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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37781/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29542-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 551/3/2021 della [OSCURATO:PERSONA] delle MARCHE, depositata il 24/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008 per IRPEF; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva parzialmente l'appello dell'Ufficio affermando che nessuna delle parti ha provveduto a depositare copia della ricevuta di vincita in seguito a scommessa che quindi è sottratta all'esame di questo collegio il quale ne avrebbe potuto accertare la vera natura, l'entità i tempi e quant'altro necessario magari ai fini della corretta individuazione del titolare delle vincite in quanto la schedina vincente è del tutto anonima e quindi la sua produzione non prova che la vincita sia entrata nel patrimonio della parte contribuente.

La parte contribuente propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava istanza di sospensione del giudizio ex art. 5 della legge n. 130 del 2022, mentre l'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, la parte contribuente lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in quanto l'Ufficio già nell'avviso di accertamento ha affermato che la parte ha presentato per il 2007 le ricevute di vincite derivanti da scommesse per l'importo complessivo di euro

22.506. Ric. 2021 n. 29542 sez.

MT - ud. 18-10-2022 -2- Considerato che la parte contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio sino al 16 gennaio 2023 ex art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022; ritenuto che ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione del disposto di cui all'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022, sia con riferimento alla pendenza della lite sia con riferimento al valore della causa P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022 e rinvia a nuovo ruolo dinanzi alla Quinta sezione clyitd tributaria.

Così deciso nella camera di consiglio del 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29542-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 551/3/2021 della [OSCURATO:PERSONA] delle MARCHE, depositata il 24/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008 per IRPEF; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva parzialmente l'appello dell'Ufficio affermando che nessuna delle parti ha provveduto a depositare copia della ricevuta di vincita in seguito a scommessa che quindi è sottratta all'esame di questo collegio il quale ne avrebbe potuto accertare la vera natura, l'entità i tempi e quant'altro necessario magari ai fini della corretta individuazione del titolare delle vincite in quanto la schedina vincente è del tutto anonima e quindi la sua produzione non prova che la vincita sia entrata nel patrimonio della parte contribuente. La parte contribuente propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava istanza di sospensione del giudizio ex art. 5 della legge n. 130 del 2022, mentre l'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, la parte contribuente lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in quanto l'Ufficio già nell'avviso di accertamento ha affermato che la parte ha presentato per il 2007 le ricevute di vincite derivanti da scommesse per l'importo complessivo di euro 22.506. Ric. 2021 n. 29542 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- Considerato che la parte contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio sino al 16 gennaio 2023 ex art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022; ritenuto che ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione del disposto di cui all'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022, sia con riferimento alla pendenza della lite sia con riferimento al valore della causa P.Q.M. La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022 e rinvia a nuovo ruolo dinanzi alla Quinta sezione clyitd tributaria. Così deciso nella camera di consiglio del 18
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