Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26006/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Bologna, premessa l'inammissibilità del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di parziale rigetto dell'istanza di concessione della liberazione anticipata - perché depositato tramite posta elettronica ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l., 28 ottobre 2020 n. 137 l'ultimo giorno di scadenza ma in orario in cui la cancelleria è chiusa al pubblico - lo ha comunque respinto nel merito.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso Pannunzi, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo per violazione di legge, in relazione agli artt. 54 Ord. pen., 103 d.P.R., 30 giugno 2000 n. 230, 24 d.I., 28 ottobre 2020 n. 137, 172 e 582 cod. proc. pen.

Osserva preliminarmente in rito che il reclamo è stato depositato tempestivamente.

L'art. 24 d.l. n. 137 del 2021, prevede una disciplina speciale, giustificata dall'esigenza di prevenire la diffusione della pandemia da Covìd 19, evitando la presenza di persone nelle cancellerie, e, pertanto, consente il deposito mediante l'invio via PEC ad uno specifico indirizzo senza tuttavia imporre limitazioni di natura temporale in deroga all'art. 172, comma 6, cod. proc. pen.

Nel merito, lamenta che l'apparato argomentativo non si sia confrontato con le specifiche doglianze difensive e si sia discostato dai principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamata, in materia dì valutazione frazionata per semestre, finendo per vanificare l'ottimo comportamento carcerario tenuto dal detenuto per ì cinque anni precedenti all'istanza.

Con riferimento ai semestri presi in esame, più specificamente, lamenta: - quanto al periodo dal 20.1.1998 al 7-9-1998, che sia stato dato rilievo a fattori esterni al carcere, nemmeno verificati; - quanto al periodo dal 7.7.2005 al 3.3.2010, che sia stata ritenuta decisiva la successiva evasione dalla detenzione domiciliare, arbitrariamente ricollegata agli appoggi legati al narcotraffico; - quanto ai periodi precedenti al 6 luglio 2013 (giorno in cui è ripresa l'esecuzione in carcere), che sia stata eseguita una valutazione globale senza acquisire informazioni sui periodo detentivo sofferto in Spagna; - quanto al periodo dal 6.7.2013 al 6.1.2014, che sia stata valutata negativamente la condotta di consegna di cibo ad altro detenuto, dettata da ragioni umanitarie- - quanto al periodo dal 6.1.2016 al 6.1.2017, che sia stato frainteso l'episodio del lancio di una rivista, comunque avvenuto tra detenuti dello stesso gruppo di socialità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone censure infondate sicché deve essere rigettato.

1. La dichiarazione di inammissibilità del reclamo per intempestivita e il frutto di un'erronea interpretazione della normativa emergenziale richiamata.

Sostiene il Tribunale che la disposizione dell'art. 24, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, applicabile ratione temporis, laddove prevede che "il deposito degli atti è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza" faccia esclusivo riferimento agli atti, menzionati nel periodo immediatamente precedente, che, eccedendo la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, possono essere inviati "mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata.

Ritiene, invece, il Collegio che tale previsione - al pari di quella, sovrapponibile, contenuta dal primo comma del medesimo art. 24 ("Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza") - abbia il significato di una norma di chiusura, come tale riferita a tutte le ipotesi contemplate dal quarto comma (Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino al 31 luglio 2021"), diretta a consentire, in deroga all'art 172, comma 6, cod. proc. pen. il deposito telematico per tutto il corso della giornata, al fine evidente di agevolare il più possibile l'uso di tale forma, l'unica ammessa durante la vigenza del regime emergenziale .

D'altra parte, la ricezione degli atti in via telematica non richiede la contestuale presenza del personale di cancelleria così come il deposito degli atti in forma cartacea per il quale soltanto ha una ragione giustificativa la regola generale dell'art. 172 comma 6, cod. proc. pen. ("Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico").

La dichiarazione di inammissibilità non ha impedito al Tribunale di esaminare funditus il reclamo pervenendo ad un rigetto nel merito, sicché l'esaminato error iuris non può portare ad una pronuncia demolitoria.

2. Le ulteriori censure, per quanto formalmente strutturate come denuncia di violazioni di legge o di vizi della motivazione, nella sostanza sollecitano una diversa lettura del compendio probatorio e nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli • del giuciétél merito, operazione preclusa al giudice della legittimità.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, una trasgressione comportamentale può ripercuotersi sui semestri antecedenti e su quelli successivi a quello in cui essa ha avuto luogo, ai fini della esclusione del requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, in quanto indice dell'assenza di effetti positivi di detta opera sul detenuto (da ultimo Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280522 - 01).

Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto, con motivazione compiuta ed esente da vizi logici, ha puntualmente indicato le ragioni per le quali i comportamenti descritti (commissione di reati associativi, evasione dalla detenzione domiciliare o dagli arresti domiciliari, rapporti disciplinari per condotte inosservanti delle regole penitenziarie tenute in favore di soggetti appratenti alla criminalità organizzata ed in violazione di divieti di comunicazione tra detenuti) potevano riverberarsi anche al di fuori dei semestri in cui erano stati posti in essere perché, indicativi, anche per la loro reiterazione, dell'assenza di un serio processo di risocializzazione in corso e dell'abbandono delle pregresse logiche devianti,

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Bologna, premessa l'inammissibilità del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di parziale rigetto dell'istanza di concessione della liberazione anticipata - perché depositato tramite posta elettronica ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l., 28 ottobre 2020 n. 137 l'ultimo giorno di scadenza ma in orario in cui la cancelleria è chiusa al pubblico - lo ha comunque respinto nel merito. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso Pannunzi, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo per violazione di legge, in relazione agli artt. 54 Ord. pen., 103 d.P.R., 30 giugno 2000 n. 230, 24 d.I., 28 ottobre 2020 n. 137, 172 e 582 cod. proc. pen. Osserva preliminarmente in rito che il reclamo è stato depositato tempestivamente. L'art. 24 d.l. n. 137 del 2021, prevede una disciplina speciale, giustificata dall'esigenza di prevenire la diffusione della pandemia da Covìd 19, evitando la presenza di persone nelle cancellerie, e, pertanto, consente il deposito mediante l'invio via PEC ad uno specifico indirizzo senza tuttavia imporre limitazioni di natura temporale in deroga all'art. 172, comma 6, cod. proc. pen. Nel merito, lamenta che l'apparato argomentativo non si sia confrontato con le specifiche doglianze difensive e si sia discostato dai principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamata, in materia dì valutazione frazionata per semestre, finendo per vanificare l'ottimo comportamento carcerario tenuto dal detenuto per ì cinque anni precedenti all'istanza. Con riferimento ai semestri presi in esame, più specificamente, lamenta: - quanto al periodo dal 20.1.1998 al 7-9-1998, che sia stato dato rilievo a fattori esterni al carcere, nemmeno verificati; - quanto al periodo dal 7.7.2005 al 3.3.2010, che sia stata ritenuta decisiva la successiva evasione dalla detenzione domiciliare, arbitrariamente ricollegata agli appoggi legati al narcotraffico; - quanto ai periodi precedenti al 6 luglio 2013 (giorno in cui è ripresa l'esecuzione in carcere), che sia stata eseguita una valutazione globale senza acquisire informazioni sui periodo detentivo sofferto in Spagna; - quanto al periodo dal 6.7.2013 al 6.1.2014, che sia stata valutata negativamente la condotta di consegna di cibo ad altro detenuto, dettata da ragioni umanitarie- - quanto al periodo dal 6.1.2016 al 6.1.2017, che sia stato frainteso l'episodio del lancio di una rivista, comunque avvenuto tra detenuti dello stesso gruppo di socialità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone censure infondate sicché deve essere rigettato. 1. La dichiarazione di inammissibilità del reclamo per intempestivita e il frutto di un'erronea interpretazione della normativa emergenziale richiamata. Sostiene il Tribunale che la disposizione dell'art. 24, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, applicabile ratione temporis, laddove prevede che "il deposito degli atti è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza" faccia esclusivo riferimento agli atti, menzionati nel periodo immediatamente precedente, che, eccedendo la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, possono essere inviati "mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Ritiene, invece, il Collegio che tale previsione - al pari di quella, sovrapponibile, contenuta dal primo comma del medesimo art. 24 ("Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza") - abbia il significato di una norma di chiusura, come tale riferita a tutte le ipotesi contemplate dal quarto comma (Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino al 31 luglio 2021"), diretta a consentire, in deroga all'art 172, comma 6, cod. proc. pen. il deposito telematico per tutto il corso della giornata, al fine evidente di agevolare il più possibile l'uso di tale forma, l'unica ammessa durante la vigenza del regime emergenziale . D'altra parte, la ricezione degli atti in via telematica non richiede la contestuale presenza del personale di cancelleria così come il deposito degli atti in forma cartacea per il quale soltanto ha una ragione giustificativa la regola generale dell'art. 172 comma 6, cod. proc. pen. ("Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico"). La dichiarazione di inammissibilità non ha impedito al Tribunale di esaminare funditus il reclamo pervenendo ad un rigetto nel merito, sicché l'esaminato error iuris non può portare ad una pronuncia demolitoria. 2. Le ulteriori censure, per quanto formalmente strutturate come denuncia di violazioni di legge o di vizi della motivazione, nella sostanza sollecitano una diversa lettura del compendio probatorio e nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli • del giuciétél merito, operazione preclusa al giudice della legittimità. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, una trasgressione comportamentale può ripercuotersi sui semestri antecedenti e su quelli successivi a quello in cui essa ha avuto luogo, ai fini della esclusione del requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, in quanto indice dell'assenza di effetti positivi di detta opera sul detenuto (da ultimo Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280522 - 01). Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto, con motivazione compiuta ed esente da vizi logici, ha puntualmente indicato le ragioni per le quali i comportamenti descritti (commissione di reati associativi, evasione dalla detenzione domiciliare o dagli arresti domiciliari, rapporti disciplinari per condotte inosservanti delle regole penitenziarie tenute in favore di soggetti appratenti alla criminalità organizzata ed in violazione di divieti di comunicazione tra detenuti) potevano riverberarsi anche al di fuori dei semestri in cui erano stati posti in essere perché, indicativi, anche per la loro reiterazione, dell'assenza di un serio processo di risocializzazione in corso e dell'abbandono delle pregresse logiche devianti, 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa
Sentenza Cassazione n. 26006/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris