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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10373/2026

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. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viaSalaria 162, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alcontroricorso, con indicazione degli indirizzi pec;- controricorrente -Numero registro generale 9616/2020Numero sezionale 578/2025Numero di raccolta generale 10373/2026Data pubblicazione 20/04/2026avverso la sentenza n. 5518/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA,pubblicata in data 11/9/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del //2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale diLatina, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]),esponendo che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva stipulato con la convenutaun contratto preliminare di cessione di ramo d’azienda, avente adoggetto l’attività di autoscuola autorizzata alla cedente dal Comune diMinturno; in particolare, era stata convenuta la cessione dell’aziendaal prezzo di euro 60.000, ma, con una contestuale scrittura privata, erastato invece determinato il valore effettivo della compravendita in euro180.000 perché il numero di autorizzazioni all’apertura di scuole guidaera contingentato e la [OSCURATO:PERSONA] cedente si era impegnata a nonavviare un’altra autoscuola nello stesso Comune; erano state stabilite,altresì, le date dei pagamenti parziali da effettuarsi in acconto delprezzo, tutti regolarmente eseguiti alle scadenze; alla data del31/12/2006, per comune accordo delle parti, non era ancora statosottoscritto nessun contratto definitivo.Era accaduto, però, che in pendenza di preliminare, i servizi diautoscuola, prima contingentati sul territorio, erano stati liberalizzaticon il d.l. n. 7 del 31/1/07, convertito in l. n. 40/2007 e, inconseguenza, era sopravvenuta una alterazione del sinallagma e ilprezzo pattuito risultava eccessivo, perché aveva perso valoreeconomico l’impegno della cedente [OSCURATO:PERSONA] a non avviare altraautoscuola, per cui oggetto del contratto era divenuto unicamente ilmateriale didattico relativo all’attività.Ric. 2020 n. 9616 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -2-Numero registro generale 9616/2020Numero sezionale 578/2025Numero di raccolta generale 10373/2026Data pubblicazione 20/04/2026Convocato, quindi, innanzi al notaio per la stipula del definitivoin data 16/3/07, Tomao aveva allora rappresentato l’intervenutomutamento dell’oggetto e si era opposto alla conclusione del contrattodefinitivo; in data 4/4/2007, la società cedente lo aveva tuttavianuovamente invitato alla stipula, avvertendolo che, in caso di rifiuto, ilcontratto si sarebbe risolto, con suo diritto a trattenere le sommecorrisposte, pari ad euro 60.000, a titolo di caparra e risarcimento deidanni.Tutto ciò esposto, Tomao chiese fosse dichiarata la risoluzionedel contratto preliminare per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art.1467 cod. civ., con conseguente condanna della società allarestituzione della somma di euro 60.000,00 da lui versata in caparra eacconto, oltre interessi e rivalutazione o, in via subordinata, quantomeno l’acconto del prezzo.2.

Costituendosi, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. chiese inriconvenzionale di accertare l’inadempimento di Tomao e il suo dirittoalla ritenzione dell’intera somma percepita, nonché l’esecuzione delpreliminare in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., con conseguentecondanna dell’attore al pagamento della residua somma di 120.000,00euro; in via subordinata, chiese la condanna dell’attore al risarcimentodei danni, quantificandoli in euro 150.000,00, o, in ulteriore subordine,il diritto a trattenere la caparra.3.

Con sentenza n. 109/2018, il Tribunale di Latina accolse ladomanda di risoluzione del contratto di cessione di azienda,individuando quale principale oggetto della cessione, in riferimentoall’impegno di [OSCURATO:PERSONA] di non avviare altra scuola guida nello stessoterritorio, l’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’autoscuola,alla quale le parti avevano attribuito «un prezzo che teneva conto dellalimitazione numerica delle autoscuole e della impossibilità di esercitareRic. 2020 n. 9616 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -3-Numero registro generale 9616/2020Numero sezionale 578/2025Numero di raccolta generale 10373/2026Data pubblicazione 20/04/2026liberalmente la relativa attività» e che, pertanto, lo ius superveniensaveva alterato il sinallagma, privando la prestazione della cedente dellamaggior parte del suo valore.

All’accoglimento della domanda seguì lacondanna della convenuta alla restituzione della somma di euro60.000,00, oltre interessi e il rigetto della domanda riconvenzionale.4.

Con sentenza n. 5519-2019, la Corte d’appello di Roma, inparziale accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] e in riformadell’impugnata sentenza, ha rigettato la domanda principale dirisoluzione del contratto preliminare per eccessiva onerositàsopravvenuta, ritenendo che «oggetto del trasferimento,contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non poteva esserel’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’autoscuola» perchébene non cedibile e, perciò, non ricompreso, secondo l’interpretazionedi questa Corte di legittimità, nell’azienda; quindi, in accoglimento delladomanda riconvenzionale spiegata in primo grado dall’appellante,ritenuto l’inadempimento dell’appellato per avere rifiutato, senzagiustificazione, di addivenire alla stipula del contratto definitivo, hadichiarato legittima la ritenzione della somma di euro 20.000,00 a titolodi caparra e ha condannato la società alla restituzione della sola sommadi euro 40.000,00 ricevuta a titolo di acconto, in conseguenza delloscioglimento del rapporto, oltre interessi legali.6.

Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi a cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del co. 1dell’art 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione e lafalsa applicazione degli artt. 1362, 2555 e 1385 cod. civ., per avere laCorte territoriale interpretato erroneamente il contratto oggetto diRic. 2020 n. 9616 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -4-Numero registro generale 9616/2020Numero sezionale 578/2025Numero di raccolta generale 10373/2026Data pubblicazione 20/04/2026giudizio, presupponendo una scorporazione tra la cessionedell’autorizzazione e la cessione dell’azienda, con conseguenteimpropria limitazione dell’oggetto del contratto, in spregio ai canonilegali di ermeneutica contrattuale.

Dalla valutazione unitaria delcompromesso di cessione e della allegata scrittura privata risulterebbe,invece, che l’oggetto del rapporto negoziale sia stato proprio lacessione del ramo d’azienda nel suo insieme, in quanto strumentogiuridico indispensabile e consapevolmente utilizzato dalle parti perrealizzare il solo ed esclusivo fine del trasferimento del dirittoall’esercizio dell’autoscuola, all’epoca autorizzato in numero limitato sulterritorio; in tal senso questo diritto a chiedere la licenza sarebbe statounico bene di valore idoneo a giustificare l’ingente investimentoeconomico del cessionario.

Da questa premessa discenderebbe anchela violazione dell’art 1385 cod. civ., per avere la Corte territorialeritenuto legittima la ritenzione della caparra in virtù della intervenutarisoluzione del contratto preliminare per inadempimento colpevole delricorrente, senza tuttavia confrontarsi con la causa impeditivasopravvenuta, costituita dalla modifica della normativa in materia.2.

Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del co.1 dell’art 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato il vizio diomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, individuato nell’intervenuta liberalizzazionedelle autoscuole per effetto del mutamento legislativo della materia,invece dirimente al fine di individuare sia lo squilibrio sopravvenuto delcontratto sia il difetto di imputabilità dell’inadempimento in capo alricorrente.3.

I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente percontinuità di argomentazione, sono fondati.Ric. 2020 n. 9616 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -5-Numero registro generale 9616/2020Numero sezionale 578/2025Numero di raccolta generale 10373/2026Data pubblicazione 20/04/2026La Corte d’appello ha riformato la sentenza di primo grado cheaveva accolto la domanda di risoluzione per eccessiva onerositàsopravvenuta del preliminare, ritenendo che «oggetto deltrasferimento, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nonpoteva essere l’autorizzazione amministrativa all’eserciziodell’autoscuola, bensì l’intera azienda», perché «le autorizzazioniamministrative all’esercizio di un’attività di impresa, avendo caratterepersonale, non sono riconducibili tra i beni che compongono l’azienda»;a sostegno, ha invocato la sentenza di questa Corte n. 22112/2006,avente ad oggetto la cessione di un’azienda relativa a una attività diristorazione, oltre alla sentenza n. 2240/2004, concernentel’autorizzazione all’esercizio dell’attività di parrucchiere, nonché infinela sentenza n. 7860/1994, concernente una licenza di eserciziopubblico di vendita e consumo degli alimenti e bevande.Su questa premessa, la Corte d’appello ha quindi ritenutoingiustificato il rifiuto di Tomao di addivenire alla stipula del definitivo,rigettando la sua domanda di risoluzione del contratto per eccessivaonerosità sopravvenuta e accogliendo, viceversa, la domanda di ConsulCar di ritenzione della caparra, interpretandola come conseguenteall’esercizio giustificato del recesso.Invero, come si evince dalla stessa narrazione dei fatti di giudiziocontenuta nella sentenza qui impugnata (pag. 2 e 3), le parti avevanoconvenuto che la [OSCURATO:PERSONA] car si impegnava a non aprire o gestireun’altra autoscuola nel Comune per i successivi dieci anni e questoimpegno aveva trovato corrispettivo nel maggior prezzo di euro180.000,00 stabilito con la seconda scrittura, perché i contraenti eranoconsapevoli, all’epoca dell’accordo, del numero contingentato, inrapporto al territorio e al numero di abitanti, di autorizzazioniall’apertura di nuova autoscuola.Ric. 2020 n. 9616 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -6-Numero registro generale 9616/2020Numero sezionale 578/2025Numero di raccolta generale 10373/2026Data pubblicazione 20/04/2026Pertanto, per statuire sulla domanda di risoluzione per eccessivaonerosità sopravvenuta della prestazione e per controllare lapermanenza dell’equilibrio del sinallagma, la Corte d’appello avrebbedovuto ancor prima interpretare la volontà contrattuale e lagiustificazione corrispettiva del prezzo più elevato stabilito con laseconda scrittura, senza ignorare, né tanto meno liquidare con la noncedibilità della licenza, le espressioni utilizzate dalle parti quali«l’importo totale della cessione della licenza di autoscuola».Secondo quanto chiarito da questa Corte, infatti, le espressionicon le quali, nei negozi relativi alla cessione di aziende, si dichiari cheil titolare attuale si impegna a cedere o cede le relative licenzecommerciali e autorizzazioni amministrative, in genere, vanno intesenel senso più limitato, avente piena efficacia giuridica, dell'assunzionedi un obbligo, da parte del cedente, a rinunciare alle licenze a luiintestate e a non opporsi alla concessione di una nuova licenza alcessionario, e ciò perché tale patto non viola il principio dellapersonalità ed intrasmissibilità delle autorizzazioni amministrative, maè anzi diretto ad assicurarne l'osservanza; nell'ottica della volontàcontrattuale espressa dalle parti, la previsione dell'obbligo diretrocessione delle «licenze» avrebbe anche potuto essere intesa nongià come manifestazione di un consenso volto a un effetto giuridicoimpedito dalla normativa pubblicistica, ma come espressionedell’assunzione di un obbligo, da parte della cedente a non ostacolarela concessione di una nuova licenza al cessionario (cfr. Cass. Sez. 3, n.3394 del 3/6/1982; Cass. Sez. 2, n. 10992 del 03/11/1998).Nella sentenza impugnata la Corte d’appello ha ignorato questoprincipio.Eppure, in fatto, era accaduto che, tra la stipula delle duescritture di cessione, con la determinazione del prezzo e l’invito allaRic. 2020 n. 9616 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -7-Numero registro generale 9616/2020Numero sezionale 578/2025Numero di raccolta generale 10373/2026Data pubblicazione 20/04/2026stipula del definitivo formulato da [OSCURATO:PERSONA], per decreto-legge, (eperciò, come sottolineato nella sentenza di primo grado, in viad’urgenza) (v. sentenza Corte d’appello, pag. 3, ultimo capoverso),l’attività di autoscuola era stata liberalizzata, sicché era venuta menola limitazione del loro numero in relazione alla quantità di abitanti perterritorio.L’art. 123 del nuovo Codice della strada prevedeva e disciplinava,infatti, prima della modifica operata dall’art. 10 del d.l. n. 7 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], convertito in legge n. 40 del 2/4/2007, l’autorizzazioneall’esercizio delle autoscuole; di contro, il comma 5 dell’art. 335 deld.P.R. n. 495 del 16/12/1992, recante il «regolamento di esecuzione edi attuazione del nuovo codice della strada», prevedeva al comma 2che, nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolouniversale o a titolo particolare, l'avente causa fosse tenuto arichiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzionedi quella del trasferente che, contestualmente alla revoca diquest'ultima, avrebbe dovuto essere rilasciata previo accertamento nelrichiedente dei prescritti requisiti: la norma disciplinava proprio l’ipotesidella cessione di azienda inerente lo svolgimento di attività dieducazione stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicolia motore ed era correlata alla previsione, nel d.m. n. 317 del17/05/1995, all’art. 1, della «limitazione numerica delle autoscuole».In particolare, dopo aver previsto al comma 1 che «le autoscuolepossano svolgere, oltre all'attività di insegnamento alla guida, cosìcome previsto all'art. 335 del regolamento di esecuzione del codicedella strada, anche tutte quelle pratiche necessarie per ilconseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti edei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale,comprese le relative certificazioni, nonché tutte le altre praticheRic. 2020 n. 9616 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -8-Numero registro generale 9616/2020Numero sezionale 578/2025Numero di raccolta generale 10373/2026Data pubblicazione 20/04/2026relative alle patenti di guida, come previsto agli articoli 6, 7 e 8 dellalegge 8 agosto 1991, n. 264», l’articolo 1 stabiliva, ai successivi commi3, 4, 5, 6 e 7 che «le nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività diautoscuola possono essere rilasciate a condizione di rispettare ilrapporto di un'autoscuola ogni 15.000 abitanti residenti nel comune,anche in comuni che abbiano almeno 8.000 abitanti, purché la piùvicina autoscuola disti non meno di 10 chilometri; nelle province in cuil'indice della motorizzazione (abitanti/veicoli) è superiore del 10%all'indice nazionale desunto dai dati Istat, le autorizzazioni per l'attivitàdi autoscuola sono consentite in comuni che abbiano almeno 12.000abitanti»; assegnava, quindi, alle Province il compito di conseguire unaredistribuzione territoriale ottimale delle autoscuole esistenti, diprovvedere alla vigilanza sul rispetto di queste proporzioni e,eventualmente, di procedere ad aggregazioni di comuni limitrofi perbacini territoriali omogenei.Nel gennaio 2007, tuttavia, in pendenza di accordo preliminare,fu adottato il d.l. n. 7/2007, convertito in legge 40/2007, recante«misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione dellaconcorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuoveimprese», dettate allo scopo di garantire la libertà di concorrenzasecondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e ilcorretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurareai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto diprodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principiocomunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Con l’art. 10comma 5 di questo decreto, in particolare, l'attività di autoscuola fuliberalizzata, nel senso che non sarebbe più stata soggetta ad unnumero contingentato di autorizzazioni, ma alla sola dichiarazione diRic. 2020 n. 9616 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -9-Numero registro generale 9616/2020Numero sezionale 578/2025Numero di raccolta generale 10373/2026Data pubblicazione 20/04/2026inizio attività da presentare all'amministrazione provincialeterritorialmente competente, fatto salvo soltanto il rispetto dei requisitimorali e professionali, della capacità finanziaria e degli standardtecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa.In conseguenza, l’art. 1 del d.m. n. 317 del 17/05/1995 fusoppresso e nell'art. 123 del codice della strada l’«autorizzazione» fusostituita dalla «dichiarazione di inizio attività».In questo senso, la Corte avrebbe dovuto allora interpretareunitariamente il contratto preliminare di cessione del 4/12/2006 e lascrittura privata allegata per stabilire se la modifica normativa delgennaio 2007, intervenuta nella sua pendenza, avesse inciso, comeadottata in via d’urgenza, sulla permanenza dell’equilibrio contrattualevoluto dalle parti.In diritto, questa Corte ha puntualizzato che la risoluzione pereccessiva onerosità sopravvenuta è ipotizzabile anche per il contrattopreliminare perché quest’ultimo ben può ricondursi allo schema e almeccanismo del contratto ad esecuzione differita in considerazionedella sua prevista coercibilità e della sua imprescindibile connessionecon il contratto definitivo con cui concorre a realizzare la fattispecietraslativa: in tal senso, la relativa valutazione della sopravvenienzadell’alterazione del sinallagma non può prescindere dallaconsiderazione e valutazione del regolamento fissato perl'adempimento delle prestazioni corrispettive nel contratto definitivo(cfr. Cass. Sez. 2, n. 167 del 20/01/1976; Cass. Sez. 2, n. 2615 del27/04/1982; Cass. Sez. 2, n. 4554 del 31/10/1989).Per poter determinare, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., larisoluzione del contratto, l'eccessiva onerosità sopravvenuta dellaprestazione richiede quindi l'incidenza sul sinallagma contrattuale dieventi che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale eRic. 2020 n. 9616 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -10-Numero registro generale 9616/2020Numero sezionale 578/2025Numero di raccolta generale 10373/2026Data pubblicazione 20/04/2026che si caratterizzano per la loro straordinarietà, connotato di naturaoggettiva che qualifica un evento in base all'apprezzamento dielementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili dimisurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative,classificazioni quanto meno di carattere statistico), oltre che per la loroimprevedibilità, che ha fondamento soggettivo, in quanto fa riferimentoalla fenomenologia della conoscenza (cfr. Cass. Sez. 2 n. 27152 del22/09/2023).La Corte d’appello ha del tutto omesso la effettiva ricostruzionedella volontà delle parti e la successiva indagine sulla prospettataalterazione del sinallagma, invece necessaria allo scrutinio delladomanda principale di risoluzione per eccessiva onerositàsopravvenuta e, in conseguenza, della contrapposta domandariconvenzionale del diritto a ritenere la caparra.2.

Il ricorso è, perciò, accolto e la sentenza impugnata deveessere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, perché provveda al riesame delle contrappostedomande in applicazione dei principi e dei rilievi suesposti.Statuendo in rinvio, la Corte d’appello regolerà anche le spese dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per lespese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 19 febbraio 2025.La PresidenteMilena FalaschiRic. 2020 n. 9616 sez.

S2 - ud. 19-2-2020 -11-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viaSalaria 162, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alcontroricorso, con indicazione degli indirizzi pec;- controricorrente -Numero registro generale 9616/2020Numero sezionale 578/2025Numero di raccolta generale 10373/2026Data pubblicazione 20/04/2026avverso la sentenza n. 5518/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA,pubblicata in data 11/9/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del //2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale diLatina, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]),esponendo che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva stipulato con la convenutaun contratto preliminare di cessione di ramo d’azienda, avente adoggetto l’attività di autoscuola autorizzata alla cedente dal Comune diMinturno; in particolare, era stata convenuta la cessione dell’aziendaal prezzo di euro 60.000, ma, con una contestuale scrittura privata, erastato invece determinato il valore effettivo della compravendita in euro180.000 perché il numero di autorizzazioni all’apertura di scuole guidaera contingentato e la [OSCURATO:PERSONA] cedente si era impegnata a nonavviare un’altra autoscuola nello stesso Comune; erano state stabilite,altresì, le date dei pagamenti parziali da effettuarsi in acconto delprezzo, tutti regolarmente eseguiti alle scadenze; alla data del31/12/2006, per comune accordo delle parti, non era ancora statosottoscritto nessun contratto definitivo.Era accaduto, però, che in pendenza di preliminare, i servizi diautoscuola, prima contingentati sul territorio, erano stati liberalizzaticon il d.l. n. 7 del 31/1/07, convertito in l. n. 40/2007 e, inconseguenza, era sopravvenuta una alterazione del sinallagma e ilprezzo pattuito risultava eccessivo, perché aveva perso valoreeconomico l’impegno della cedente [OSCURATO:PERSONA] a non avviare altraautoscuola, per cui oggetto del contratto era divenuto unicamente ilmateriale didattico relativo all’attività.Ric. 2020 n. 9616 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -2-Numero registro generale 9616/2020Numero sezionale 578/2025Numero di raccolta generale 10373/2026Data pubblicazione 20/04/2026Convocato, quindi, innanzi al notaio per la stipula del definitivoin data 16/3/07, Tomao aveva allora rappresentato l’intervenutomutamento dell’oggetto e si era opposto alla conclusione del contrattodefinitivo; in data 4/4/2007, la società cedente lo aveva tuttavianuovamente invitato alla stipula, avvertendolo che, in caso di rifiuto, ilcontratto si sarebbe risolto, con suo diritto a trattenere le sommecorrisposte, pari ad euro 60.000, a titolo di caparra e risarcimento deidanni.Tutto ciò esposto, Tomao chiese fosse dichiarata la risoluzionedel contratto preliminare per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art.1467 cod. civ., con conseguente condanna della società allarestituzione della somma di euro 60.000,00 da lui versata in caparra eacconto, oltre interessi e rivalutazione o, in via subordinata, quantomeno l’acconto del prezzo.2. Costituendosi, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. chiese inriconvenzionale di accertare l’inadempimento di Tomao e il suo dirittoalla ritenzione dell’intera somma percepita, nonché l’esecuzione delpreliminare in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., con conseguentecondanna dell’attore al pagamento della residua somma di 120.000,00euro; in via subordinata, chiese la condanna dell’attore al risarcimentodei danni, quantificandoli in euro 150.000,00, o, in ulteriore subordine,il diritto a trattenere la caparra.3. Con sentenza n. 109/2018, il Tribunale di Latina accolse ladomanda di risoluzione del contratto di cessione di azienda,individuando quale principale oggetto della cessione, in riferimentoall’impegno di [OSCURATO:PERSONA] di non avviare altra scuola guida nello stessoterritorio, l’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’autoscuola,alla quale le parti avevano attribuito «un prezzo che teneva conto dellalimitazione numerica delle autoscuole e della impossibilità di esercitareRic. 2020 n. 9616 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -3-Numero registro generale 9616/2020Numero sezionale 578/2025Numero di raccolta generale 10373/2026Data pubblicazione 20/04/2026liberalmente la relativa attività» e che, pertanto, lo ius superveniensaveva alterato il sinallagma, privando la prestazione della cedente dellamaggior parte del suo valore. All’accoglimento della domanda seguì lacondanna della convenuta alla restituzione della somma di euro60.000,00, oltre interessi e il rigetto della domanda riconvenzionale.4. Con sentenza n. 5519-2019, la Corte d’appello di Roma, inparziale accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] e in riformadell’impugnata sentenza, ha rigettato la domanda principale dirisoluzione del contratto preliminare per eccessiva onerositàsopravvenuta, ritenendo che «oggetto del trasferimento,contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non poteva esserel’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’autoscuola» perchébene non cedibile e, perciò, non ricompreso, secondo l’interpretazionedi questa Corte di legittimità, nell’azienda; quindi, in accoglimento delladomanda riconvenzionale spiegata in primo grado dall’appellante,ritenuto l’inadempimento dell’appellato per avere rifiutato, senzagiustificazione, di addivenire alla stipula del contratto definitivo, hadichiarato legittima la ritenzione della somma di euro 20.000,00 a titolodi caparra e ha condannato la società alla restituzione della sola sommadi euro 40.000,00 ricevuta a titolo di acconto, in conseguenza delloscioglimento del rapporto, oltre interessi legali.6. Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi a cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del co. 1dell’art 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione e lafalsa applicazione degli artt. 1362, 2555 e 1385 cod. civ., per avere laCorte territoriale interpretato erroneamente il contratto oggetto diRic. 2020 n. 9616 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -4-Numero registro generale 9616/2020Numero sezionale 578/2025Numero di raccolta generale 10373/2026Data pubblicazione 20/04/2026giudizio, presupponendo una scorporazione tra la cessionedell’autorizzazione e la cessione dell’azienda, con conseguenteimpropria limitazione dell’oggetto del contratto, in spregio ai canonilegali di ermeneutica contrattuale. Dalla valutazione unitaria delcompromesso di cessione e della allegata scrittura privata risulterebbe,invece, che l’oggetto del rapporto negoziale sia stato proprio lacessione del ramo d’azienda nel suo insieme, in quanto strumentogiuridico indispensabile e consapevolmente utilizzato dalle parti perrealizzare il solo ed esclusivo fine del trasferimento del dirittoall’esercizio dell’autoscuola, all’epoca autorizzato in numero limitato sulterritorio; in tal senso questo diritto a chiedere la licenza sarebbe statounico bene di valore idoneo a giustificare l’ingente investimentoeconomico del cessionario. Da questa premessa discenderebbe anchela violazione dell’art 1385 cod. civ., per avere la Corte territorialeritenuto legittima la ritenzione della caparra in virtù della intervenutarisoluzione del contratto preliminare per inadempimento colpevole delricorrente, senza tuttavia confrontarsi con la causa impeditivasopravvenuta, costituita dalla modifica della normativa in materia.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del co.1 dell’art 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato il vizio diomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, individuato nell’intervenuta liberalizzazionedelle autoscuole per effetto del mutamento legislativo della materia,invece dirimente al fine di individuare sia lo squilibrio sopravvenuto delcontratto sia il difetto di imputabilità dell’inadempimento in capo alricorrente.3. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente percontinuità di argomentazione, sono fondati.Ric. 2020 n. 9616 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -5-Numero registro generale 9616/2020Numero sezionale 578/2025Numero di raccolta generale 10373/2026Data pubblicazione 20/04/2026La Corte d’appello ha riformato la sentenza di primo grado cheaveva accolto la domanda di risoluzione per eccessiva onerositàsopravvenuta del preliminare, ritenendo che «oggetto deltrasferimento, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nonpoteva essere l’autorizzazione amministrativa all’eserciziodell’autoscuola, bensì l’intera azienda», perché «le autorizzazioniamministrative all’esercizio di un’attività di impresa, avendo caratterepersonale, non sono riconducibili tra i beni che compongono l’azienda»;a sostegno, ha invocato la sentenza di questa Corte n. 22112/2006,avente ad oggetto la cessione di un’azienda relativa a una attività diristorazione, oltre alla sentenza n. 2240/2004, concernentel’autorizzazione all’esercizio dell’attività di parrucchiere, nonché infinela sentenza n. 7860/1994, concernente una licenza di eserciziopubblico di vendita e consumo degli alimenti e bevande.Su questa premessa, la Corte d’appello ha quindi ritenutoingiustificato il rifiuto di Tomao di addivenire alla stipula del definitivo,rigettando la sua domanda di risoluzione del contratto per eccessivaonerosità sopravvenuta e accogliendo, viceversa, la domanda di ConsulCar di ritenzione della caparra, interpretandola come conseguenteall’esercizio giustificato del recesso.Invero, come si evince dalla stessa narrazione dei fatti di giudiziocontenuta nella sentenza qui impugnata (pag. 2 e 3), le parti avevanoconvenuto che la [OSCURATO:PERSONA] car si impegnava a non aprire o gestireun’altra autoscuola nel Comune per i successivi dieci anni e questoimpegno aveva trovato corrispettivo nel maggior prezzo di euro180.000,00 stabilito con la seconda scrittura, perché i contraenti eranoconsapevoli, all’epoca dell’accordo, del numero contingentato, inrapporto al territorio e