CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 00022/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 'avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SONDRIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 novembre 2021, il Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le indicate sentenze e, per l'effetto, rideterminava la pena nei confronti del predetto condannato nella misura complessiva di anni quattro, mesi otto di reclusione ed C. 3.340,00 di multa. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "erronea applicazione della legge penale in ordine al calcolo della continuazione applicata". Ha, in proposito, sostenuto che il Giudice dell'esecuzione nel procedere al calcolo della pena in aumento per la riconosciuta continuazione tra i reati, dopo avere ritenuto più grave quello giudicato con la sentenza della Corte di appello di Torino del 5.12.2018, non avrebbe "riformulato" "anche i calcoli per la continuazione effettuati dalla Corte di appello di Torino ("fermi restando gli aumenti"), mancando così di effettuare il ricalcolo su tutti gli aumenti da considerare così come aveva indicato di fare accogliendo la richiesta di continuazione"; che, conseguentemente, ne sarebbe derivato un calcolo "non corretto e sostanzialmente elusivo del vantaggio che la riconosciuta continuazione avrebbe dato". 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché assolutamente generico. Al riguardo, giova ricordare che il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l'individuazione dei punti ai quali la censura si riferisce (Sez.4, 6 aprile 2004, Maviglia, Rv. 228926). Si tratta di un requisito espressione di un'esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, 19 febbraio 2003, Rv. 224659; Sez. 2, 27/05/1999, Rv. 214249). 2. Peraltro, il ricorrente neppure si confronta con le argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata, nella quale il Giudice dell'esecuzione, dopo avere individuato il reato più grave e la relativa pena base, ha calcolato i singoli aumenti per i reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Sondrio del 6.5.219, confermando quelli calcolati in relazione agli altri reati, per i quali era stata già ritenuta la continuazione con il citato reato più grave, giusta ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. emessa dalla Corte di appello di Torino il 17.2.2020. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]