CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 febbraio 2024
Cassazione n. 10474/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10242/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e dife so dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA]; rappresenta ta e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 2510 /2020 della CORTE d’APPELLO di MILANO,depositata il 7 ottobre 2020; udita la relazionedella causa svolta nella c amera di consiglio del 13 febbraio 2024dal [OSCURATO:PERSONA] . Oggetto: Responsabilità precontrattuale. A.C. 13/02/2024 R.G.N. 10242/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2797/2019 i l Tribunale di Milano , in accoglimento dell’opposizioneproposta da Augusto O doardo [OSCURATO:PERSONA] , revocò il decreto con cui gli era stato ingiunto di pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di Euro 29.793,62, oltre interessi e spese, da quella pretesa a titolo di corrispettivo per l’utilizzo non autorizzato dell’apparecchiatura “Lasericemed” e per la fornitura di materiale gel da utilizzare con lo stesso strumento. 2. Sull’impugnazione proposta dalla società ingiungente, la Corte d’appello di Milano, con sentenza 7 ottobre 2020, n. 2510, in parziale riforma della gravata sentenza, ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo, ma ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di Euro 9.439,65, oltrerivalutazione ed interessi. La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: - l’ eccezione di parte app e llata circa la mancata produzione, da parte dell’appellante (già ricorrente in via monitoria) dell’ estratto autentico delle scritturecontabili , non era rilevante , atteso che , in seguito all ’ oppo si zione a decreto ingiuntivo , era stato introdotto un ordinario giudizio a cognizione piena conconseguente dovere del giudice di pronunciare sul merito del diritto azionato anche in mancanza dellecondizioni previste dagli artt. 633 e ss. per la concessione del decretomedesimo; - ciò posto, nella fattispecie , già con il ricorso monitorio la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto , sia pure in via subordinata, oltre al la domanda di adempimento, quellarisarcitoria per responsabilitàprecontrattuale di [OSCURATO:PERSONA], poi coltivata nellafase di merito; - questa domanda era fondata in quanto: a) tra le parti era stato stipulato un contratto“Prova e Compra” di un’apparecchiatura elettromedicale perla riabilitazione in campo ortopedico, in base al quale il sig. [OSCURATO:PERSONA], verso il corrispettivo di Euro 2.440,00, aveva ricevuto per un mese di tempo (dal 22 aprile 2015 al 22 maggio 2015) il detto apparecchio per utilizzarlo in prova e decidere se acquistarlo, con la previsione che, incaso di mancato acquisto, A.C. 13/02/2024 R.G.N. 10242/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani avrebbedovuto provvedere alla sua restituzione, mentre , in caso di acquisto, la somma già versata sarebbe stata intesa come caparra confirmatoria da defalcarsi dal prezzo complessivo di vendita; in ogni caso , il contratto con formula “Prova e Compra” aveva unicamente lo scopo di consentire l’uso temporaneo dell’apparecchio in funzione della sua valutazione per l’eventuale acquisto e non poteva essere tramutato in noleggio; b) dalle e - mail s scambiate tra [OSCURATO:PERSONA] e il legale rappresentantedella [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA],che erano state prodotte in giudizio, risultava che già prima dell’inizio dei trenta giorni di prova l’acquirente aveva manifestato l’intenzione di provvedere al successivo acquisto dell’apparecchiatura, avvalendosi, al riguardo, di un leasing già approvato dalla sua banca o , comunque, in via di approvazione; c) questa intenzione era stata , poi, reiteratamente confermatain numerosi messaggi scambiati tra le parti sino al 30 giugno 2005, per lo più aventi ad oggetto, anche con il coinvolgimento della direttrice dell’istituto di credito del sig. [OSCURATO:PERSONA] , aggiornamenti e rassicurazioni circa la prossimadefinizione della pratica di leasing;d) peraltro , dal 30 giugno 2015, ad onta dei numerosi messaggi inviat i gli dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] non aveva più risposto sinché, in data 22 luglio 2015 , la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva emesso due fatture, una relativa al materiale procurato e non pagato, l’altra relativa all’indebito sfruttamentodel macchinario dal 24 maggio al 22 luglio 2015 ; e) solo in data 8 agosto 2015, [OSCURATO:PERSONA] , ri cevute le fatture, aveva inviato una e - mail con cui aveva invitato la [OSCURATO:SOCIETA]. a rit ir are il macchinario, asserendo di rinnovare un pre cedente (ma non provato) invito in tal senso; f)in data 3 settembre 2015, dopo le ferie estive, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva emesso una nuovafattura, relativa al periodo 23 luglio 2015-8 agosto 2015, e, sulla base dell’invito ricevutoin tale data, aveva preavvisato con una e-mailche avrebbe provveduto lo stesso gi orno al ritiro dell ’apparecchio ; ritiro posticipato al 17 settembre (a causa della n on disponibilità del detentore ) e seguìto dall’emissione di una nota pro - f orma di addebito del noleggio per l’ulteriore periodo dal 3 settembreal 17 settembre; A.C. 13/02/2024 R.G.N. 10242/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani - alla luce di questi accertamenti , sussisteva la dedotta responsabilità precontrattualedi [OSCURATO:PERSONA] per condotta contraria a buon a fede nelle trattative, poiché egli , dopo avere (dall’aprile al giugno 2015) reiteratamente manifestato l’intenzione di concludere l’ acquisto rappresentandoche il proprio istituto di credito gli aveva concesso ( o stava comunqueper concedergli) appos i to leasing , a far tempo da l 30 giugno 2015 aveva interrotto ogni comunicazione, recedendo ingiustificatamente dalle trattativee evitando di dare alcun avviso in ordine all ’eventuale diniego del finanziamento richiesto; -quanto al danno, da contenersi nei limiti del c.d. interesse “negativo” (consistente nel la perdita del vantaggio che la [OSCURATO:SOCIETA]. avreb be potuto ottenere dalla vendita o dal noleggio del macchinario ad a l tri aspiranti acquirenti e nelle spese che avrebbe evitato non impegnandosi in inutili trattativecon il sig. [OSCURATO:PERSONA]), esso doveva essere quantificato nell’importo di Euro 9.439,65 (da accrescere , stante la natura di debito di valore, della rivalutazione monetaria e degli interessi) : importo risultant e dalla moltiplicazione della somma giornaliera dovuta per il periodo di prova (Euro 81,33) per il numero complessivo di giorni di utilizzo non autorizzato dello strumento (non potendosi liquidare il maggior importo giornaliero di Euro 250,00, previsto dalle fatture poste a fondamento del revoca n do provvedimento monitorio ) e dalla successiva sommatoria, all’importo cos ì ottenuto, della somma pari al corrispettivo della vendita dei materiali non pagatidi cui alla prima fattura emessa il 22 luglio 2015 (Euro 2.083,62). 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di seimotivi. Risponde concontroricorso la [OSCURATO:SOCIETA].. La trattazionedel ricorso è s tata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico M inistero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte. Non sono state depositate memorie. A.C. 13/02/2024 R.G.N. 10242/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene denunciat a « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 633-634 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, c. I, n. 3 c.p.c.». Il ricorrente –sulla premessa che, ai sensi del combinato disposto d e gli artt. 633 n. 1 e 634, secondo comma cod. proc. civ.,ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, sono prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e ss. c od. civ. , purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritti dalleleggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture – lamenta la «mancata allegazione di tali asseverazioni» da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale si era limitata a produrrecome documenti comprovanti l’asserito credito le fatture n. 29,30 e 35 del 2015, nonché la nota pro forma n. 14 . 2. Con il secondo motivo viene denunciata la « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 633-634-636 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, c. I, n. 5 c.p.c.». Il ricorrente si duole che la [OSCURATO:SOCIETA]., pur essendo una società commerciale e non un libero professionista, a vesse posto a fondamento dell’istanza monitoria, oltre alle fatture, la nota pro forma n.14. 2.1.I primi due motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione –sono manifestamente inammissibili, in quanto non si confrontano con la ratiodella sentenza impugnata e difettano di s pecificità in relazione al tenore della statuizione con essa emessa. La Corte di merito ha infatti confermato la revoca del decretoingiuntivo e ha esaminato la domanda risarcitoria per responsabilità pre contrattuale , proposta in via subordinata rispetto a quella principale monitoria, sulla premessache, in seguito all’introduzione del giudizio di opposizione, incomb a sul giudice il dovere di provvedere sul diritto azionato anche in ipotesi di insussistenza delle condizioniper la concessione del decreto ingiuntivo. A.C. 13/02/2024 R.G.N. 10242/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] statuizione di condanna è stata quindi e messa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., non già sulla base dell’accoglimentodella domanda monitoria, bensì sulla base dell’accertamento della suaculpa in contrahendo per violazione del l ’art.1337 c od. proc. civ. e del dovere di comportarsi secondo buona fede nelletrattative. Rispetto alla ratiodella statuizione, i motivi esaminati sono dunque del tutto distonici, limitandosi a ribadire le ragioni (al limite, rilevanti ai soli fini della regolazione delle spese del procedimento monitorio) di opposizione al decreto ingiuntivo di cui il Tribunale prima e la Corte d’appello poi avevano invece disposto la revoca; essi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. 3. Con il ter z o motivo viene denunciata la « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360, c. I, n. 3 c.p.c.». Il ricorrente premette che l’unico documento che regolava il suo rapporto con la [OSCURATO:SOCIETA]. era il contratto denominato “[OSCURATO:PERSONA] e Compra”, il quale disponeva che lo scopo della promozione era solamente ad uso di valutazione dell’apparecchio e non avrebbe potuto in nessun caso essere tramutato innoleggio. Ciò premesso, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in presenza di tale chiara previsione, indebitamente la Corte d’appello, distanziandosi notevolmente dal tenore letterale del contratto,avrebbe desu nto l’esistenza di una comune volontà delle parti intesa a porre in essere un - improbabile e mai condiviso -contratto di noleggio. 3.1.Anche questo motivo è manifestamente inammissibile per evidente eccentricitàin relazione alla ratio della statuizione impugnata. La condanna del ricorrente al risarcimento del danno non è dipesa infatti dall’interpretazione data dalla Corte d’appello al contratto “Prova e Compra” stipulato tra le parti, ma dall’accertamento di una condotta extracontrattuale diretta a provocare allacontroparte il danno ingiusto della lesione della libertà negoziale, per recesso ingiustificato e violazione della buona fede nell’ambito A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 10242/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani delle trattative finalizzate alla conclusione del successivo (e diverso) contratto di acquisto definitivo del macchinario. 4. Con il quarto motivo viene denunciata la « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, c. I, n. 5 c.p.c.». Il ricorrente lamenta una doppia irriducibile contraddittorietà della motivazione, desumibile, per un verso, dal contrasto del rilievo circa la sussistenza di un accordo di compravendita con la causa del contratto di “Compra e Prova”; per l’altro, dal contrasto del predetto rilievo con l’omessa imposizione alla società di leasing dell’acquisto del macchinario. 4.1.Anche il quarto motivo è manifestamente inammissibile. A prescindere dall’indebito riferimento al n.5 (anziché al n.4) dell’art.360 cod. proc. civ., va osservatoche, in seguito alla riformulazione de lla predetta disposizione, disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 c.p.c., la cui violazione –appunto deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.– sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090). Nella vicenda in esame, anzitutto non si integra l’essenziale condizione che esige che il dedotto vizio emerga dalla sentenza impugnata, poiché, alla stregua della stessa prospettazione del ricorrente, il contrasto non si porrebbe tra affermazioni inconciliabili, entrambi esplicitate nella motivazione, ma trail A.C. 13/02/2024 R.G.N. 10242/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani rilievo della sussistenza, ab origine, di un accordo finalizzato all’acquisto del macchinario e la causa del contratto “Prova e Compra”. Il dedotto vizio motivazionale per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in altre parole, alla stessa stregua delle allegazioni di parte ricorrente, non emergerebbe dal testo della sentenza impugnata ma dal suo raffronto con elementi assunti aliunde, particolarmente dal testo contrattuale. In ogni caso, ove l’assorbente ragione di inammissibilità appena evidenziata non ne impedisse la delibazione nel merito , la censura veicolata con il motivo in esame sarebbeanche infondata, poiché la sentenzaimpugnata non ha affatto accertato la sussistenza di un contratto (preliminare) di vendita dell’apparecchio, ma ha osservato che « ancor prima della consegna del macchinario (22/07/2015) le parti si erano accordate per l’acquisto del macchinario con una formularitenuta conveniente per il dott. [OSCURATO:PERSONA], tanto che quest’ultimoaffermava che gli avevano approvato il leasing, che doveva solo essere formalizzato»(p.14 della sentenza impugnata); si tratta, con tutta evidenza,di un’osservazione con cui il giudice del m e rito ha d ato atto della serietà delle trattative (donde il giudizio di responsabilità per ingiustificato recesso dalle stesse), non anche dell’avvenuta stipula di un contratto di acquisto, la cui conclusione presupponeva il perfezionamento di un negozio di finanziamento, non ancora formalizzato. Anche il quarto motivo,dunque, deve essere dichiarato inammissibile. 5. Con il quinto motivo viene denunciata la « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, c. I, n. 5 c.p.c.». Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia escluso la prova di contatti telefonici o via e-mailaventi ad oggetto inviti al ritiro del macchinario precedenti a quello formulato in data 8 agosto 2015; evidenzia che egli aveva invece dedotto, al riguardo, una prova per testimoni, reputata superflua dal giudice di prime cure in ragione della chiarezza ed univocità del tenore letterale del contratto intercorrente tra le parti. 5.1.Anche questo motivo è manifestamente inammissibile. A.C. 13/02/2024 R.G.N. 10242/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] un verso , l a doglianza è perplessa e rasenta l ’incomprensibilità, atteso che non sussiste alcuna attinenza tra l’ oggetto dell a prova ritenuta mancante (inviti al ritiro del macchinario precedenti a quello dell’8 agosto 2015) e l’asseritachiarezza e univocità del tenore letterale del contratto. In secondo luogo, del tutto non pertinenteè il richiamo all’art. 116 cod. proc. civ.,norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, la cui violazione sussiste, con conseguente vizio di cui all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito disattenda il predetto principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime ( Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. , Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass. 19/04/2021, n. 10253; Cas s. 09/06/2021, n. 16016). 6. Con il sesto motivo viene denunciata la « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91-92 c.p.c. in relazione all’art. 360, c. I, n. 3 c.p.c.». Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia compensato solo per la metà le spese dei due gradi di merito, compresa la fase monitoria, non ostante la revoca del decreto ingiuntivo e la drastica riduzione del quantum debeaturda Euro 29.793,32 ad Euro 9.439,65. Il motivo è manifestamente infondato. Va, infatti, ribadito – dando continuità ad un consolidato orientamento di questa Corte – che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza (art.91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall’art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis ), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità – salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione (Cass.03/07/2019, n. 17816; Cass. 26/07/2021, n. 21400) –e che trova il suo unico A.C. 13/02/2024 R.G.N. 10242/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani limite nell’impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, n. 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912). Non sussistendo, dunque, un diritto della parte soccombente ad ottenere la compensazione delle spese, non è sindacabile – ed è anzi pienamente conforme a diritto – la statuizione del giudice d ’ appello che (come nella fattispecie) accerti il diritto della parte(pur parzialmente vittoriosa) ad essere rimborsata dalla controparte (pur parzialmente) soccombente, dell a metà delle spese processuali, compensate per la residua metà. 5. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 8. Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali pe