CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30950/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso per cassazione - tale dovendosi qualificare l'atto sottoscritto, nel quale si fa riferimento alla sentenza resa dalla Corte di appello di Trento con la quale è stata rigettata l'istanza di revisione proposta dal ricorrente, ribandendosi le ragioni rilevate a fondamento della detta istanza - è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato atteso che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.,.come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità (SU n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen 7 si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue i P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 giugno 202