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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 34624/2023

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EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze DEL 13/10/2022, deliberata ex art. 23-bis

I. n. 176 del 2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di truffa.

1. Al riguardo, deduce:

1.1. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 640 e 61 n. 7 cod. pen. 1.2. mancata assunzione di una prova decisiva;

1.3. vizio di motivazione in punto di dolo, sul fatto criminoso, sul diniego istruttorio e sulla mancata valutazione della remissione di querela.

2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sul rilievo della tardività e manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente rilievo determinato dalla tardività della sua proposizione.

Infatti, nel caso di specie il termine per proporre impugnazione era di giorni quindici, trattandosi di sentenza emessa in camera di consiglio, decorrente, essendovi stata motivazione contestuale, dalla lettura del provvedimento in udienza (13/10/2022), a norma dell'art. 585, comma 1, lett. a), in relazione al comma 2, lett. b), cod. proc. pen.

Pertanto, il termine per proporre l'impugnazione scadeva il [OSCURATO:DATA_NASCITA], data antecedente all'effettivo deposito del ricorso avvenuto il 14/11/2022, ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice di pace di Piombino.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Motivazione semplificata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze DEL 13/10/2022, deliberata ex art. 23-bis I. n. 176 del 2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di truffa. 1. Al riguardo, deduce: 1.1. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 640 e 61 n. 7 cod. pen. 1.2. mancata assunzione di una prova decisiva; 1.3. vizio di motivazione in punto di dolo, sul fatto criminoso, sul diniego istruttorio e sulla mancata valutazione della remissione di querela. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sul rilievo della tardività e manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente rilievo determinato dalla tardività della sua proposizione. Infatti, nel caso di specie il termine per proporre impugnazione era di giorni quindici, trattandosi di sentenza emessa in camera di consiglio, decorrente, essendovi stata motivazione contestuale, dalla lettura del provvedimento in udienza (13/10/2022), a norma dell'art. 585, comma 1, lett. a), in relazione al comma 2, lett. b), cod. proc. pen. Pertanto, il termine per proporre l'impugnazione scadeva il [OSCURATO:DATA_NASCITA], data antecedente all'effettivo deposito del ricorso avvenuto il 14/11/2022, ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice di pace di Piombino. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata
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