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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 03980/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1813/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. FOSCARI, N. 40 PAL.

A SC.

C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonchècontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 2062/2018,depositata il 02/11/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] opponevano il decreto ingiuntivo n. 193/2011 emesso dal Tribunale di Sulmona con cui era stato loro ingiunto il pagamento, in favore d i [OSCURATO:PERSONA] , dell'importo di €334.814,90 a titolo di pagamento del prezzo di un immobile ad uso negozio .

A sostegno dell’opposizione le ingiunte deducevano che, dopo aver esercitato con successo una domanda di riscatto di un locale commerciale che detenevano in locazione, ex art. 39 legge n. 392 nel 1978, avevano offerto al retrattato, [OSCURATO:PERSONA], il prezzo dovuto nel termine dei tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva accolto la loro domanda di prelazione.

Il difensore del retrattato le aveva diffidate a comparire davanti al notaio da lui prescelto per procedere alla imposs ibile rivendita, ma le retraenti contestavano che il retrattato non poteva rivendere loro un immobile già di loro proprietà in forza della sentenza della Corte d'Appello che aveva accolto la domanda di prelazione; sottolineavano che il bene era gravato da un'ipoteca a garanzia del mutuo concesso al Frattaroli per l’acquisto dell’intera palazzina e che, pertanto, esse non erano tenute a pagare il prezzo prima della cancellazione del vincolo cui era obbligato il retrattato.

1.1. Con l'opposizione le ingiunte invocavano non solo la revoca del decreto ingiuntivo emesso in loro danno, ma proponevano altresì domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il risarcimento del danno per il perdurare del vincolo ipotecario acceso dal Frattaroli sul bene loro trasferito, il risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ. e, in via subordinata, chiedevano che l'importo del decreto ingiuntivo venisse limitato a quanto effettivamente spettante al Frattaroli al netto delle somme occorrenti per provvedere alla cancellazione delle ipoteche accese da quest'ultimo su bene.

Ciò anche in ragione del fatto che l'immobile di cui è causa era stato nelle more venduto (con scrittura privata del 07.03.2011) dalle opponenti a terzi, Emanuele ed [OSCURATO:PERSONA], i quali pretendevano legittimamente che il vincolo fosse cancellato.

2. Il Tribunale di Sulmona, con sentenza n. 370 del 2013, dichiarava inammissibili gli interventi di Emanuele ed [OSCURATO:PERSONA], intervenuti nella loro qualità di aventi causa delle attrici, accoglieva in parte l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettava la domanda di adempimento proposta dal Frattaroli nonché la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],compensando le spese di lite. 3.Avverso detta sentenza interponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i capi di sentenza con cui era stata rigettata la loro domanda risarcitoria ed erano state compensate le spese di lite.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] interponendo appello incidentale con riferimento, per quel che qui ancora rileva,alla parte della sentenza di prime cure che compensava le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Si costituivano anche gli appellati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], inter p onendo a loro volta appello incidentale avverso il capo della sentenza con cui era stato dichiarato inammissibile il loro intervento.

3.1. La Corte d'Appello di l'Aquila rigettava l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale interposto da [OSCURATO:PERSONA], condannava Emanuele ed [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in solido delle spese di lite del primo grado di giudizio e del giudizio d’appello in favore dell’appellante incidentale; rigettava l’appello incidentale elevato dai Colaiacovo ritendo inammissibile il loro intervento, sul rilievo che gli intervenienti erano già pro prietari dell’immobile commerciale in forza della scrittura privata del marzo 2011 intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: non avendo le opponenti chiesto la condanna del Frattaroli alla cancellazione delle ipoteche accese da quest’ultimo sull’immobile, non potevano gli intervenienti sostenerne le ragionirispetto ad una domanda non svolta.

4. La pronuncia veniva impugnata per la cassazione da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], e il ricorso affidato a due motivi.

Si difendeva [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso.

Restavano intimate [OSCURATO:PERSONA] e Scudieri.

In prossimità dell’adunanza entrambe le parti depositavano memorie. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 105 e/o 111 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 105 e/o 111 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

3. Quanto all’errata applicazione dell’art. 105 cod. proc. civ., è fondata la seconda censura che lamenta la violazione di legge, in quanto sono ravvisabili, nella fattispecie concreta, i presupposti di applicazione della norma menzionata.

Essa , infatti, recita: « Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo».

Nel caso di specie erroneamente il giudice del merito ha escluso la dipendenza dell’intervento dei Colaiacovo dal titolo dedotto nel processo: [OSCURATO:PERSONA] e Scudieri, infatti, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, avevano esteso la contestazione alla debenza dell’intera somma ingiunta; secondo le opponenti, l’importo del decreto ingiuntivo doveva essere decurtato della cifra necessari a per provvedere alla cancellazione dell’ipoteca.

Nella scrittura privata del 07.03.2011 (punto 4) i ricorrenti si erano impegnati ad utilizzare in parte il prezzo di vendita per estinguere i vincoli ipotecari, consegnando la differenza al Frattaroli.

E’, pertanto, evidente la dipendenza dal titolo dedotto: se l’opposizione fosse stata accolta nei termini sollevati da [OSCURATO:PERSONA] e Scudieri gli acquirenti si sarebbero a loro volta giovati dell’esborso effettuato dal Frattaroli, poiché gli avrebbero corrisposto un prezzo di acquisto decurtato della somma da questi impiegata per la cancellazione dell’ipoteca.

3.1. Né occorre indagare ulteriormente sulla legitimatio ad causam: per l'ammissibilità dell'intervento di un terzo in un giudizio pendente tra altre parti è sufficiente che la domanda dell'interveniente presenti una connessione od un collegamento implicante l'opportunità di un simultaneus processus.

In particolare, la facoltà di intervento in giudizio, per far valere nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse un proprio diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto in causa, deve essere riconosciuta indipendentemente dall'esistenza o meno nel soggetto che ha instaurato il giudizio della legitimatio ad causam, attenendo questa alle condizioni dell'azione e non ai presupposti processuali (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27398 del 28/12/2009, Rv. 610726 –01; conf. da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4296 del 19/03/2012, Rv. 622073 -01).

3.2. Quanto alla violazione dell’art. 111, comma 3, cod. proc. civ., il secondo motivo è fondato anche sotto tale profilo .

L a menzionata norma, che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso, recita al comma 3 : « In ogni caso il successore a titolo particolare puòintervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso».

Pertanto, nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111, comma 1,cod. proc. civ., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam), conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo art.111, comma 3, cod. proc. civ., del successore a titolo particolare, il quale –sebbene non sia litisconsorte necessario -ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5529 del 28/02/2020, Rv. 657122 –01).

4. Avendo il Collegio accolto il secondo motivo del ricorso, il primo si dichiara assorbito.

5. In definitiva, stabilita la legittimazione ad intervenire in giudizio in capo a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], la sentenza merita di essere cassata, e il giudizio rinviato alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato e che deciderà anchesulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1813/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. FOSCARI, N. 40 PAL. A SC. C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonchècontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 2062/2018,depositata il 02/11/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] opponevano il decreto ingiuntivo n. 193/2011 emesso dal Tribunale di Sulmona con cui era stato loro ingiunto il pagamento, in favore d i [OSCURATO:PERSONA] , dell'importo di €334.814,90 a titolo di pagamento del prezzo di un immobile ad uso negozio . A sostegno dell’opposizione le ingiunte deducevano che, dopo aver esercitato con successo una domanda di riscatto di un locale commerciale che detenevano in locazione, ex art. 39 legge n. 392 nel 1978, avevano offerto al retrattato, [OSCURATO:PERSONA], il prezzo dovuto nel termine dei tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva accolto la loro domanda di prelazione. Il difensore del retrattato le aveva diffidate a comparire davanti al notaio da lui prescelto per procedere alla imposs ibile rivendita, ma le retraenti contestavano che il retrattato non poteva rivendere loro un immobile già di loro proprietà in forza della sentenza della Corte d'Appello che aveva accolto la domanda di prelazione; sottolineavano che il bene era gravato da un'ipoteca a garanzia del mutuo concesso al Frattaroli per l’acquisto dell’intera palazzina e che, pertanto, esse non erano tenute a pagare il prezzo prima della cancellazione del vincolo cui era obbligato il retrattato. 1.1. Con l'opposizione le ingiunte invocavano non solo la revoca del decreto ingiuntivo emesso in loro danno, ma proponevano altresì domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il risarcimento del danno per il perdurare del vincolo ipotecario acceso dal Frattaroli sul bene loro trasferito, il risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ. e, in via subordinata, chiedevano che l'importo del decreto ingiuntivo venisse limitato a quanto effettivamente spettante al Frattaroli al netto delle somme occorrenti per provvedere alla cancellazione delle ipoteche accese da quest'ultimo su bene. Ciò anche in ragione del fatto che l'immobile di cui è causa era stato nelle more venduto (con scrittura privata del 07.03.2011) dalle opponenti a terzi, Emanuele ed [OSCURATO:PERSONA], i quali pretendevano legittimamente che il vincolo fosse cancellato. 2. Il Tribunale di Sulmona, con sentenza n. 370 del 2013, dichiarava inammissibili gli interventi di Emanuele ed [OSCURATO:PERSONA], intervenuti nella loro qualità di aventi causa delle attrici, accoglieva in parte l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettava la domanda di adempimento proposta dal Frattaroli nonché la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],compensando le spese di lite. 3.Avverso detta sentenza interponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i capi di sentenza con cui era stata rigettata la loro domanda risarcitoria ed erano state compensate le spese di lite. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] interponendo appello incidentale con riferimento, per quel che qui ancora rileva,alla parte della sentenza di prime cure che compensava le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Si costituivano anche gli appellati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], inter p onendo a loro volta appello incidentale avverso il capo della sentenza con cui era stato dichiarato inammissibile il loro intervento. 3.1. La Corte d'Appello di l'Aquila rigettava l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale interposto da [OSCURATO:PERSONA], condannava Emanuele ed [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in solido delle spese di lite del primo grado di giudizio e del giudizio d’appello in favore dell’appellante incidentale; rigettava l’appello incidentale elevato dai Colaiacovo ritendo inammissibile il loro intervento, sul rilievo che gli intervenienti erano già pro prietari dell’immobile commerciale in forza della scrittura privata del marzo 2011 intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: non avendo le opponenti chiesto la condanna del Frattaroli alla cancellazione delle ipoteche accese da quest’ultimo sull’immobile, non potevano gli intervenienti sostenerne le ragionirispetto ad una domanda non svolta. 4. La pronuncia veniva impugnata per la cassazione da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], e il ricorso affidato a due motivi. Si difendeva [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso. Restavano intimate [OSCURATO:PERSONA] e Scudieri. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti depositavano memorie. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 105 e/o 111 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 105 e/o 111 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. 3. Quanto all’errata applicazione dell’art. 105 cod. proc. civ., è fondata la seconda censura che lamenta la violazione di legge, in quanto sono ravvisabili, nella fattispecie concreta, i presupposti di applicazione della norma menzionata. Essa , infatti, recita: « Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo». Nel caso di specie erroneamente il giudice del merito ha escluso la dipendenza dell’intervento dei Colaiacovo dal titolo dedotto nel processo: [OSCURATO:PERSONA] e Scudieri, infatti, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, avevano esteso la contestazione alla debenza dell’intera somma ingiunta; secondo le opponenti, l’importo del decreto ingiuntivo doveva essere decurtato della cifra necessari a per provvedere alla cancellazione dell’ipoteca. Nella scrittura privata del 07.03.2011 (punto 4) i ricorrenti si erano impegnati ad utilizzare in parte il prezzo di vendita per estinguere i vincoli ipotecari, consegnando la differenza al Frattaroli. E’, pertanto, evidente la dipendenza dal titolo dedotto: se l’opposizione fosse stata accolta nei termini sollevati da [OSCURATO:PERSONA] e Scudieri gli acquirenti si sarebbero a loro volta giovati dell’esborso effettuato dal Frattaroli, poiché gli avrebbero corrisposto un prezzo di acquisto decurtato della somma da questi impiegata per la cancellazione dell’ipoteca. 3.1. Né occorre indagare ulteriormente sulla legitimatio ad causam: per l'ammissibilità dell'intervento di un terzo in un giudizio pendente tra altre parti è sufficiente che la domanda dell'interveniente presenti una connessione od un collegamento implicante l'opportunità di un simultaneus processus. In particolare, la facoltà di intervento in giudizio, per far valere nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse un proprio diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto in causa, deve essere riconosciuta indipendentemente dall'esistenza o meno nel soggetto che ha instaurato il giudizio della legitimatio ad causam, attenendo questa alle condizioni dell'azione e non ai presupposti processuali (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27398 del 28/12/2009, Rv. 610726 –01; conf. da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4296 del 19/03/2012, Rv. 622073 -01). 3.2. Quanto alla violazione dell’art. 111, comma 3, cod. proc. civ., il secondo motivo è fondato anche sotto tale profilo . L a menzionata norma, che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso, recita al comma 3 : « In ogni caso il successore a titolo particolare puòintervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso». Pertanto, nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111, comma 1,cod. proc. civ., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam), conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo art.111, comma 3, cod. proc. civ., del successore a titolo particolare, il quale –sebbene non sia litisconsorte necessario -ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5529 del 28/02/2020, Rv. 657122 –01). 4. Avendo il Collegio accolto il secondo motivo del ricorso, il primo si dichiara assorbito. 5. In definitiva, stabilita la legittimazione ad intervenire in giudizio in capo a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], la sentenza merita di essere cassata, e il giudizio rinviato alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato e che deciderà anchesulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa com
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