Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16526/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 7344/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 8252/ 51 / 20 1 5 , depositata il 18. 09.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello propost o da ll’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenz a della CTP di Caserta , con l a qual e era stat o accolto il ricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] avve rso due Oggetto: Tributi–Avviso di accertamento avvisi di accertamento, per imposte dirette e IVA , relativ i, rispettivamente,agli anni 200 7 e 200 8 ; -dalla sentenza impugnata si evince, per quanto qui interessa, che : - l’Agenzia delle e ntrate aveva rideterminato , con accertamento sintetico(cd. redditometro), il reddito del contribuente sulla scorta di un PVC della Guardia di Finanza, che evidenziava il possesso di beni – indice di una maggiore capacità contributiva; - a seguito del parziale accoglimento delle ded uzioni presentate dal contribuente, l’Agenzia aveva emesso dei provvedimenti di autotutela parziale con riduzione del reddito accertato; - il primo giudice aveva annullato gli avvisi di accertamento impugnati, ritenendo correttamente che eventuali contestazioni si sarebbero potute proporre avverso i successivi atti in rettifica, essendo l’oggetto del giudizio limitato alla sola cognizione degli originari atti impositivi , mentre quelli emessi in autotutela costituivano atti tributari dotati di una propria autonomia giuridica e, dunque, autonomamente impugnabili, sia per vizi formali che di merito propri, in quanto destinati a produrre effetti distinti rispetti a quelli riguardanti gli accertamenti originari; - di conseguenza, gli avvisi di accertamento originari non erano più efficaci per espressa volontà dell’Ufficio che con l’atto di appello non aveva formulato, peraltro, censure di merito alla sentenza di primo grado; -l ’Agenzia delle e ntrate impu gnava la sentenza della CTR con ricors o per cassazione, affidato aquattro motivi ; -[OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimato. [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o la ricorrent e denuncia la violazione de ll’art. 2 - quater, comma 1-quinquies d.l. n. 564 del 1994, convertito in l. n. 656 del 1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che gli atti emessi in autotutela dall’Amministrazione finanziaria, modificativi degli avvisi di accertamento impugnati, fossero autonomamente impugnabili; -con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata perviolazione dell’art. 36, comma 2, n. 4) del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., contenendo la stessa una motivazione apparente e illogica, laddove ritiene autonomamente impugnabili gli atti modificativi emessi in autotutela; - con il terzo motivo, deduce l ’omessa considerazion e di fatti decisivi e oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di considerare che gli atti emessi in autotutela non erano nuovi atti sostitutivi, ma un’integrazione in senso limitativo di quelli preesistenti, ancora validi ed efficaci, tanto che lo stesso contribuente li aveva menzionati nel ricorso, considerandoli insufficienti, e per non avere esaminato le censure riguardanti la decisione assunta dal primo giudice sul merito della pretesa; - con il quarto motivo, lamenta l a violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia in relazione alle censure con le quali è stata contestata la decisione di primo gradosul merito della pretesa; -il primo motivo è fondato; - questo Collego intende dare continuità all’orientamento di questa Corte, secondo il quale "in tema di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa" ( ex multis , Cass. 7511 del 20 16 e n. 25673del 2016); - si tratta di un’interpretazione pienamente condivisibile, non potendosi ritenere che qualsiasi modificazione quantitativa della pretesa fiscale, i ndicata nell’originario atto impositivo , debba ritenersi necessariamente modificativadegli elementi strutturali su cui si fonda l’accertamento, soprattutto quando si sia limitata a ridurre il credito fiscale, salvo che anche in questo caso le modificazioni apportate a detta pretesa introducano elementi innovativi, idonei a modificare il fondamento del rapporto giuridico d’imposta, circoscritto con il primo atto sostituito (Cass. n. 39808 del 2021); - il giudice di appello non si è attenuto a dett i princip i omettendo di verificare se il provvedimento emesso in autotutela avesse comportato solo la riduzione del credito o rappresentasse la contestazione di una nuova pretesa; -da un lato, infatti, la CTR ha omesso di verificare se provvedimento sostitutivo si fosse semplicemente limitato a ridurre la pretesa e , dall’altro, ha ritenuto, in contraddizione con i principi sopra richiamati, che gli atti successivi avessero comportato l’inefficacia degli avvisi originari; - a seguito dell’accoglimento del primo mot ivo rimane assorbito l’esame degli altri; - la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione a l motiv o accolto, con rinvio per nuovo esame alla C orte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivodi ricorso, assorbiti gli altri ; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 7344/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 8252/ 51 / 20 1 5 , depositata il 18. 09.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello propost o da ll’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenz a della CTP di Caserta , con l a qual e era stat o accolto il ricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] avve rso due Oggetto: Tributi–Avviso di accertamento avvisi di accertamento, per imposte dirette e IVA , relativ i, rispettivamente,agli anni 200 7 e 200 8 ; -dalla sentenza impugnata si evince, per quanto qui interessa, che : - l’Agenzia delle e ntrate aveva rideterminato , con accertamento sintetico(cd. redditometro), il reddito del contribuente sulla scorta di un PVC della Guardia di Finanza, che evidenziava il possesso di beni – indice di una maggiore capacità contributiva; - a seguito del parziale accoglimento delle ded uzioni presentate dal contribuente, l’Agenzia aveva emesso dei provvedimenti di autotutela parziale con riduzione del reddito accertato; - il primo giudice aveva annullato gli avvisi di accertamento impugnati, ritenendo correttamente che eventuali contestazioni si sarebbero potute proporre avverso i successivi atti in rettifica, essendo l’oggetto del giudizio limitato alla sola cognizione degli originari atti impositivi , mentre quelli emessi in autotutela costituivano atti tributari dotati di una propria autonomia giuridica e, dunque, autonomamente impugnabili, sia per vizi formali che di merito propri, in quanto destinati a produrre effetti distinti rispetti a quelli riguardanti gli accertamenti originari; - di conseguenza, gli avvisi di accertamento originari non erano più efficaci per espressa volontà dell’Ufficio che con l’atto di appello non aveva formulato, peraltro, censure di merito alla sentenza di primo grado; -l ’Agenzia delle e ntrate impu gnava la sentenza della CTR con ricors o per cassazione, affidato aquattro motivi ; -[OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimato. [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o la ricorrent e denuncia la violazione de ll’art. 2 - quater, comma 1-quinquies d.l. n. 564 del 1994, convertito in l. n. 656 del 1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che gli atti emessi in autotutela dall’Amministrazione finanziaria, modificativi degli avvisi di accertamento impugnati, fossero autonomamente impugnabili; -con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata perviolazione dell’art. 36, comma 2, n. 4) del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., contenendo la stessa una motivazione apparente e illogica, laddove ritiene autonomamente impugnabili gli atti modificativi emessi in autotutela; - con il terzo motivo, deduce l ’omessa considerazion e di fatti decisivi e oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di considerare che gli atti emessi in autotutela non erano nuovi atti sostitutivi, ma un’integrazione in senso limitativo di quelli preesistenti, ancora validi ed efficaci, tanto che lo stesso contribuente li aveva menzionati nel ricorso, considerandoli insufficienti, e per non avere esaminato le censure riguardanti la decisione assunta dal primo giudice sul merito della pretesa; - con il quarto motivo, lamenta l a violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia in relazione alle censure con le quali è stata contestata la decisione di primo gradosul merito della pretesa; -il primo motivo è fondato; - questo Collego intende dare continuità all’orientamento di questa Corte, secondo il quale "in tema di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa" ( ex multis , Cass. 7511 del 20 16 e n. 25673del 2016); - si tratta di un’interpretazione pienamente condivisibile, non potendosi ritenere che qualsiasi modificazione quantitativa della pretesa fiscale, i ndicata nell’originario atto impositivo , debba ritenersi necessariamente modificativadegli elementi strutturali su cui si fonda l’accertamento, soprattutto quando si sia limitata a ridurre il credito fiscale, salvo che anche in questo caso le modificazioni apportate a detta pretesa introducano elementi innovativi, idonei a modificare il fondamento del rapporto giuridico d’imposta, circoscritto con il primo atto sostituito (Cass. n. 39808 del 2021); - il giudice di appello non si è attenuto a dett i princip i omettendo di verificare se il provvedimento emesso in autotutela avesse comportato solo la riduzione del credito o rappresentasse la contestazione di una nuova pretesa; -da un lato, infatti, la CTR ha omesso di verificare se provvedimento sostitutivo si fosse semplicemente limitato a ridurre la pretesa e , dall’altro, ha ritenuto, in contraddizione con i principi sopra richiamati, che gli atti successivi avessero comportato l’inefficacia degli avvisi originari; - a seguito dell’accoglimento del primo mot ivo rimane assorbito l’esame degli altri; - la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione a l motiv o accolto, con rinvio per nuovo esame alla C orte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivodi ricorso, assorbiti gli altri ; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del p
Sentenza Cassazione n. 16526/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris