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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 35218/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 25/10/2024 del tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibiltà del ricorso; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Taranto assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 256 comma 3 del Dlgs. 152/06 e 349 c.p. ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. 2.

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore del tribunale di Taranto con un unico motivo.

3. Deduce vizi di motivazione: a fronte della decisione per cui, rispetto alla contestazione di effettuazione di discarica abusiva e di violazione di sigilli, sarebbero mancati utili elementi di prova, quali in particolare foto descrittive dei rifiuti che sarebbero stati rinvenuti in occasione del primo accesso di polizia giudiziaria cui conseguì il sequestro poi assunto come violato, si rappresenta, da una parte, che la cnr relativa ai primi fatti accertati, acquisita con il consenso delle parti con rinunzia ad esaminare i testi, recava formalmente in allegato anche la foto dei luoghi (seppure assenti in base ad una "prima visione del fascicolo dibattimentale"<), e dall'altra che comunque la predetta cnr riportava comunque, con dovizia di particolari, le diverse tipologie di materiali rinvenuti, oltre a descrivere lo stato dei luoghi, concludendosi per la individuazione di una discarica.

La predetta descrizione avrebbe consentito poi, con il raffronto con quanto accertato e descritto nel verbale di constatazione a seguito di nuovo sopralluogo susseguente al disposto sequestro dell'area, di individuare anche il reato di violazione di sigilli.

Su tale premesse si sostiene che il giudice avrebbe trascurato di considerare i predetti elementi solo rimarcando l'assenza dei rilievi fotografici prima menzionati, con conseguente motivazione carente ed errata.

Oltre che contraddittoria nella parte in cui rappresentando la mancanza delle foto il giudice si sarebbe avveduto della avvenuta loro formale acquisizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Si premette che si impugna con ricorso del 7.3.2025 una sentenza di proscioglimento per reato contravvenzionale ( all'epoca dei fatti, ex art. 256 del dlgs. 152/06) e per reato ex art. 349 cod. pen.

Per cui non opera come invece ritenuto dal Procuratore Generale, il combinato disposto dell'art.569 commi 1 e 3 cod. proc. pen., correlato ai casi di ricorso per saltum rispetto a sentenza comunque appellabile atteso il divieto, vigente al momento del ricorso, di appellare sentenze di proscioglimento per reati ex art. 550 commi 1 e 2 cod. proc. pen. .

Tanto premesso, si osserva che a fronte di un compendio probatorio non limitato alle sole foto che si assumono assenti, seppur formalmente acquisite, e certamente tale da imporre una più ampia, approfondita e precisa analisi dei fatti, tanto più a fronte della avvenuta acquisizione di una cnr descrittiva di quegli stessi luoghi che si sarebbero rappresentati anche con foto, tanto da determinare la contestuale rinunzia all'esame del testi di polizia giudiziaria che la redassero, emerge una motivazione che non dà conto , ai fini della decisione assunta, della insufficienza degli elementi disponibili pur in assenza dei citati rilievi fotografici che, in via generale, non costituiscono prova unica e tipica del reato di discarica abusiva e di quello, qui correlato, di violazione di sigilli.

Tanto più a fronte, da una parte, della stessa citazione, in sentenza, del contenuto descrittivo dei luoghi di cui alla cnr acquisita, ma non seguita dalla illustrazione delle ragioni della sua inadeguatezza probatoria, dall'altra, della astratta possibilità, anche ai sensi dell'art. 507 c.p.p, sia di esaminare i testi intervenuti quanto allo stato dei luoghi e ai ritenuti rifiuti (si ricorda che la rinuncia ad un teste formulata dalla parte che ne aveva richiesto l'ammissione è immediatamente operante, sicché l'unica possibilità di assumere il mezzo istruttorio rinunciato è data dall'esercizio dei poteri officiosi di integrazione probatoria riservati al giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. Sez. 2, n. 11264 del 18/03/1999, Rv. 214365 - 01), sia di rinvenire o almeno ricercare le foto mancanti eppure formalmente acquisite, dandone conto degli esiti.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Taranto in diversa composizione fisica.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Taranto in diversa composizione fisica.

Così deciso il 24/09/2025.

Il Consigliere estensore liuseppe [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria 0g-gl' 29 OTT, 2025 • WT.F. rP CASSAZIONE CENTRALEr, C e t k• ee ‘5- \-e 2-3 I ( i-026 - 6ye‘e(t___;0(z Jea unk);),\C:.,Le ex»,;\ ni\[OSCURATO:PERSONA]\ ‘‘ Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 25/10/2024 del tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibiltà del ricorso; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Taranto assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 256 comma 3 del Dlgs. 152/06 e 349 c.p. ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore del tribunale di Taranto con un unico motivo. 3. Deduce vizi di motivazione: a fronte della decisione per cui, rispetto alla contestazione di effettuazione di discarica abusiva e di violazione di sigilli, sarebbero mancati utili elementi di prova, quali in particolare foto descrittive dei rifiuti che sarebbero stati rinvenuti in occasione del primo accesso di polizia giudiziaria cui conseguì il sequestro poi assunto come violato, si rappresenta, da una parte, che la cnr relativa ai primi fatti accertati, acquisita con il consenso delle parti con rinunzia ad esaminare i testi, recava formalmente in allegato anche la foto dei luoghi (seppure assenti in base ad una "prima visione del fascicolo dibattimentale"<), e dall'altra che comunque la predetta cnr riportava comunque, con dovizia di particolari, le diverse tipologie di materiali rinvenuti, oltre a descrivere lo stato dei luoghi, concludendosi per la individuazione di una discarica. La predetta descrizione avrebbe consentito poi, con il raffronto con quanto accertato e descritto nel verbale di constatazione a seguito di nuovo sopralluogo susseguente al disposto sequestro dell'area, di individuare anche il reato di violazione di sigilli. Su tale premesse si sostiene che il giudice avrebbe trascurato di considerare i predetti elementi solo rimarcando l'assenza dei rilievi fotografici prima menzionati, con conseguente motivazione carente ed errata. Oltre che contraddittoria nella parte in cui rappresentando la mancanza delle foto il giudice si sarebbe avveduto della avvenuta loro formale acquisizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Si premette che si impugna con ricorso del 7.3.2025 una sentenza di proscioglimento per reato contravvenzionale ( all'epoca dei fatti, ex art. 256 del dlgs. 152/06) e per reato ex art. 349 cod. pen. Per cui non opera come invece ritenuto dal Procuratore Generale, il combinato disposto dell'art.569 commi 1 e 3 cod. proc. pen., correlato ai casi di ricorso per saltum rispetto a sentenza comunque appellabile atteso il divieto, vigente al momento del ricorso, di appellare sentenze di proscioglimento per reati ex art. 550 commi 1 e 2 cod. proc. pen. . Tanto premesso, si osserva che a fronte di un compendio probatorio non limitato alle sole foto che si assumono assenti, seppur formalmente acquisite, e certamente tale da imporre una più ampia, approfondita e precisa analisi dei fatti, tanto più a fronte della avvenuta acquisizione di una cnr descrittiva di quegli stessi luoghi che si sarebbero rappresentati anche con foto, tanto da determinare la contestuale rinunzia all'esame del testi di polizia giudiziaria che la redassero, emerge una motivazione che non dà conto , ai fini della decisione assunta, della insufficienza degli elementi disponibili pur in assenza dei citati rilievi fotografici che, in via generale, non costituiscono prova unica e tipica del reato di discarica abusiva e di quello, qui correlato, di violazione di sigilli. Tanto più a fronte, da una parte, della stessa citazione, in sentenza, del contenuto descrittivo dei luoghi di cui alla cnr acquisita, ma non seguita dalla illustrazione delle ragioni della sua inadeguatezza probatoria, dall'altra, della astratta possibilità, anche ai sensi dell'art. 507 c.p.p, sia di esaminare i testi intervenuti quanto allo stato dei luoghi e ai ritenuti rifiuti (si ricorda che la rinuncia ad un teste formulata dalla parte che ne aveva richiesto l'ammissione è immediatamente operante, sicché l'unica possibilità di assumere il mezzo istruttorio rinunciato è data dall'esercizio dei poteri officiosi di integrazione probatoria riservati al giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. Sez. 2, n. 11264 del 18/03/1999, Rv. 214365 - 01), sia di rinvenire o almeno ricercare le foto mancanti eppure formalmente acquisite, dandone conto degli esiti. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Taranto in diversa composizione fisica. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Taranto in diversa composizione fisica. Così deciso il 24/09/2025. Il Consigliere estensore liuseppe [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria 0g-gl' 29 OTT, 2025 • WT.F. rP CASSAZIONE CENTRALEr, C e t k• ee ‘5- \-e 2-3 I ( i-026 - 6ye‘e(t___;0(z Jea unk);),\C:.,Le ex»,;\ ni\[OSCURATO:PERSONA]\ ‘‘ Q
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