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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 giugno 2022

Cassazione n. 47700/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania, Sezione per il riesame.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 14 luglio 2022, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M., ha riformato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone con cui veniva :pigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per il-reato di cui all'art. 385 cod. pen.

Il Tribunale, dopo avere dato atto che nell'atto di appello il P.M. aveva dedotto la contraddittorietà della motivazione sottesa alla' decisione adottata, poiché il Giudice aveva ,f osservato che, attesa la preclusione normativa della custodia in carcere, sarebbe stato inutile sottoporre l'indagato ad ogni altra misura, risolvendosi gli arresti domiciliari richiesti dal P.M. in un'inutile duplicazione di titoli cautelari, riteneva che alla luce della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], che aveva commesso un'evasione anche il mese precedente, fosse indispensabile applicare la cautela richiesta, con presidio elettronico. 2.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, censurando la suddetta ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, in merito alle quali il Tribunale non avrebbe svolto alcuna autonoma valutazione, limitandosi a richiamare la richiesta del P.M..

Rileva inoltre il difensore che [OSCURATO:PERSONA] "è stato liberato il 27 giugno 2022 dagli arresti domiciliari cui era sottoposto in prosecuzione essendo divenuta definitiva la pena che gli era stata comminata per il titolo in relazione al quale era agli arresti domiciliari", tanto che il Tribunale di Sorveglianza cui era stata richiesta una misura alternativa aveva emesso provvedimento di non luogo a provvedere per espiazione della pena.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658).

Con riferimento, poi, al rinvio per relationem ed alla possibilità che tale metodo non incida negativamente sulla complessiva legittimità dell'apparato argomentativo del giudice della cautela, si evidenzia che l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza è osservata anche quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li 2 2bey ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113).

3. I giudici dell'appello cautelare hanno fatto buon governo di tali principi, argomentando sinteticamente ma adeguatamente in merito all' "insofferenza" dimostrata dall'indagato verso le prescrizioni e i limiti sottesi al titolo cautelare cui era sottoposto, tanto che l'episodio in parola era stato preceduto da altra evasione appena il mese precedente.

A ciò si aggiungeva la considerazione dei plurimi carichi pendenti dimostrativi di una personalità non incline all'osservanza della legalità.

4. Il Tribunale ha quindi dato conto, con un motivato giudizio fattuale, di avere valutato le allegazioni difensive relative alla scarsa offensività del fatto e alla contestuale presenza di altro titolo cautelare, apprezzando la persistente attualità delle esigenze cautelari e ritenendo che le medesime, in questa fase, non potessero essere fronteggiate da misure più lievi.

Vale ricordare che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (da ultimo: Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Abouelseoud, Rv. 282416).

Di talché, non sembra che il ricorrente si misuri realmente con le effettive esigenze cautelari ravvisate in concreto dal tribunale, mentre non risponde allo schema dell'impugnazione di legittimità, né è consentito alla Corte di cassazione di spingersi a controllare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione al motivato apprezzamento degli elementi probatori compiuto dal giudice del merito.

E ciò soprattutto quando il ricorrente si limiti, come nella specie, sostanzialmente a prospettare quella che, a suo avviso, sulla base delle medesime risultanze investigative, avrebbe dovuto essere la diversa e più adeguata ricostruzione della personalità del prevenuto ai fini della valutazione del periculum libertatis.

In questo senso anche le allegazioni difensive circa la successiva cessazione della misura applicata in relazione a diverso reato -per intervenuta espiazione della pena- appaiono ultronee, in quanto tale aspetto, intervenuto in epoca successiva rispetto al fatto commesso il 18 aprile 2022, è del tutto ininfluente sulla decisione impugnata.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania, Sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 14 luglio 2022, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M., ha riformato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone con cui veniva :pigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per il-reato di cui all'art. 385 cod. pen. Il Tribunale, dopo avere dato atto che nell'atto di appello il P.M. aveva dedotto la contraddittorietà della motivazione sottesa alla' decisione adottata, poiché il Giudice aveva ,f osservato che, attesa la preclusione normativa della custodia in carcere, sarebbe stato inutile sottoporre l'indagato ad ogni altra misura, risolvendosi gli arresti domiciliari richiesti dal P.M. in un'inutile duplicazione di titoli cautelari, riteneva che alla luce della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], che aveva commesso un'evasione anche il mese precedente, fosse indispensabile applicare la cautela richiesta, con presidio elettronico. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, censurando la suddetta ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, in merito alle quali il Tribunale non avrebbe svolto alcuna autonoma valutazione, limitandosi a richiamare la richiesta del P.M.. Rileva inoltre il difensore che [OSCURATO:PERSONA] "è stato liberato il 27 giugno 2022 dagli arresti domiciliari cui era sottoposto in prosecuzione essendo divenuta definitiva la pena che gli era stata comminata per il titolo in relazione al quale era agli arresti domiciliari", tanto che il Tribunale di Sorveglianza cui era stata richiesta una misura alternativa aveva emesso provvedimento di non luogo a provvedere per espiazione della pena. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658). Con riferimento, poi, al rinvio per relationem ed alla possibilità che tale metodo non incida negativamente sulla complessiva legittimità dell'apparato argomentativo del giudice della cautela, si evidenzia che l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza è osservata anche quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li 2 2bey ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113). 3. I giudici dell'appello cautelare hanno fatto buon governo di tali principi, argomentando sinteticamente ma adeguatamente in merito all' "insofferenza" dimostrata dall'indagato verso le prescrizioni e i limiti sottesi al titolo cautelare cui era sottoposto, tanto che l'episodio in parola era stato preceduto da altra evasione appena il mese precedente. A ciò si aggiungeva la considerazione dei plurimi carichi pendenti dimostrativi di una personalità non incline all'osservanza della legalità. 4. Il Tribunale ha quindi dato conto, con un motivato giudizio fattuale, di avere valutato le allegazioni difensive relative alla scarsa offensività del fatto e alla contestuale presenza di altro titolo cautelare, apprezzando la persistente attualità delle esigenze cautelari e ritenendo che le medesime, in questa fase, non potessero essere fronteggiate da misure più lievi. Vale ricordare che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (da ultimo: Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Abouelseoud, Rv. 282416). Di talché, non sembra che il ricorrente si misuri realmente con le effettive esigenze cautelari ravvisate in concreto dal tribunale, mentre non risponde allo schema dell'impugnazione di legittimità, né è consentito alla Corte di cassazione di spingersi a controllare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione al motivato apprezzamento degli elementi probatori compiuto dal giudice del merito. E ciò soprattutto quando il ricorrente si limiti, come nella specie, sostanzialmente a prospettare quella che, a suo avviso, sulla base delle medesime risultanze investigative, avrebbe dovuto essere la diversa e più adeguata ricostruzione della personalità del prevenuto ai fini della valutazione del periculum libertatis. In questo senso anche le allegazioni difensive circa la successiva cessazione della misura applicata in relazione a diverso reato -per intervenuta espiazione della pena- appaiono ultronee, in quanto tale aspetto, intervenuto in epoca successiva rispetto al fatto commesso il 18 aprile 2022, è del tutto ininfluente sulla decisione impugnata. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti
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