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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12706/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

R [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 17/09/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 6 maggio 2025 con il quale il magistrato di sorveglianza di Varese aveva disposto, nei suoi confronti, l'espulsione dal territorio dello Stato a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, avendo riconosciuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998.

Il Tribunale escludeva che le allegazioni formulate dal condannato con l'opposizione costituissero condizioni ostative alla disposta espulsione; in particolare, veniva ritenuta non dimostrata la sussistenza dei dedotti stabili legami famigliari del detenuto in Italia.

2. Avverso la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 143 e 173 del codice di rito a causa della mancata nomina di un interprete con la conseguente nullità assoluta del provvedimento impugnato.

2.2. Con il secondo motivo il detenuto deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 19 d.lgs. n.286/98 per la interpretazione restrittiva operata dal Tribunale di sorveglianza dei concetti di 'parente' e di 'convivenza'; al riguardo osserva che, secondo la giurisprudenza più recente, i legami familiari affettivi, anche se non fondati sul matrimonio e sulla formale convivenza, costituiscono causa ostativa alla espulsione in quanto espressione del diritto garantito dall'art. 8 CEDU e dall'art. 7 della Carta di Nizza.

2.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., dell'omesso esame della documentazione prodotta comprovante la sussistenza degli stabili legami famigliari sopra indicati.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 8 CEDU, 7 Carta di Nizza e 117 Cost. con riferimento alla necessità di un giudizio di bilanciamento tra la misura 2espulsiva ed i diritti fondamentali del condannato, con particolare riguardo alla vita famigliare.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, quindi, essere respinto.

2. Con riferimento al primo motivo si osserva che le relative censure sono prive di pregio in quanto il ricorrente ha assistito all'udienza tenutasi avanti il Tribunale di sorveglianza senza che né lui i né il suo difensore rilevassero la necessità dell'assistenza di un interprete che, dunque, non può eccepire in questa sede.

La nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero immediatamente dopo ai sensi dell'art. 182, comma 2, del codice di rito, situazione che non si è verificata nel caso in esame.

In ogni caso, il ricorrente non deduce in modo specifico il pregiudizio derivante dalla mancata presenza dell'interprete considerato che la questione riguardante la durata della sua permanenza nel territorio italiano non è stata considerata rilevante dal Tribunale di sorveglianza ai fini della conferma dell'espulsione.

3. Passando all'esame degli altri tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, si rileva che anche essi risultano infondati.

3.1. Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione, ricorre la causa ostativa della convivenza con un parente entro il secondo grado di nazionalità italiana qualora sussista un rapporto di coabitazione che tragga titolo, oltre che dal coniugio, dal suddetto vincolo di parentela, di cui sia accertata l'effettività secondo indici di apprezzabilità esterna (Sez. 1, n. 15114 del 26/02/2021, Kinani, Rv. 280904); inoltre, è stato chiarito che ai fini della applicazione dell'espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione, a seguito della riformulazione dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ad opera del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, che ha introdotto la causa ostativa della 3 Aviolazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del condannato conseguente al suo allontanamento dal territorio nazionale, il giudice è tenuto a valutare anche i legami affettivi non inquadrabili nelle ipotesi tipizzate di cui al suddetto art. 19, comma 2, lett. c) T.U.I. (Sez. 1, n. 10296 del 13/01/2022, Kezie, Rv. 282789).

3.2. Deve aggiungersi che il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, che ha modificato il terzo periodo dell'art. 19, comma 1.1., d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, indicando, quale ulteriore causa ostativa all'espulsione, l'esistenza di fondati motivi che inducano a ritenere «che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea» ed aggiungendo, al periodo successivo, che «Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine».

Il legislatore ha, dunque, stabilito che, nel valutare l'adozione del provvedimento di espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'autorità giudiziaria deve tener conto delle conseguenze che l'allontanamento del condannato dal territorio nazionale determinerebbe sulla sua vita privata e familiare e, dunque, riconosciuto la rilevanza, tra l'altro, di legami affettivi non inquadrabili nelle ipotesi tipizzate all'art. 19, comma 2, lett. c), come già la più attenta giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto.

3.2. Orbene, la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata e fatta propria dal Tribunale di sorveglianza di Milano, conferma la correttezza della decisione impugnata che ha rilevato la mancanza della prova di uno stabile ed effettivo legame di convivenza del condannato con parenti entro il secondo grado.

3.3. Il Tribunale di sorveglianza ha legittimamente considerato rilevante, ai fini dell'applicazione dell'art. 19, comma 2 lett. c), T.U.I., la convivenza, che4 Atragga titolo oltre che dal coniugio anche dal rapporto di parentela, quale legame stabile tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita che invece non sussisteva nel caso di specie, considerato il grado di parentela sussistente tra l'odierno ricorrente ed i parenti da lui indicati e la dirimente circostanza che con gli stessi egli non aveva mai convissuto e non aveva mai nemmeno effettuato colloqui in carcere nel corso della sua detenzione.

3.4. Pertanto, le deduzioni difensive - peraltro, in gran parte rivalutative - non riescono a disarticolare il coerente ragionamento adottato dal Tribunale di sorveglianza per respingere l'opposizione in oggetto dovendosi escludere la lamentata violazione del diritto alla vita famigliare.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.

P P.Q.MMonica Boni LeitiC (liii(JUJI ......... ..

7. [OSCURATO:PERSONA]-ZiON,Ai)40 Gil.;[OSCURATO:PERSONA] i -DIZIARIO M(2.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 17/09/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 6 maggio 2025 con il quale il magistrato di sorveglianza di Varese aveva disposto, nei suoi confronti, l'espulsione dal territorio dello Stato a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, avendo riconosciuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998. Il Tribunale escludeva che le allegazioni formulate dal condannato con l'opposizione costituissero condizioni ostative alla disposta espulsione; in particolare, veniva ritenuta non dimostrata la sussistenza dei dedotti stabili legami famigliari del detenuto in Italia. 2. Avverso la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 143 e 173 del codice di rito a causa della mancata nomina di un interprete con la conseguente nullità assoluta del provvedimento impugnato. 2.2. Con il secondo motivo il detenuto deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 19 d.lgs. n.286/98 per la interpretazione restrittiva operata dal Tribunale di sorveglianza dei concetti di 'parente' e di 'convivenza'; al riguardo osserva che, secondo la giurisprudenza più recente, i legami familiari affettivi, anche se non fondati sul matrimonio e sulla formale convivenza, costituiscono causa ostativa alla espulsione in quanto espressione del diritto garantito dall'art. 8 CEDU e dall'art. 7 della Carta di Nizza. 2.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., dell'omesso esame della documentazione prodotta comprovante la sussistenza degli stabili legami famigliari sopra indicati. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 8 CEDU, 7 Carta di Nizza e 117 Cost. con riferimento alla necessità di un giudizio di bilanciamento tra la misura 2espulsiva ed i diritti fondamentali del condannato, con particolare riguardo alla vita famigliare. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, quindi, essere respinto. 2. Con riferimento al primo motivo si osserva che le relative censure sono prive di pregio in quanto il ricorrente ha assistito all'udienza tenutasi avanti il Tribunale di sorveglianza senza che né lui i né il suo difensore rilevassero la necessità dell'assistenza di un interprete che, dunque, non può eccepire in questa sede. La nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero immediatamente dopo ai sensi dell'art. 182, comma 2, del codice di rito, situazione che non si è verificata nel caso in esame. In ogni caso, il ricorrente non deduce in modo specifico il pregiudizio derivante dalla mancata presenza dell'interprete considerato che la questione riguardante la durata della sua permanenza nel territorio italiano non è stata considerata rilevante dal Tribunale di sorveglianza ai fini della conferma dell'espulsione. 3. Passando all'esame degli altri tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, si rileva che anche essi risultano infondati. 3.1. Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione, ricorre la causa ostativa della convivenza con un parente entro il secondo grado di nazionalità italiana qualora sussista un rapporto di coabitazione che tragga titolo, oltre che dal coniugio, dal suddetto vincolo di parentela, di cui sia accertata l'effettività secondo indici di apprezzabilità esterna (Sez. 1, n. 15114 del 26/02/2021, Kinani, Rv. 280904); inoltre, è stato chiarito che ai fini della applicazione dell'espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione, a seguito della riformulazione dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ad opera del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, che ha introdotto la causa ostativa della 3 Aviolazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del condannato conseguente al suo allontanamento dal territorio nazionale, il giudice è tenuto a valutare anche i legami affettivi non inquadrabili nelle ipotesi tipizzate di cui al suddetto art. 19, comma 2, lett. c) T.U.I. (Sez. 1, n. 10296 del 13/01/2022, Kezie, Rv. 282789). 3.2. Deve aggiungersi che il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, che ha modificato il terzo periodo dell'art. 19, comma 1.1., d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, indicando, quale ulteriore causa ostativa all'espulsione, l'esistenza di fondati motivi che inducano a ritenere «che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea» ed aggiungendo, al periodo successivo, che «Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine». Il legislatore ha, dunque, stabilito che, nel valutare l'adozione del provvedimento di espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'autorità giudiziaria deve tener conto delle conseguenze che l'allontanamento del condannato dal territorio nazionale determinerebbe sulla sua vita privata e familiare e, dunque, riconosciuto la rilevanza, tra l'altro, di legami affettivi non inquadrabili nelle ipotesi tipizzate all'art. 19, comma 2, lett. c), come già la più attenta giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto. 3.2. Orbene, la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata e fatta propria dal Tribunale di sorveglianza di Milano, conferma la correttezza della decisione impugnata che ha rilevato la mancanza della prova di uno stabile ed effettivo legame di convivenza del condannato con parenti entro il secondo grado. 3.3. Il Tribunale di sorveglianza ha legittimamente considerato rilevante, ai fini dell'applicazione dell'art. 19, comma 2 lett. c), T.U.I., la convivenza, che4 Atragga titolo oltre che dal coniugio anche dal rapporto di parentela, quale legame stabile tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita che invece non sussisteva nel caso di specie, considerato il grado di parentela sussistente tra l'odierno ricorrente ed i parenti da lui indicati e la dirimente circostanza che con gli stessi egli non aveva mai convissuto e non aveva mai nemmeno effettuato colloqui in carcere nel corso della sua detenzione. 3.4. Pertanto, le deduzioni difensive - peraltro, in gran parte rivalutative - non riescono a disarticolare il coerente ragionamento adottato dal Tribunale di sorveglianza per respingere l'opposizione in oggetto dovendosi escludere la lamentata violazione del diritto alla vita famigliare. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito. P P.Q.MMonica Boni LeitiC (liii(JUJI ......... .. 7. [OSCURATO:PERSONA]-ZiON,Ai)40 Gil.;[OSCURATO:PERSONA] i -DIZIARIO M(2.