CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47613/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze che ne aveva affermato la responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 612 c.p.; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta il giudizio di responsabilità, anche con particolare riferimento alla sussistenza del dolo, non è consentito in sede di legittimità, in quanto si limita censurare la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della stessa sulla base di una diversa lettura dei dati processuali o di una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova. Come noto, infatti, sussiste una preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (cfr. tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 e e, prima parte, della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, sicchè non vi è spazio per il sindacato di legittimità, aperto soltanto dalla manifesta illogicità degli argomenti della sentenza impugnata; 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'eccessività della pena irrogata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 Ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il