CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 25795/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 4 novembre 2021, la Corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che l'aveva riconosciuto colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili, irrogandogli la pena ritenuta di giustizia ed applicando le pene accessorie fallimentari per la durata di anni dieci. 1.1. A proposito delle doglianze contenute nell'atto di appello, la Corte distrettuale osservava che, a seguito dell'intervento del legislatore sull'art. 581 cod. proc. pen., i motivi di gravame dovevano essere mirati ad illustrare le ragioni che si oppongono agli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata, considerazioni che, invece, nel gravame proposto, erano del tutto mancate, e ciò con riferimento sia alla esatta qualificazione del fatto e alla sua sussistenza messa in discussione attraverso la verifica della correttezza della sentenza di fallimento e del presupposto dello stato di insolvenza, sia alla configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, sia, infine, alla dosimetria della pena; e quanto ai motivi nuovi essi erano a loro volta inammissibili per non essere ancorati a quelli principali e in parte per genericità. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 581 e 591 del codice di rito, enunciando le ragioni poste a sostegno della indicata violazione con richiami alle pronunce di questa Corte che in relazione ad analoghe sentenze emesse dalla Corte di Appello di Palermo aveva più volte già censurato l'impostazione seguita da tale corte distrettuale. 2.2. Con il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione della legge processuale con particolare riferimento all'art. 121 del codice di rito in relazione al disposto degli artt. 216 e 217 I.f. nonché vizi di motivazione in riferimento alla dedotta assenza degli elementi oggettivi e soggettivo del reato di bancarotta documentale, oltre che alla effettiva valutazione della condotta del precedente amministratore [OSCURATO:PERSONA] e alla corretta qualificazione del fatto al più riconducibile alla bancarotta documentale semplice in mancanza del dolo specifico. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 133 c.p. e 219 l.f. quanto alla valutazione della ricorrenza di elementi idonei a giustificare la concessione delle attenuanti generiche e il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219.3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del secondo comma dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta fondato. 1. Occorre premettere che l'ammissibilità dell'appello nel caso di specie, trattandosi di sentenza ed impugnazione successiva alla riforma di cui alla I. 103/2017 - il cui art. 1 comma 55 ha inciso anche sull'art. 581 codice di rito - deve essere valutata alla stregua della nuova formulazione dell'art. 581 codice di rito. L'art. 581 cod. proc. pen., nella formulazione determinata dall'art. l, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017) prevede, a pena, appunto, di inammissibilità, che, nell'atto di gravame, l'appellante indichi, con enunciazione specifica, i ìk L•-/ capi ed i punti della decisione che intende impugnare (oltre che i suoi estremi identificativi), le richieste avanzate al giudice dell'appello, ed i motivi in fatto e diritto che sostengono tali richieste. Rimangono comunque validi i precedenti insegnamenti di questa Corte in tema di esatta individuazione dei presupposti dell'ammissibilità dell'appello (essendosi la nuova formulazione normativa limitata a precisare con maggior chiarezza e puntualità i termini dell'appello in punto di indicazione delle richieste (ampliando a quelle istruttorie) e di specificazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, senza apportare innovazioni incompatibili con il precedente dettato normativo e quindi con la interpretazione giurisprudenziale che di esso aveva dato questa Corte). Soccorrono, in particolare, i dettami delle Sezioni Unite che, nel parificare l'appello al ricorso per cassazione, hanno affermato che esso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825/17 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 26882201).Nel caso in esame innanzitutto deve rilevarsi che i giudici di merito, come correttamente prospettato in ricorso, nel motivare l'inammissibilità dell'appello si sono, in realtà, spinti un po' oltre, procedendo ad una vera e propria confutazione degli argomenti prospettati dall'appellante che sotto certi aspetti si attaglia più a una vera e propria valutazione nel merito che a una delibazione di inammissibilità. In tema di impugnazioni, il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può, infatti, estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882301). Tanto premesso, il raffronto tra l'atto d'appello e la sentenza impugnata conduce con chiarezza inequivoca a escludere la sussistenza della inammissibilità dell'appello - eloquenti al riguardo sono i fondati rilievi mossi dal ricorrente che fanno emergere, da un lato, la consistenza dei motivi di appello che avevano tra l'altro a monte evidenziato la confusione in cui era incorso il giudice di primo grado rispetto alle due distinte fattispecie di bancarotta documentale previste dall'art. 216 I.f. laddove nel caso di specie era stata contestata - solo - quella a dolo specifico e non anche quella cd. generica (sicché del tutto inconferente era il riferimento alla impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e si trattava quindi anche di verificare se non si vertesse piuttosto nel caso della omessa tenuta delle scritture contabili riconducibile alla bancarotta semplice), e, dall'altro, le ragioni poste dalla Corte di appello a sostegno dell'inammissibilità, che si sviluppano più propriamente sul piano della manifesta infondatezza. La sentenza merita censura anche in riferimento alla ritenuta inammissibilità della doglianza afferente le attenuanti generiche oggetto di specifico motivo di appello in cui si evidenziavano gli elementi in base ai quali poter operare la pur discrezionale valutazione al riguardo. Tutto ciò senza considerare la illegalità della durata delle accessorie quantificate tout court in anni dieci senza alcuna motivazione a sostegno; circostanza che avrebbe imposto alla corte territoriale di annullare quanto meno sul punto la sentenza del tribunale. Com'è noto infatti la Corte costituzionale, con la sentenza n. 222 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». La sostituzione della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, ha determinato l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate possano rientrare o meno nel nuovo parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. E' sorta allora la necessità di indicare al giudice del rinvio il criterio cui attenersi nella rideterminazione della durata della pena accessoria non più fissa (dieci anni), ma indicata solo nel massimo ("fino a dieci anni"). Soccorre al riguardo la sentenza di questa Corte a Sezioni Unite (intervenuta il 28.2.2019, a cui è stata rimessa la questione in ordine all'individuazione del criterio di commisurazione di tali pene accessorie (se quello di cui all'art. 37 cod. pen. secondo cui la pena accessoria va commisurata alla pena principale o se, in applicazione dei principi di proporzionalità e di individualizzazione del trattamento sanzionatori, quello di cui art. 133 cod. pen.), che si è espressa condividendo il criterio improntato alla discrezionalità valutativa del giudice che consente una maggiore personalizzazione del trattamento sanzionatorio. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, che, se del caso, procederà anche alla valutazione delle pene accessorie secondo il parametro indicato dalle Sezioni Unite di questa Corte. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnat