CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 00601/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] I. La Corte di appello di Brescia, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato il giudizio di responsabilità formulato dal Tribunale cittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale, procedendo alla guida in stato di ebbrezza alcolica, dopo aver provocato un sinistro stradale, ometteva di fermarsi e prestare assistenza alle persone coinvolte. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio motivazionale, contestando la validità dell'accertamento effettuato a distanza di tempo dalla condotta; lamenta inoltre che i giudici di merito non abbiano ritenuto ravvisabile lo stato di necessità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata "e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. Quanto al primo motivo, i giudici del merito hanno logicamente argomentato che il contenuto intervallo temporale tra il sinistro (avvenuto alle ore 20.35 circa) e gli esami ematici che evidenziavano un tasso alcolemico di 2,5 g/I, effettuati presso il pronto soccorso intorno alle ore 22.28 (orario di accesso al nosocomio), facevano ritenere che il suddetto stato di ebbrezza risalisse certamente al momento della guida, anche in considerazione delle ammissioni rese dallo stesso imputato, che aveva dichiarato di aver assunto sostanze alcoliche prima del sinistro, sia pure in modica quantità. La decisione è in linea con il principio costantemente affermato secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (ex mulits, Sez. 4, n. 50973 del 2, 05/07/2017 , Denicolò, Rv. 271532 - 01; Sez. 4, n. 40772 del 09/09/2015, Chinello, Rv. 264716 - 01). In ordine al secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] di merito ha dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare come lo stato di necessità non sia invocabile dall'imputato in quanto il pericolo dal quale si lamenta sia derivato lo stato di necessità è stato provocato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre,. la Corte territoriale, con valutazione in fatto immune da vizi di manifesta illogicità e incensurabile in questa sede, ha ritenuto che il prevenuto si sia dato alla fuga, e non si sia limitato ad allontanarsi dal distributore di benzina presente in loco perché allarmato dal fumo che fuoriusciva dal suo mezzo, atteso che lo stesso conducente riprendeva immediatamente la marcia, non per spostarsi in un'area limitrofa, bensì per allontanarsi verso una zona distante 1,2 Km . 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore