricorrente] emerge ictu °culi che le c:ondotte di [OSCURATO:PERSONA] non sono esclusivamente riconducibili al rapporto di parentela che lo lega tt, alla famiglia Sangani... [egli], infatti, risulta essere un membro attivo del \con mafioso. Egli agiva per il conseguimento dei comuni scopi illeciti e, pur non ricoprendo le funzioni di capo e promotore attribuitegli dal P.M. e dal G.i.p., appare persona che gode della piena fiducia da parte del capo, suo zio [OSCURATO:PERSONA] di cui spesso svolgeva il compito di vero e proprio braccio destro». Al riguardo, l'ordinanza impugnata richiama (pp. 12 - 13) una serie di conversazioni del [OSCURATO:PERSONA], intercorse, di volta in volta, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e ricorda che la qualità di associato del clan Sangani di [OSCURATO:PERSONA] era pacificamente riconosciuta anche da altri sodali - richiamando sul punto le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla riscossione di una somma di denaro. [OSCURATO:PERSONA] si occupava in prima persona delle vicende di interesse del clan, a cui garantiva l'egemonia nel territorio di competenza. A dimostrazione di tale assunto, il provvedimento impugnato richiama la vicenda relativa al furto subito da [OSCURATO:PERSONA], in cui il [OSCURATO:PERSONA], per risolvere il problema, intercedeva presso [OSCURATO:PERSONA], esponente del clan Cintorino, attivo nel vicino paese di Calatabiano. Alla medesima stregua, il Tribunale segnala la conversazione intercorsa tra l'odierno ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], a cui il primo raccontava di aver rimproverato [OSCURATO:PERSONA] che pretendeva di gestire i propri affari a Randazzo, senza prima chiedere il permesso al clan Sangani. Ancor più significativa, a detta del Tribunale, la vicenda relativa al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], reo di aver spacciato sostanze stupefacenti nel territorio di competenza dei Sangani e già redarguito a fine 2017, per questa ragione, da [OSCURATO:PERSONA]; l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], era attinta da colpi di arma da fuoco, mentre egli si trovava a bordo. Era risultata pacifica la riconducibilità di questo attentato al clan Sangani, come era chiaramente emerso dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] minacciava il [OSCURATO:PERSONA] per aver raccontato il fatto alle Forze dell'ordine. L'ordinanza impugnata richiama altresì (p. 14) le conversazioni da cui emergeva il progetto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], relativo all'incendio dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], poi realizzato la notta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (capi 9 e 9-bis), nonché la conversazione in cui il [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA], programmava l'incendio dell'autovettura di una persona di Catania, ad opera di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, infine, l'ordinanza impugnata richiama le vicende relative ai rapporti diretti tra l'indagato e gli esponenti politici di Randazzo, intrattenuti al fine di ottenere vantaggi indebiti per se stesso e per gli altri componenti del clan, non esitando egli ad utilizzare, quando necessari, metodi intimidatori e violenti, tipici del contesto mafioso di appartenenza. Con riguardo ai delitti in materia di armi, il Tribunale del riesame richiama (pp. 14-15) plurime conversazioni, oggetto di captazione, che dimostrano la disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] delle stesse. Le conversazioni, di cui si tratta e delle quali il Tribunale fornisce congrua e non illogica spiegazione, sono intercorse tra questi e [OSCURATO:PERSONA], il fratello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Precisa, inoltre, l'ordinanza impugnata che « il fatto che sulle armi in questione non siano state rinvenute le impronte digitali di [OSCURATO:PERSONA] non vaie ad escluderne l'attribuibilità al medesimo, tenuto conto che due delle tre impronte rinvenute" sono dotate di dermatoglifi poco nitidi e numero esiguo di minuzie e vengono pertanto valutate non utili per comparazioni"... e posto in ogni caso che le armi ben potrebbero essere state maneggiate dai correi con l'impiego di guanti o comunque con accorgimenti utili ad impedire di lasciare tracce a loro riconducibili». Anche con riguardo all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, la motivazione si appalesa adeguata e rispettosa dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi del reato in questione. Il Tribunale ha osservato che gli elementi indiziari emersi nel corso delle indagini dimostrano l'esistenza di un'organizzazione stabile, dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti e non riconducibile ad una mera ipotesi di concorso di persone nel reato, come di contro sostenuto dalla difesa. Anche qui soccorrono le conversazioni, oggetto di intercettazione, che l'ordinanza impugnata richiama (pp. 17, 18, 19, 20, 21, 22) e a cui si fa rinvio. Risulta dalle stesse, osserva il Tribunale, non solo l'esistenza di una struttura organizzativa stabilmente dedita al traffico di sostanze stupefacenti, ma anche la presenza di una cassa comune, con relativa tenuta della contabilità ad opera dei sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si occupavano, in qualità di coordinatori e organizzatori, dei rifornimenti di sostanza stupefacente che il gruppo rivendeva per il tramite degli altri sodali, posti ad un gradino più basso, in quanto addetti a compiti meramente esecutivi. Ricorda il Tribunale come, nel corso di una perquisizione eseguita nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], sia stato rinvenuto un blocknotes nel quale erano indicate cifre, segni algebrici e sigle, che sono state ritenute annotazioni di rapporti di debito e credito del gruppo, non essendo emersa una diversa e plausibile utilità. Quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., l'ordinanza impugnata ricorda che la stessa è stata contestata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 5) e 6) sotto il profilo della finalità di agevolazione; per i reati di cui ai capi 9) e 9 bis, esclusivamente sotto il profilo del metodo; per i reati in tema di stupefacenti (capi 10 e 11) è contestata sia sotto forma di impiego del metodo mafioso sia sotto forma di agevolazione del clan. Anche sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata si rivela immune dalle sollevate censure. Quanto ai reati in tema di stupefacenti, essa sostiene che, come correttamente evidenziato dal Gip, l'accertata appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] all'omonima organizzazione mafiosa, l'utilizzo di metodi intimidatori e violenti per garantire l'operatività e l'egemonia dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 nel territorio di Randazzo, palesemente evocativi del potere del clan, nonché il fatto che gli introiti di tali attività rappresentassero una delle maggiori fonti di sostentamento degli appartenenti al sodalizio, «sono elementi più che sufficienti per ritenere integrata sia sotto il profilo oggettivo (metodo) sia sotto il profilo soggettivo (finalità) l'aggravante contestata». Anche i reati contestati ai capi 9 e 9 bis risultano, secondo il Tribunale, aggravati ai sensi all'416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'impiego del metodo mafioso, «proprio perché l'incendio in orario notturno di un'abitazione rurale, territorio ad alta densità mafiosa, è palesemente evocativo di un avvertimento di tale natura». Quanto ai reati in materia di armi, l'ordinanza impugnata ricorda come le stesse venissero messe al servizio degli interessi comuni, «rappresentati dalla necessità di assicurarsi il controllo del territorio, valutando anche la possibilità di commettere azioni eclatanti». E che le armi fossero detenute dai sodali nell'interesse del gruppo risulta anche, così come ricorda l'ordinanza impugnata (p. 23), dai colloqui carcerari, intercorsi tra il 21 e il 29/06/2019 e il 27/07/2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratello Antonino; non mancando, poi, il Tribunale di richiamare, anche sul punto, la vicenda del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, come si vede, di motivazione congrua e diffusa che ha compiutamente risposto alle doglianze difensive di talché le stesse, per quanto più sopra detto, non sono meritevoli di accoglimento. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga
Sentenza Cassazione n. 34539/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris