CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12087/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’[OSCURATO:PERSONA] la Forgia, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Molfetta, via [OSCURATO:PERSONA] n. 96. Ricorrente contro Comune di Giovinazzo, in persona del sindaco sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] de Matteis in Roma, via Domenico de Dominicis n. 26. Controricorrente avverso la sentenza n. 2191/2022del Tribunale di Bari, depositata il 7. 6 . 2022. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] alla camera di consiglio del 5. 4. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione R.G. N. 19549/2022.Con atto notificato il 21. 7. 2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre , sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2191/2022 del Tribunale di Bari, depositata il 7. 6. 2022, che, in accoglimento dell’appello incidentale del comune di Giovinazzo, aveva rigettato la sua opposizione al verbale che gli contestava la violazione dell’art. 146, comma 3, codice della strada, ritenendo provata l’infrazione. In particolare, per quanto qui ancora rileva, il Tribunale respinse l’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale proposto dal comune, rilevando chel’appello principale era stato erroneamente proposto con atto di citazione in luogo che con ricorso e che, essendo il procedimento regolato dal rito del lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2011, la costituzione del comune, avvenuta il 12. 9. 2014, era tempestiva rispetto all’udienza fissata il 4. 10. 2014. Il comune di Giovinazzo ha notificato controricorso. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale. Parte ricorrente ha depositato memoria. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 343, comma 1, 347, comma 1, 166, 348, comma 1, e 333 cod. proc. civ., in relazione alla l. n. 689 del 1981 ed al d.lgs. n. 150 del 2011, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto ammissibile l’appello incidentale del comune, che poi ha accolto, nonostante esso fosse stato depositato tardivamente, oltre il termine di 20 giorni prima della udienza, reputando erroneamente applicabile il rito del lavoro ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, laddove invece il giudizio era sottoposto al rito ordinario, essendo stato introdotto prima della entrata in vigore della legge di riforma del 2011. Il mezzo è fondato. Poiché, come risulta dagli atti, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è iniziato con atto di citazione notificato in data 6. 5. 2011, la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2011, entrata in vigore il 6. 10. 2011,non era nella specie applicabile , in base ai principi generali secondo cui l’atto processuale rimane regolato dalla legge in vigore nel momento in cui è compiuto. A fugare ogni dubbio è l’art. 36 del d.lgs. citato, il quale prevede che le disposizioni ivi contenute trovino applicazione ai procedimenti instaurati successivamente alla data della sua entrata in vigore e che, altresì, le norme R.G. N. 19549/2022.da esso abrogate o modificate continu ino ad applicarsi alle controversie pendenti. Ne discende che anche il giudizio di appello, al pari di quello di primo grado, essendo sottoposto alla disciplina anteriore a quella introdotta con il d.lgs. 150 del 2011, andava introdotto con atto di citazione ed era sottoposto al rito ordinario ( Cass. S.U. n. 2907 del 2014 ). Alla luce di tale conclusione il Tribunale ha errato, in quanto avrebbe dovuto valutare la tempestività e quindi l’ammissibilità dell’appello incidentale del comune applicando le norme del rito ordinario, secondo cui l’appello incidentale va proposto, a pena di decadenza, nel termine di ventigiorni prima dell’udienza fissata nell’atto di citazione ( art.343 cod. proc. civ., che richiama l’art. 166 ), e non quelle del rito del lavoro, introdotto dal d.lgs. citato, nello specifico l’art. 436,che stabilisce detto termine in 10 giorni. Nel caso di specie, tenuto conto che l’udienza era fissata al 4. 10. 2014 ed il comune si era costituito il 12. 9. 2014, l’appello incidentale avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile, per inosservanza del termine di venti giorni di cui all’art. 166. A tal fine occorre considerare che la durata del periodo di sospensione feriale era fissato, fino al 2014, per il periodo dal 1° agosto al 15 settembre, essendo la riforma dell’art. 1 legge n. 742 del 1969, introdotta dalla legge n. 162 del 2014, che ha ridotto detto periodo al solo mese di agosto, entrata in vigore a partire dal 2015. Ora, non vi è dubbio che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa sia soggetto alla sospensione del periodo feriale ( Cass. n. 10452 del 2006; Cass. n. 6658 del 2001 ), che, per la ragione sopra detta, andava individuato nella specie dal 1° agosto al 15 settembre. Tanto precisato, occorre altresì sottolineare che il periodo di sospensione feriale previsto dalla legge è applicabile anche ai termini a ritroso,con l’effetto che, come questa Corte ha già precisato, con un arresto che il Collegio condivide, il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione,ai fini della costituzione del convenuto in primo grado , il c ui rispetto è necessario per la proposizione della domanda riconvenzionale, va calcolato, ove sia indicata un'udienza per una data successiva al compimento del periodo feriale R.G. N. 19549/2022.ma tale che il termine di venti giorni ricada in detto periodo, mediante un conteggio a ritroso che in detta frazione temporale incontra una parentesi oltre la quale il conteggio stesso deve proseguire fino ad esaurimento( Cass. n. 12044 del 2010 ). Tale principio è applicabile, in virtù del già evidenziato richiamo operato, per il giudizio di appello, dall’art. 343 cod. proc. civ. all’art. 166, anche al termine di costituzione dell’appellato, ai fini della proposizione dell’appello incidentale. In applicazione di tali principi l’appello incidentale del comune, in quanto proposto con la memoria di costituzione depositata il 12. 9. 2014 era da considerarsi tardivoe quindi inammissibile, atteso che il termine a ritroso di ventigiorni, considerata la parentesi del periodo feriale, scadeva il 30. 7. 2014. Per tali ragioni il primo motivo di ricorso è fondato. Il secondo motivo, che investe la regolamentazione delle spese, va dichiarato assorbito. Va accolto, pertanto,il primo motivo di ricorso e la sentenza cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Bari,in persona di diverso magistrato, che provvederà a decidere sull’appello principale proposto dall’odierno ricorrente, che, investendo la statuizione sulle spese della sentenza appellata, non è stato esaminato per effetto dell’accoglimento dell’appello incidentale del comune. Il Tribunale, come giudice del rinvio, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA]