CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2024
Cassazione n. 42589/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe della associazione mafiosa denominata clan Pugliese (capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] padre del ricorrente), insediata sul territorio di Marinella, località marittima del comune di Isola di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1 della incolpazione provvisoria); nonché per numerosi delitti scopo (estorsione, furto in abitazione, calunnia, truffa ai danni dello Stato, contraffazione di pubblici sigilli, detenzione illegali di armi) 2. Avverso il provvedimento ricorre l'indagato, tramite il difensore, proponendo un unico articolato motivo. 2.1. Anzitutto contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la sussistenza di gravità indiziaria in ordine ai delitti di cui all'art. 416- bis, 629, 640-bis cod. pen. Sostiene che non ricorrerebbero gli elementi qualificanti di una associazione mafiosa, potendosi al più ravvisare una associazione "semplice". Difetterebbero elementi indiziari idonei a comprovare il contributo partecipativo dell'indagato: il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a riferire che l'indagato si occupa di truffe; la necessità del ricorso a minacce e a condotte di falso dimostrerebbe la mancanza di capacità intimidatoria; l'indagato ha rapporti esclusivamente con il proprio padre. Al più ricorrerebbero i caratteri del "concorso esterno" in associazione mafiosa. Nessun dato consentirebbe di riferire la conversazione del 16 settembre 2019 al possesso di un'arma. 2.2. In secondo luogo deduce l'insussistenza della ritenuta circostanza aggravante del metodo mafioso e della agevolazione mafiosa ex art. 416-bis.1 cod. pen. I reati oggetto di addebito non presenterebbero alcuna caratterizzazione oggettiva nel senso del "metodo mafioso" (soprattutto in relazione al reato di detenzione illegale di arma di cui al capo 64); né ricorrerebbe la finalità agevolativa, venendo in rilievo azioni finalizzate a perseguire gli interessi dei singoli e non del clan. 3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo, instaurato con ricorso proposto dopo il 30 giugno 2024, segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. come modificato dal d. Igs. n. 150 del 2022 e successive modifiche e integrazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo è generico sia sotto il profilo intrinseco sia sotto quello estrinseco.n 2.1. Il ricorso si sostanzia nella prospettazione di generici assunti, del tutto sganciati dal quadro indiziario raccolto, che si esauriscono in una indeterminata e assertiva negazione dei presupposti dell'art. 273 cod. proc. pen. Le censure, inoltre, non si misurano mai con quanto delineato nell'ordinanza impugnata che, sulla scorta di una analitica disamina, supera le obiezioni difensive coltivate in sede di riesame e qui sommariamente riproposte. 2.2. In particolare il provvedimento del Tribunale: - ripercorre la storia mafiosa della famiglia Pugliese (capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], padre dell'odierno ricorrente), storicamente legata al clan Arena, tanto che, nella guerra di mafia scatenata contro il clan rivale dei Nicoscia-Capicchiano, [OSCURATO:PERSONA], fratello di Maurizio, viene ucciso (pagg.2-6); - delinea gli interessi facenti capo ai Pugliese, che trattano come un proprio "dominio" esclusivo il territorio della località turistica Marinella (pagg. 6-9): impongono il servizio di guardiania e il controllo dei lavori sulle abitazioni (eseguendo danneggiamenti e furti in caso di rifiuto); si appropriano, con modalità violente e fraudolente, dei terreni che poi utilizzano per commettere truffe ai danni dello Stato (pagg. 9 -12 in cui il Tribunale esamina i singoli reati-fine, oggetto di denuncia o di captazione); - esamina i concordanti elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA], costituiti da: le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale inserisce l'indagato nella struttura della 'ndrangheta (pag. 7); i contenuti dei colloqui in cui [OSCURATO:PERSONA], detenuto in carcere, assegna al figlio Vincenzo il compito di prendere contatti con esponenti del clan avversario per far cessare i problemi insorti in carcere con alcuni appartenenti ad esso (pag. 8) unitamente all'esito positivo degli incontri successivamente riferito dal figlio al padre; "il ruolo di prim'ordine" assunto dal ricorrente nella perpetrazione dei reati fine di estorsione, furto, calunnia, falso, truffa ai danni dello Stato (pagg. 10-12); - spiega, senza cadute logiche, le ragioni per le quali le conversazioni intercettate tra padre detenuto e figlio possano essere ragionevolmente riferite a rassicurazioni circa il possesso di un'arma da impiegare "nel caso di eventi nefasti" (pag. 13). 3. Analogo vizio di aspecificità presenta la censura afferente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., trattata a pag. 13. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di euro 3.000,00. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al