CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23204/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di sorveglianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Romaha rigettato il reclamo avverso il rigetto pronunciato dal Magistrato disorveglianza di Roma, reso in data 11 giugno 2025, relativamente all'istanza dipermesso premio formulata nell'interesse del detenuto in esecuzione della penadi cui al provvedimento della Procura generale di [OSCURATO:PERSONA] n. 2023/551.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a un unico motivo (violazione dell’art. 30 ter Ord. pen. e 16 nonies,comma 4, legge n. 8 del 1991, con vizio di motivazione) è inammissibile perchériproduttivo del reclamo e perché manifestamente infondato.Rilevato, infatti, che il lamentato vizio di motivazione non risulta in base allalettura del provvedimento impugnato che ha valorizzato la acclarata insofferenzaalle regole, le gravi violazioni di prescrizioni, l'intervenuta applicazione disanzioni disciplinari, nonché il contenuto della relazione di sintesi che comunquevalorizza l'impulsività del detenuto.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]