CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 05539/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso 15525-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'AGRICOLTURA, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi Assessori pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 242/2024 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 27/01/2025 R.G.N. 35/2024; Oggetto IMPIEGO PUBBLICO – [OSCURATO:PERSONA] – CONTRATTI A TERMINE – [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.15525/2025 Cron. Rep. Ud.17/02/2026PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 25 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] ha esposto al Tribunale di Caltanissetta di aver prestato servizio alle dipendenze dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo e della pesca mediterranea della Regione Sicilia, con mansioni di operaio forestale dal 1987 e che il rapporto era proseguito anno per anno per un numero di giornate di lavoro pari a 151, con una retribuzione lorda pari a euro 2.001,16 mensili. 2. Sulla base di questa premessa, la Vinciguerra ha chiesto la conversione dei contratti in un rapporto a tempo indeterminato e la condanna solidale dell’Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente della Regione Sicilia e dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo e della pesca mediterranea della Regione Sicilia al risarcimento del danno, nonché al pagamento di una somma di denaro pari a euro 5.000, in virtù della propria permanente disponibilità alla prestazione. 3. Nella resistenza dell’Assessorato, il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 535 del 2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso della Vinciguerra, per omessa impugnativa nel termine di legge dell’ultimo contratto a termine concluso. 4. La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 474 dell’11 novembre 2020, ha rigettato l’originaria domanda della Vinciguerra, ma sulla base di una diversa motivazione. Riformando sul punto la sentenza di primo grado, la Corte d’appello ha osservato che i contratti non erano stati stipulati ai sensi del d.lgs. n. 368 del 2001, ma di una normativa di carattere regionale, sicché per essi non operava la normativa nazionale sulla decadenza prevista dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010. Piuttosto, trattandosi di contratti privi della forma scritta, gli stessi dovevano considerarsi nulli, con conseguente rigetto della domanda di parte ricorrente. 5. Proposto ricorso per cassazione dal la Cataldo, questa Corte, con sentenza n. 4937 del 23/02/2024, ha cassato con rinvio la sentenza di secondo grado. 6. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 242/2024, pubblicata il 27 gennaio 2025, ha accolto parzialmente l’originaria domanda e ha condannato i due Assessorati in solido al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] di un'indennità di importo corrispondente a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e spese, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010. 7. Avverso tale sentenza, le Amministrazioni regionali propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 8. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. 9. Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso. 10. Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2026, le parti hanno discusso oralmente la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, le parti ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 384, secondo comma, 392, 394 c.p.c., per aver ritenuto che la portata precettiva della sentenza della Corte di cassazione n. 4937 del 2024 consistesse nell’aver stabilito il diritto della ricorrente al risarcimento del danno cd. comunitario, omettendo dunque di compiere gli ulteriori accertamenti di fatto. 2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 del d.l. n. 131 del 2024, conv., con modificazioni, nella legge n. 166 del 2024, 45-bis della legge Regione Siciliana n. 16 del 1996, 11 della legge n. 203 del 2024, 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, 32, commi 4 e 5, della legge n. 183 del 2010, per avere la sentenza impugnata applicato i criteri di liquidazione del danno più favorevoli alla lavoratrice. 3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistenti nel fatto che l’attività svolta dalla Vinciguerra aveva carattere stagionale e che i suoi contratti si sono susseguiti a intervalli superiori a due mesi. 4. I motivi, in quanto vertenti su questioni strettamente legate tra loro, meritano di essere esaminati congiuntamente. 5. I ricorrenti muovono dal presupposto che la corte territoriale avrebbe dato una lettura errata del principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 4937 del 2024, che ha cassato con rinvio la precedente sentenza d'appello. La Corte di cassazione si sarebbe limitata a negare che la mancanza di forma scritta dei contratti a termine dei lavoratori stagionali li renda integralmente nulli e sia sufficiente a escludere l'abusività della loro reiterazione, ma non avrebbe affermato la sussistenza dell'abuso. Il giudice del rinvio, dunque, non doveva limitarsi alla liquidazione del danno cd. comunitario, come invece sottinteso dalla sentenza impugnata, ma doveva affrontare tutte le questioni precedentemente assorbite. 6. Aver omesso l'esame di tali questioni vizierebbe la sentenza impugnata. 7. Sostengono inoltre i ricorrenti che la sentenza impugnata, mentre ha fatto applicazione, nel liquidare il danno comunitario, dello ius supervenienscostituito dall'art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, come convertito, che ha modificato l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non avrebbe considerato due aspetti. 8. Anzitutto, il lavoro stagionale degli Operai forestali (OTD) è assoggettato a una disciplina regionale speciale (art. 45-bis della legge regionale n. 16 del 1996) che li sottrarrebbe alla disciplina generale nazionale e a quella eurounitaria, con conseguente inapplicabilità del danno comunitario anche in caso di reiterazione. 9. In secondo luogo, tale specialità – e dunque l’inapplicabilità delle norme generali sui contratti a termine – sarebbe confermata dall'art. 11 della legge n. 203 del 2024, la quale avrebbe fornito una interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, e così chiarito «in modo definitivo e retroattivo il carattere stagionale dell’attività di spegnimento degli incendi boschivi in Sicilia a cui sono addetti gli operai in questione, ciò che integra una delle ragioni obiettive che anche secondo l’ordinamento comunitario sono idonee a giustificare la reiterazione dei contratti a termine» (pag. 14 del ricorso). 10. Tali sopravvenienze determinerebbero la perdita di efficacia del principio di diritto enunciato da Cass. n. 4937 del 2024. Inoltre, la sentenza impugnata, omettendo di considerare tutti tali aspetti, sarebbe incorsa anche in un vizio motivazionale. 11. Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni. 12. In via preliminare, occorre delimitare la portata del principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza n. 4937 del 2024, avendo presente la costante affermazione, che il Collegio condivide e alla quale intende dare continuità, secondo cui «in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7091 del 03/03/2022, Sez. 3, Ordinanza n. 20887 del 22/08/2018, Sez. 5, Sentenza n. 20981 del 16/10/2015). 13. Ora, nel caso in esame, la sentenza n. 4937 del 2024 non ha affermato che la mancanza di forma scritta, rilevata già dalla prima sentenza d’appello, determina la sola nullità dei contratti di lavoro stagionale e lascia impregiudicata la possibilità di accertare l’abuso in relazione all’utilizzazione della tipologia contrattuale, bensì che «[l]'inosservanza della regola interna sulla pattuizione per iscritto, a prescindere dal fatto che il contratto sia anche nullo per difetto della forma propria dei contratti con la [OSCURATO:PERSONA], si riverbera quindi nell'elusione di una norma finalizzata appunto a dare attuazione alle regole anti abusive di cui alla direttiva e pertanto, la reiterata utilizzazione del lavoratore a tempo determinato con assunzioni senza contratto scritto realizza un'illegittima reiterazione, in contrasto [con] l'assetto della disciplina eurounitaria» (pag. 6 della sentenza). 14. Nel cassare poi per quanto di ragione la prima sentenza d'appello e nell'enunciare il principio di diritto (pag. 11), la sentenza ha con chiarezza ribadito l'accertamento dell'abuso da parte delle Amministrazioni: «la tutela del lavoratore precario nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita nella sentenza n. 5072/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – e, in particolare, l'esonero dall'onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 –non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di forma scritta si realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezza dell'assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/79/CE». 15. La sentenza n. 4937 del 2024, dunque, lungi dal trascurare la carenza di forma scritta dei contratti intercorsi tra le parti, ne ha fatto discendere una ulteriore decisiva conseguenza: la mancata conclusione per iscritto dei successivi contratti a termine ha impedito in radice di verificarne la rispondenza ai requisiti previsti dal d.lgs. n. 368 del 2001, tra cui quello relativo alla stagionalità dell’attività, e ha determinato una abusiva reiterazione di tali contratti, con violazione diretta della clausola antiabusiva contenuta nell’Accordo quadro. 16. Non può dunque ritenersi che, attraverso la cassazione con rinvio, questa Corte si sia limitata a ipotizzare un vizio dei contratti diverso e alternativo rispetto a quello accertato in origine dai giudici di merito, demandando comunque al giudice del rinvio il compito di verificarne la sussistenza dei presupposti. 17. Al contrario, il vizio di forma, riguardante una serie reiterata di contratti, ha prodotto il duplice effetto di aggiramento elusivo della normativa sui contratti a termine e di loro abusiva reiterazione, foriera degli effetti risarcitori previsti dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, così come interpretato da questa Corte e successivamente modificato dal legislatore. 18. Tale duplice effetto era il frutto di un abuso già accertato dal giudice di merito con la prima sentenza d’appello, al quale la sentenza n. 4937 del 2024 si è limitata a fornire una diversa qualificazione. 19. Una volta chiarito ciò, la sentenza impugnata si sottrae alle critiche che le vengono mosse con il primo motivo. 20. La Corte territoriale ha correttamente dato per accertato l'abuso e ha proceduto alla liquidazione del danno in base ai parametri aggiornati, contenuti nella norma nel frattempo sopravvenuta (art. 12 del d.l. n.131 del 2024, che ha modificato il comma 5 dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001). Da questo punto di vista, la sentenza ha correttamente applicato il costante indirizzo della Corte, secondo cui lo ius superveniens concernente i criteri legali di liquidazione di un danno si applica, in mancanzadi norme transitorie contrarie, anche ai giudizi in corso (v. ad es. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12625 del 26/05/2006 o anche, sia pure a contrario, Sez. 3, Sentenza n. 9367 del 10/05/2016). 21. Né può dirsi, a riprova del fatto che la sentenza impugnata non avrebbe ben inteso il principio di diritto espresso nella sentenza di cassazione con rinvio, che, ove quest'ultima avesse voluto dare per accertato l'abuso, avrebbe potuto decidere nel meritoex art. 384, secondo comma, c.p.c. 22. La Corte di cassazione non poteva decidere nel merito, perché anche solo la quantificazione del danno nell'intervallo fissato dalla legge implicava ulteriori accertamenti di fatto, come tali spettanti al giudice di merito e preclusi al giudice di legittimità. D’altro canto, va evidenziato che secondo l’orientamento espresso da questa Corte «la mancata decisione nel merito da parte del giudice di legittimità, ai sensi dell'art. 384 c. 2 cod. proc. civ., pur in una situazione in cui non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, non vizia né pregiudica il giudizio di rinvio, nel senso che ben può il giudice di rinvio, apprezzando le risultanze di causa, ritenere che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e decidere il merito della causa senza dare corso ad alcuna attività istruttoria ulteriore» (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 7182 del 13/03/2019, che rinvia a plurimi precedenti richiamati in motivazione). 23. Tutte le altre questioni agitate dalle parti ricorrenti riguardanti la applicabilità della disciplina sulla abusiva reiterazione al caso in esame – e dunque il problema della stagionalità quello della possibilità di considerare "successivi" i contratti nella specie conclusi e quello della decadenza dall'impugnativa dei contratti a termine –devono pertanto dirsi definitivamente accertate e superate, in forza delle espresse statuizioni riguardanti l'accertamento dell'abusiva reiterazione contenute nella sentenza n. 4937 del 2024, che costituiscono presupposti logico-giuridici impliciti di quelle statuizioni. 24. Una volta appurata la conformità della sentenza impugnata al principio di diritto enunciato, occorre valutare gli ulteriori rilievi svolti dalle parti ricorrenti e riguardanti lo ius superveniens. 25. I ricorrenti evocano anzitutto il d.l. n. 131 del 2024, che ha modificato l'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e ha previsto che il danno da abusiva reiterazione è liquidato dal giudice "nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto", così di fatto aumentando l'ammontare dell'indennità rispetto a quella prevista dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010 e dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015, dichiarata applicabile al danno comunitario dalla Cass. a Sezioni unite nella sentenza n. 5072 del 2016. 26. La sentenza impugnata ha come detto applicato, in sede di rinvio, tale ius superveniens, ma i ricorrenti sostengono che, proprio a seguito di tale modifica, l'art. 36, comma 5, non sarebbe applicabile ai contratti degli OTD della Regione Sicilia. 27. L'assunto è infondato, poiché il nuovo testo dell'art. 36, comma 5, non circoscrive in alcun modo il proprio ambito soggettivo e oggettivo rispetto a quanto costantemente ritenuto fino alla data di modifica. 28. Dal punto di vista soggettivo, l'art. 36, comma 5, continua dunque ad applicarsi a tutte le amministrazioni statali, regionali e locali rientranti nell’ampia nozione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. 29. Dal punto di vista oggettivo, la nuova norma continua a presupporre unicamente la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, senza nulla aggiungere in merito alla procedura di assunzione e alla programmazione contenuta nel [OSCURATO:PERSONA] di Attività e Organizzazione (PIAO). L'unica differenza è data dal fatto che, mentre in precedenza, i parametri del danno comunitario erano stati individuati in via pretoria (Cass. SSUU n. 5072 del 2016) nell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 (e poi nell'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015), con la novella il legislatore ha codificato direttamente nell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, il danno comunitario sostitutivo della conversione del contratto. 30. Né può essere messa in dubbio l’applicabilità alla Regione Sicilia della disciplina statale concernente il risarcimento del danno, posto che è costante nella giurisprudenza costituzionale l’orientamento secondo cui «[l]a materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)» ( Corte Cost., sentenza n. 25 del 2021). 31. L'altro ius superveniens – che, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto essere preso in considerazione dalla corte territoriale in quanto idoneo a privare di efficacia il principio di diritto enunciato da Cass. n. 4937 del 2024 –è dato dall'art. 11 della legge n. 203 del 2024, contenente una norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del d.lgs. numero 81 del 2015, norma che avrebbe ridisegnato retroattivamente la nozione di stagionalità, includendovi anche gli OTD della Regione Sicilia. 32. I ricorrenti ritengono che la mancata applicazione di tale norma sopravvenuta costituisc a un errore di diritto della sentenza impugnata, che anche per questo meriterebbe di essere cassata. 33. La tesi non può essere condivisa. 34. Come detto, è principio costantemente affermato quello per cui le questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di cassazione con rinvio, sono coperte da giudicato (esplicito o implicito) interno, atteso che il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa. 35. Ne deriva che, una volta esclusa la rilevanza della stagionalità ai fini dell'applicazione nel caso in esame della normativa sulla abusiva reiterazione dei contratti a termine, la norma sopravvenuta, anche se di interpretazione autentica e dunque retroattiva, non può assumere rilievo e mettere in discussione un accertamento di abusiva reiterazione già compiuto su altre basi. 36. Il ricorso va in conclusione rigettato. 37. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 38. Non sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da partedegli Assessorati ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, in quanto tale obbligo non può trovare applicazione nei confronti degli Assessorati della Regione Siciliana che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentati dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. Sez. 2,