CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 dicembre 2024
Cassazione n. 20683/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14485/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 212, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 26/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 62/2019 depositata il 10/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il ricorso per cassazione è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; che con comparsa di costituzione, depositata per via telematica il 6 dicembre 2024 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il medesimo difensore [OSCURATO:PERSONA] ha reso noto che il difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] è deceduto; che il nuovo difensore si è costituito per la sola ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e non anche per l’altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; che, tuttavia, l’avviso di fissazione dell’udienza camerale per il giorno 6 maggio 2025 è stato notificato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] , supponendo che il medesimo si sia costituito per entrambi gli originari ricorrenti; che lo stesso è avvenuto per le ulteriori comunicazioni di cancelleria (avvisi relativi al provvedimento che toglieva il ricorso dal ruolo per l’udienza del 6 maggio e di fissazione della nuova udienza camerale del 5 giugno 2025); che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso dimorte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, sebbene non operi l'interruzione del processo, tuttavia, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l'udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovodifensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Cass. n. 7751/2020); che , nel caso in esame, poiché non risulta positivamente che [OSCURATO:PERSONA] sia stato informato della morte dell’unico difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], occorre pertanto provvedere nel senso sopra indicato; P.Q.M la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che il presente provvedimento sia comunicato, a cura della cancelleria, al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] personalmente. Così deciso in Roma, nella camera