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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41853/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto in merito alla rilevanza penale del fatto che la Corte si è che uniformata al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custod ia le; ritenutgadeguatamente motivata anche la valutazione della gravità del fatto, con riguardo ai due profili dedotti attinenti l'art. 131-bis c.p. e l'art. 62 bis c.p., per la ravvisata e ritenuta pretestuosità delle giustificazioni rese dall'imputato sulle ragioni ed i motivi della violazione; ritenuto in ordine alla mancata ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova che il motivo dedotto è inammissibile perché manifestamente infondato, considerato che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 dep. 2016, Matera, Rv. 266256). ritenuto che la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ex art. 168 bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva circa l'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di recupero, che sia il Tribunale che la Corte di appello hanno escluso in radice, valorizzando come indice negativo la capacità criminale, in linea con l'applicazione della recidiva, anch'essa adeguatamente motivata; ritenuto che la medesima genericità connota anche i rilevi difensivi esposti nella memoria di replica depositata dal ricorrente che reitera sostanzialmente gli stessi argomenti, mentre con riguardo alla diversa questione della estinzione degli effetti penali per esito positivo dell'affidamento in prova, si rileva che detta violazione non era stata dedotta in appello e non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione; da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto in merito alla rilevanza penale del fatto che la Corte si è che uniformata al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custod ia le; ritenutgadeguatamente motivata anche la valutazione della gravità del fatto, con riguardo ai due profili dedotti attinenti l'art. 131-bis c.p. e l'art. 62 bis c.p., per la ravvisata e ritenuta pretestuosità delle giustificazioni rese dall'imputato sulle ragioni ed i motivi della violazione; ritenuto in ordine alla mancata ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova che il motivo dedotto è inammissibile perché manifestamente infondato, considerato che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 dep. 2016, Matera, Rv. 266256). ritenuto che la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ex art. 168 bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva circa l'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di recupero, che sia il Tribunale che la Corte di appello hanno escluso in radice, valorizzando come indice negativo la capacità criminale, in linea con l'applicazione della recidiva, anch'essa adeguatamente motivata; ritenuto che la medesima genericità connota anche i rilevi difensivi esposti nella memoria di replica depositata dal ricorrente che reitera sostanzialmente gli stessi argomenti, mentre con riguardo alla diversa questione della estinzione degli effetti penali per esito positivo dell'affidamento in prova, si rileva che detta violazione non era stata dedotta in appello e non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione; da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle
Sentenza Cassazione n. 41853/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris