CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 03209/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso iscritto al n. 23777/2025R.G. su segnalazione di Activetrades PLC, in persona del l.r.p.t., rappresenta ta e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al l’originario controricorso; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce all’originario ricorso; -controricorrenti - Oggetto: Correzione errore materiale AC –11/2/2026 r.g. n. 23777/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per la correzione di un errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 26457/2025, pubblicata il 30 settembre2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza depositata in data 25 novembre 2025, la Activetrades PLC (in prosieguo, breviter: “la società”), ha evidenziato la sussistenza di un errore materiale nella sentenza n. 26457/2025, resa da questa Corte in data 30 settembre 2025 , nell’ambito del contenzioso pendente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , avente a oggetto la declaratoria di inesistenza, di nullità e di inefficacia - e in subordine di annullabilità e di risoluzione - del contratto quadro di negoziazione e dei successivi ordini di acquisto di titoli sottoscritti inter partes, nella parte in cui il giudice di rinvio è stato individuato nella Corte di appello di Torino e non nel Tribunale di Torino. 2. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I l rimedio azionato risulta ammissibile (Cass. Sez. U, 31033/19, 16037/10) e meritevole di accoglimento, risultando che, sulla base alla formulazione dell’art. 353 cod. proc. civ. , vigente alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (ciò che consente il rilievo dell’errore materiale, risultando la detta data dal provvedimento), e alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto (Sez. U, Sentenza n. 1316 del 01/03/1979; Sez. L, Sentenza n. 20098 del 07/10/2015), in caso di cassazione della sentenza d'appello la quale, confermando la statuizione di primo grado, abbia erroneamente negato la giurisdizione del r.g. n. 23777/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudice ordinario, il rinvio va disposto , ai sensi dell'articolo 383, comma 3, c.p.c., ratione temporis vigente, al giudice di primo grado al quale la pronuncia d'appello, se avesse rettamente giudicato, avrebbe dovuto rimettere le parti; 2. sussistono, dunque, i presupposti per procedere d’ufficio allacorrezione del rappresentato errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, cod.proc. c iv . ; 3. nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt.287 e 391- bis cod. proc. civ. non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass., Sez. U., n. 9438/2002; Cass., n. 27196/2018). P.Q.M La Corte d ispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 26457/2025, nel senso che a pagina 7, sia nel paragrafo 2 della motivazione che nel dispositivo, là dove si legge: « Corte di appello di Torino » si de ve intendere : « Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale dell’ordinanza di questa Corte n. 26457/25, depositata il 30/09/2025. Così deciso in Roma, nella camera di