al numero di abitanti, di autorizzazioniall’apertura di nuova autoscuola.Ric. 2020 n. 9616 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -6-Numero registro generale 9616/2020Numero sezionale 578/2025Numero di raccolta generale 10373/2026Data pubblicazione 20/04/2026Pertanto, per statuire sulla domanda di risoluzione per eccessivaonerosità sopravvenuta della prestazione e per controllare lapermanenza dell’equilibrio del sinallagma, la Corte d’appello avrebbedovuto ancor prima interpretare la volontà contrattuale e lagiustificazione corrispettiva del prezzo più elevato stabilito con laseconda scrittura, senza ignorare, né tanto meno liquidare con la noncedibilità della licenza, le espressioni utilizzate dalle parti quali«l’importo totale della cessione della licenza di autoscuola».Secondo quanto chiarito da questa Corte, infatti, le espressionicon le quali, nei negozi relativi alla cessione di aziende, si dichiari cheil titolare attuale si impegna a cedere o cede le relative licenzecommerciali e autorizzazioni amministrative, in genere, vanno intesenel senso più limitato, avente piena efficacia giuridica, dell'assunzionedi un obbligo, da parte del cedente, a rinunciare alle licenze a luiintestate e a non opporsi alla concessione di una nuova licenza alcessionario, e ciò perché tale patto non viola il principio dellapersonalità ed intrasmissibilità delle autorizzazioni amministrative, maè anzi diretto ad assicurarne l'osservanza; nell'ottica della volontàcontrattuale espressa dalle parti, la previsione dell'obbligo diretrocessione delle «licenze» avrebbe anche potuto essere intesa nongià come manifestazione di un consenso volto a un effetto giuridicoimpedito dalla normativa pubblicistica, ma come espressionedell’assunzione di un obbligo, da parte della cedente a non ostacolarela concessione di una nuova licenza al cessionario (cfr. Cass. Sez. 3, n.3394 del 3/6/1982; Cass. Sez. 2, n. 10992 del 03/11/1998).Nella sentenza impugnata la Corte d’appello ha ignorato questoprincipio.Eppure, in fatto, era accaduto che, tra la stipula delle duescritture di cessione, con la determinazione del prezzo e l’invito allaRic. 2020 n. 9616 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -7-Numero registro generale 9616/2020Numero sezionale 578/2025Numero di raccolta generale 10373/2026Data pubblicazione 20/04/2026stipula del definitivo formulato da [OSCURATO:PERSONA], per decreto-legge, (eperciò, come sottolineato nella sentenza di primo grado, in viad’urgenza) (v. sentenza Corte d’appello, pag. 3, ultimo capoverso),l’attività di autoscuola era stata liberalizzata, sicché era venuta menola limitazione del loro numero in relazione alla quantità di abitanti perterritorio.L’art. 123 del nuovo Codice della strada prevedeva e disciplinava,infatti, prima della modifica operata dall’art. 10 del d.l. n. 7 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], convertito in legge n. 40 del 2/4/2007, l’autorizzazioneall’esercizio delle autoscuole; di contro, il comma 5 dell’art. 335 deld.P.R. n. 495 del 16/12/1992, recante il «regolamento di esecuzione edi attuazione del nuovo codice della strada», prevedeva al comma 2che, nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolouniversale o a titolo particolare, l'avente causa fosse tenuto arichiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzionedi quella del trasferente che, contestualmente alla revoca diquest'ultima, avrebbe dovuto essere rilasciata previo accertamento nelrichiedente dei prescritti requisiti: la norma disciplinava proprio l’ipotesidella cessione di azienda inerente lo svolgimento di attività dieducazione stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicolia motore ed era correlata alla previsione, nel d.m. n. 317 del17/05/1995, all’art. 1, della «limitazione numerica delle autoscuole».In particolare, dopo aver previsto al comma 1 che «le autoscuolepossano svolgere, oltre all'attività di insegnamento alla guida, cosìcome previsto all'art. 335 del regolamento di esecuzione del codicedella strada, anche tutte quelle pratiche necessarie per ilconseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti edei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale,comprese le relative certificazioni, nonché tutte le altre praticheRic. 2020 n. 9616 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -8-Numero registro generale 9616/2020Numero sezionale 578/2025Numero di raccolta generale 10373/2026Data pubblicazione 20/04/2026relative alle patenti di guida, come previsto agli articoli 6, 7 e 8 dellalegge 8 agosto 1991, n. 264», l’articolo 1 stabiliva, ai successivi commi3, 4, 5, 6 e 7 che «le nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività diautoscuola possono essere rilasciate a condizione di rispettare ilrapporto di un'autoscuola ogni 15.000 abitanti residenti nel comune,anche in comuni che abbiano almeno 8.000 abitanti, purché la piùvicina autoscuola disti non meno di 10 chilometri; nelle province in cuil'indice della motorizzazione (abitanti/veicoli) è superiore del 10%all'indice nazionale desunto dai dati Istat, le autorizzazioni per l'attivitàdi autoscuola sono consentite in comuni che abbiano almeno 12.000abitanti»; assegnava, quindi, alle Province il compito di conseguire unaredistribuzione territoriale ottimale delle autoscuole esistenti, diprovvedere alla vigilanza sul rispetto di queste proporzioni e,eventualmente, di procedere ad aggregazioni di comuni limitrofi perbacini territoriali omogenei.Nel gennaio 2007, tuttavia, in pendenza di accordo preliminare,fu adottato il d.l. n. 7/2007, convertito in legge 40/2007, recante«misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione dellaconcorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuoveimprese», dettate allo scopo di garantire la libertà di concorrenzasecondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e ilcorretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurareai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto diprodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principiocomunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Con l’art. 10comma 5 di questo decreto, in particolare, l'attività di autoscuola fuliberalizzata, nel senso che non sarebbe più stata soggetta ad unnumero contingentato di autorizzazioni, ma alla sola dichiarazione diRic. 2020 n. 9616 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -9-Numero registro generale 9616/2020Numero sezionale 578/2025Numero di raccolta generale 10373/2026Data pubblicazione 20/04/2026inizio attività da presentare all'amministrazione provincialeterritorialmente competente, fatto salvo soltanto il rispetto dei requisitimorali e professionali, della capacità finanziaria e degli standardtecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa.In conseguenza, l’art. 1 del d.m. n. 317 del 17/05/1995 fusoppresso e nell'art. 123 del codice della strada l’«autorizzazione» fusostituita dalla «dichiarazione di inizio attività».In questo senso, la Corte avrebbe dovuto allora interpretareunitariamente il contratto preliminare di cessione del 4/12/2006 e lascrittura privata allegata per stabilire se la modifica normativa delgennaio 2007, intervenuta nella sua pendenza, avesse inciso, comeadottata in via d’urgenza, sulla permanenza dell’equilibrio contrattualevoluto dalle parti.In diritto, questa Corte ha puntualizzato che la risoluzione pereccessiva onerosità sopravvenuta è ipotizzabile anche per il contrattopreliminare perché quest’ultimo ben può ricondursi allo schema e almeccanismo del contratto ad esecuzione differita in considerazionedella sua prevista coercibilità e della sua imprescindibile connessionecon il contratto definitivo con cui concorre a realizzare la fattispecietraslativa: in tal senso, la relativa valutazione della sopravvenienzadell’alterazione del sinallagma non può prescindere dallaconsiderazione e valutazione del regolamento fissato perl'adempimento delle prestazioni corrispettive nel contratto definitivo(cfr. Cass. Sez. 2, n. 167 del 20/01/1976; Cass. Sez. 2, n. 2615 del27/04/1982; Cass. Sez. 2, n. 4554 del 31/10/1989).Per poter determinare, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., larisoluzione del contratto, l'eccessiva onerosità sopravvenuta dellaprestazione richiede quindi l'incidenza sul sinallagma contrattuale dieventi che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale eRic. 2020 n. 9616 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -10-Numero registro generale 9616/2020Numero sezionale 578/2025Numero di raccolta generale 10373/2026Data pubblicazione 20/04/2026che si caratterizzano per la loro straordinarietà, connotato di naturaoggettiva che qualifica un evento in base all'apprezzamento dielementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili dimisurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative,classificazioni quanto meno di carattere statistico), oltre che per la loroimprevedibilità, che ha fondamento soggettivo, in quanto fa riferimentoalla fenomenologia della conoscenza (cfr. Cass. Sez. 2 n. 27152 del22/09/2023).La Corte d’appello ha del tutto omesso la effettiva ricostruzionedella volontà delle parti e la successiva indagine sulla prospettataalterazione del sinallagma, invece necessaria allo scrutinio delladomanda principale di risoluzione per eccessiva onerositàsopravvenuta e, in conseguenza, della contrapposta domandariconvenzionale del diritto a ritenere la caparra.2. Il ricorso è, perciò, accolto e la sentenza impugnata deveessere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, perché provveda al riesame delle contrappostedomande in applicazione dei principi e dei rilievi suesposti.Statuendo in rinvio, la Corte d’appello regolerà anche le spese dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per lespese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 19 febbraio 2025.La PresidenteMilena FalaschiRic. 2020 n. 9616 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -11-
Sentenza Cassazione n. 10373/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris