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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2024

Cassazione n. 33919/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare, presentate da [OSCURATO:PERSONA], soggetto in attesa di esecuzione della pena di mesi sei di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale di Terni del 24/03/2021, conseguente alla commissione del reato di truffa.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, stante la natura lacunosa della valutazione sussunta nell'ordinanza impugnata e l'omessa considerazione dell'assenza di contatti del condannato con qualsivoglia organizzazione criminale; errato sarebbe - in ipotesi difensiva - anche il giudizio che sorregge la decisione reiettiva, riferita alla invocata detenzione domiciliare.

3. Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria.

Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come i procedimenti penali a carico del condannato e la natura non tranquillizzante - in prospettiva risocializzante - della condotta di vita dallo stesso tenuta, siano fattori atti a imporre cautela, in sede di concessione degli invocati benefici.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 01 luglio 2024 Il Consigliere estens re I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare, presentate da [OSCURATO:PERSONA], soggetto in attesa di esecuzione della pena di mesi sei di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale di Terni del 24/03/2021, conseguente alla commissione del reato di truffa. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, stante la natura lacunosa della valutazione sussunta nell'ordinanza impugnata e l'omessa considerazione dell'assenza di contatti del condannato con qualsivoglia organizzazione criminale; errato sarebbe - in ipotesi difensiva - anche il giudizio che sorregge la decisione reiettiva, riferita alla invocata detenzione domiciliare. 3. Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come i procedimenti penali a carico del condannato e la natura non tranquillizzante - in prospettiva risocializzante - della condotta di vita dallo stesso tenuta, siano fattori atti a imporre cautela, in sede di concessione degli invocati benefici. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 01 luglio 2024 Il Consigliere estens re I
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