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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 12934/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Claudio ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 2, 5 e 7 bis cod. pen. (in Fisciano il 25/6/2015); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, è propositivo delle stesse doglianze che attengono al merito, viceversa giustificato dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie (la presenza dell'imputato sulla macchina seguita da quella ove è stata ritrovata la refurtiva essendo stata direttamente collegata al furto dei pannelli elettronici, in concorso con i due occupanti l'altra vettura, prelevati dai ripetitori Mediaset collocati nella zona isolata ove insistevano solo detti ripetitori, zona dalla quale le due auto provenivano; possesso di due cacciavite e otto chiavi esagonali, oltre a un telefono cellulare nel quale erano memorizzate varie fotografie della zona ove erano posizionati detti ripetitori); inoltre, quanto al diniego delle generiche, lo stesso è stato giustificato alla stregua dei numerosi precedenti specifici (quanto alla ratio delle generiche, sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; quanto al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; quanto alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269, in fattispecie nella quale infatti la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] d'E.

S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Claudio ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 2, 5 e 7 bis cod. pen. (in Fisciano il 25/6/2015); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, è propositivo delle stesse doglianze che attengono al merito, viceversa giustificato dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie (la presenza dell'imputato sulla macchina seguita da quella ove è stata ritrovata la refurtiva essendo stata direttamente collegata al furto dei pannelli elettronici, in concorso con i due occupanti l'altra vettura, prelevati dai ripetitori Mediaset collocati nella zona isolata ove insistevano solo detti ripetitori, zona dalla quale le due auto provenivano; possesso di due cacciavite e otto chiavi esagonali, oltre a un telefono cellulare nel quale erano memorizzate varie fotografie della zona ove erano posizionati detti ripetitori); inoltre, quanto al diniego delle generiche, lo stesso è stato giustificato alla stregua dei numerosi precedenti specifici (quanto alla ratio delle generiche, sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; quanto al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; quanto alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269, in fattispecie nella quale infatti la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] d'E. S
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