CassazionedecretoSezione 7Decisione del 30 novembre 2022
Cassazione n. 36734/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Messina ne ha confermato la condanna per il reato pluriaggravato di furto di energia elettrica. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che l'unico motivo di ricorso, ribadito con la memoria presentata dalla difesa, con il quale si deduce assenza di motivazione e violazione di legge per non essere stata vagliata dalla Corte d'appello la censura relativa alla nullità del decreto di citazione in appello - con cui se ne lamentava l'erronea notificazione in quanto effettuata ai sensi dell'art. 161 co. 4 c.p.p. invece che al domicilio eletto dall'imputato, già destinatario degli atti di primo grado - è manifestamente infondato in quanto, a ben vedere, il giudice di merito ha adeguatamente risposto a detta eccezione preliminare già all'udienza del 30 novembre 2022, nella quale con ordinanza ha rigettato l'eccezione e ha rilevato la validità della notifica in oggetto in quanto eseguita al domicilio del difensore solo dopo essere stata restituita, da parte dell'ufficiale giudiziario, quella originariamente indirizzata al domicilio eletto dall'imputato per mancanza di indicazione del numero civico, avendo insomma la Corte territoriale ben applicato il principio secondo cui è legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui l'addetto al servizio postale incaricato della notificazione attesti l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, atteso che, ai fini dell'integrazione del presupposto dell'impossibilità della notificazione in tale domicilio, legittimante la notificazione sostitutiva al difensore, sono sufficienti anche solo la temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o la non agevole individuazione dello specifico luogo (Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, Usai, Rv. 281419). Peraltro risulta dalla stessa ordinanza - non considerata dal ricorrente che dunque non ne ha contestato il contenuto - che l'imputato ha comunque ricevuto la notifica della citazione, avendo ritirato personalmente l'atto presso l'ufficio postale dove era in giacenza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Il,ìRresiden