CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 04539/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29458-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -2- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 59/2016 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 1056 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bolzano nel procedimento di designazione dell'assuntore del maso chiuso "Geiger" in PT. 18/1 C.C. Marebbe promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -3- Augusta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], designava la signora [OSCURATO:PERSONA] come assuntrice del maso e determinava il prezzo di assunzione in Euro 182.100,00. Secondo il Tribunale, alla luce delle indagini compiute dal CTU, la rendita del maso chiuso "Geiger", secondo i criteri di cui alla legge provinciale n. 17/2001, ammontava a Euro 182.100,00. Quanto alla designazione dell'assuntore del maso, la sentenza rammentava che il titolare del maso chiuso era il defunto [OSCURATO:PERSONA] deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], celibe e senza figli. ln seguito i fratelli sopravvissuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché i figli dei fratelli premorti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in via di successione legale erano divenuti comproprietari pro quota indivisa del maso chiuso. Il diritto all’assunzione del maso era stato fatto valere da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di figlio della sorella premorta [OSCURATO:PERSONA]). Tuttavia, la vicenda andava regolata in base alla previsione dell'art. 14 della legge provinciale in questione, nella versione vigente al momento della morte del testatore (15.03.2009), il quale non aveva provveduto alla nomina dell'assuntore del maso. Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -4- In base all'art. 14, comma 1 , lett. a) , della LP n. 17/2001, i coeredi che sono cresciuti o che crescono sul maso hanno precedenza sugli altri, sicchè emergeva che solo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano nati nel maso e lì erano cresciuti. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe vissuto nel maso fino alla fine degli anni Cinquanta, mentre [OSCURATO:PERSONA] vi sarebbe rimasta fino al suo matrimonio, e ciò a differenza di [OSCURATO:PERSONA] il quale fondava la sua domanda su valutazioni socio - economiche e sul diritto alla successione della madre. Tuttavia la sua richiesta non poteva trovare seguito in quanto il criterio di essere cresciuto sul maso è una qualità personale che non poteva vantare il Ploner. Quanto agli altri due candidati, il Tribunale, rilevato che la legge provinciale non prescrive un limite di età, ma che la lettera g) dell’art. 14 nella versione originale, e che nel caso di specie doveva trovare applicazione, attribuisce nel caso di coeredi con uguali diritti sulla base dei criteri da a) a f) una preferenza al più vecchio, riteneva che fosse appunto l’età il criterio discretivo e che quindi l'assuntore dovesse essere individuato in [OSCURATO:PERSONA], proprio perché più anziana del fratello. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] promuoveva appello citando [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -5- Paulina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], KühbacherMaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e la Corte d’Appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano, con la sentenza n. 59 del 30/4/2016, in parziale riforma della decisione gravata, ha rideterminato il prezzo di assunzione in € 291.045,51, confermando l’individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale assuntrice. Quanto al primo motivo di gravame, che investiva la corretta determinazione del prezzo di assunzione, la Corte distrettuale rilevava che al maso "Geiger" era connessa una quota di comproprietà di 1/58 della "[OSCURATO:PERSONA].Vigil", la qualeè un'interessenza che si compone di 58 diversi immobili, ubicati in prevalenza nel centro del paese di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di una zona sportiva, un poligono, una cappella, un edificio polifunzionale, aree per il passaggio di veicoli, aree ad uso comune pubblico, terreni agricoli e terreni edificati. Osservava il Collegio che, ai sensi dell'art.20 , comma 3 , della legge provinciale n. 17/2001, i diritti connessi alla conduzione del maso e le pertinenze conformemente all'art. 12 nella cessione del maso chiuso passano all'assuntore a titolo gratuito. Tuttavia, i suddetti immobili non erano strettamente inerenti alla conduzione del maso e quindi non potevano essere considerati diritti connessi alla medesima. Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -6- L'art. 20 , comma 4 , legge provinciale n. 17/2001 , modificato dalla legge provinciale n. 4/2005 prevede che i “Beni utilizzati a scopi non agricoli, sempreché siano di minore rilevanza economica, ma connessi al maso in modo tale che un eventuale distacco comporterebbe grave pregiudizio per la conduzione del maso, non vengono stimati separatamente. La stima separata non viene eseguita anche per beni la cui permanenza al maso sia necessaria per altri motivi, sempreché servano per l'esercizio di un’attività nonprevalente anche a scopi agricoli." Da ciò si ricavavache gli immobili connessi con il maso e che , quindi, passano all'assuntore, vanno stimati separatamente , se non utilizzati per scopi agricoli. Tutti gli immobili individuati dall’ausiliario non erano utilizzati per scopi agricoli, ed anche la zona boschiva non dà una rendita economica diretta, come sottolineato dal CTU, poiché i ricavi non vengono versati e gli immobili non sono nemmeno connessi al maso in modo tale che un eventuale distacco comporterebbe grave pregiudizio per la conduzione del maso. Anche una permanenza al maso non è sicuramente necessaria. Gli immobili però sono correlati con il maso e non vengono utilizzati per scopi agricoli, così che vanno valutati separatamente sulla base del loro valore di mercato. Tuttavia non poteva reputarsi che tutti gli immobili individuati avessero un valore di mercato e ciò in particolare per la zona Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -7- sportiva e per l'edificio polifunzionale che, come riscontrato dal CTU, vengono utilizzati per scopi pubblici e probabilmente sono stati costruiti dalla PA e non hanno un mercato, dovendo quindi essere equiparati ad una specie di beni extra commercium (zona sportiva [OSCURATO:PERSONA], cappella, edificio polifunzionale e zone per il traffico), occorrendo invece procedere alla stima per gli altri immobili (zone residenziali, una zona per edifici pubblici, zone verdi e zona boschiva). Al netto quindi dei beni privi di valore di mercato, i restanti immobili raggiungevano un valore commerciale di Euro 6.320.000,00. La quota di comproprietà di 1/58 della "[OSCURATO:PERSONA]" appartenente al maso "Geiger" ammontava quindi a Euro 108.965,51, così che il prezzo di assunzione è stato quantificato in Euro 291.045,51, oltre interessi dovuti dalla data della sentenza di primo grado, in quanto le indagini del CTU si riferiscono al 2013 e non rilevandosi significative variazioni del mercato immobiliare da tale data. Quanto al secondo motivo di gravame che investiva l’individuazione dell'assuntore del maso ed in modo particolare se l'assuntore debba avere la capacità di condurre di persona il maso, i giudici d’appello rilevavano che con legge provinciale n. 2/2010 il criterio di cui alla lett. g) dell'art. 14, comma 1 , era stato soppresso, ma non poteva attribuirsi a tale modifica un carattere di norma di interpretazione autentica, trattandosi Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -8- invece di modifica destinata a trovare applicazione solo alle successioni apertesi in epoca successiva alla modifica. Orbene, aggiungeva la sentenza d’appello che il legislatore si era occupato dell'aspetto dell'idoneità dell'assuntore alla conduzione personale, ma solo per due casi ovvero nell’ipotesi di cui all'art. 14, comma 2, quando nessuno dei coeredi soddisfa i presupposti di cui al comma 1 , e nell’altra di cui all'art. 18 comma 3, quando nessuno degli eredi chiamati per testamento ricade nella categoria degli eredi legittimi. Per tali ipotesi, sentita la locale commissione masi chiusi, viene designato assuntore colui che ha migliori presupposti per la conduzione personale del maso chiuso. Ciò significa che in tutti gli altri casi l'idoneità alla conduzione personale del maso non può essere una condizione per l'assunzione. Motivo di esclusione è esclusivamente la piena o parziale interdizione (art. 14 comma 3) (e conformemente alla modifica attuata con legge provinciale n.2/2010, anche la condizione delle persone che sono sottoposte ad amministrazione di sostegno). In tal senso una conduzione del maso può essere anche assicurata senza che qualcuno partecipi personalmente con la sua forza fisica, sicché l'età avanzata non può essere un motivo di esclusione. Né poteva accedersi al dubbio di costituzionalità del combinato disposto dell'art. 14, comma 1 , lett. a) e lett . g) , e Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -9- dell'art. 20, comma 2 , in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione, posto che un'interpretazione che si fondasse in ogni caso sull'idoneità alla conduzione personale deve tenere conto anche della sua conformità alla Costituzione alla luce dei principi di cui all'art. 3 della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA] è la sorella del defunto, mentre l'appellante invece è il nipotee poiché la prima è cresciuta nel maso a differenza dell'appellante, va attribuita prevalenza alla previsione di cui all’art. 14, comma 1 , lett. a) , secondo cui il diritto di assunzione spetta innanzitutto ai coeredi cresciuti sul maso e, quindi , a [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA]. Ed analoga conclusione dovrebbe essere assunta anche nel caso in cui quest'ultimo fosse cresciuto sul maso, atteso che il diritto di assunzione ai sensi dell'art. 14, comma 1 , lett. e) , compete, tra diversi coeredi cresciuti nel maso, a colui che ha un grado di parentela più vicino al testatore e quindi a [OSCURATO:PERSONA]. Ciò rendeva pertanto irrilevante la questione di costituzionalità dell'art. 14, comma 1 , lett. g), comeprospettata dall’appellante, perché comunque dovrebbe trovare applicazione il criterio di preferenza previsto dalla lettera e). Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustratida memorie. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso a sua volta seguito da memorie. Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -10- Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. Con ordinanza interlocutoria n. 4511 del 19 febbraio 2021, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bolzano con ordinanza del 27 settembre 2019 pubblicata in G.U. n. 26 del 24 giugno 2020, relativamente all'art. 18, comma 2 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale del 7 febbraio 1962, n. 8, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nonché' dell'art. 25, comma 1 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale del 7 febbraio 1962, n. 8, in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione, evidenziandosi che pur non essendovi una piena sovrapponibilità tra il caso in esame e quello che aveva occasionato l’incidente di costituzionalità, alla Consulta era sollecitata una riflessione sulla rilevanza dell'idoneità alla conduzione del fondo del preteso assuntore, ed alla incidenza della stessa quale criterio avente carattere tendenzialmente preferenziale rispetto ai diversi criteri dettati dal legislatore, considerazione questa che rendeva opportun o il rinvio in attesa della decisione della Co rte Costituzionale. Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -11- Intervenuta la decisione della Consulta, la causa è stata fissata per l’adunanza del 18 gennaio 2023, in vista della quale le parti hanno nuovamente depositato memorie. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione dell’art. 14, co. 1 , lett. a) e g) , e comma 3 della legge provinciale di Bolzano n. 17/2001, nella parte in cui è stata nominata assuntrice del maso Geiger la più anziana tra i richiedenti (che aveva raggiunto l’età di 94 anni ed oggi di 102 anni) e ciò sebbene la commissione locale dei masi chiusi avesse espresso un parere di inidoneità della controricorrente alla gestione del maso, esprimendo invece un giudizio favorevole per il ricorrente. La Corte territoriale avrebbe motivato il suo assunto sul presupposto che la legge pone un criterio preferenziale a favore di coloro che sono nati o cresciuti nel maso e che, una volta soddisfatta tale condizione, non rileverebbe l’età del richiedente, costituendo anzi un ulteriore criterio preferenziale a parità di condizioni. Si rileva che però la decisione gravata ha fatto applicazione della norma di cui alla rubrica del motivo nella sua traduzione in lingua tedesca, senza tenere conto della regola di cui all’art. 99 del DPR n. 670/1972 che, invece, impone che sia la lingua italiana a fare testo negli atti aventi carattere legislativo nei casi in cui sia prevista la redazione del testo di legge in altra lingua. Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -12- Nella versione italiana, destinata ad avere prevalenza, l’art. 14, co. 3 , prescrive che siano escluse dal diritto di assunzione del maso chiuso le persone che sono coeredi dichiarate inabili o interdette, a differenza invece del testo in lingua tedesca la cui traduzione esclude dal novero degli assuntori i soggetti dichiarati inabilitati ed interdetti. Il riferimento alla diversa nozione di soggetto inabile non consente la sua equiparazione alla figura giuridica dell’inabilitato, ed impone, quindi , di verificare la capacità del soggetto a svolgere una determinata attività, e cioè, avuto riguardo alla fattispecie in esame, a condurre personalmente il maso. Ciò trova conferma anche nel fatto che la regola dettata dalla normativa previgente (Decreto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, n. 32 del 1978) prevedeva l’esclusione delle persone mentalmente incapaci o di quelle che per altri motivi non siano idonee o qualificate a condurre personalmente il maso, espressione questa che si ricollega alla nozione di soggetto inabile presente nel testo normativo applicabile. Il giudizio negativo espresso dalla apposita commissione nei confronti della controricorrente non consentiva pertanto di individuare la stessa quale assuntrice del maso caduto in successione ed avrebbe dovuto, quindi , indurre il giudice di merito a privilegiare la richiesta del ricorrente. Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -13- Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, co. 2 , n. 4 , c.p.c. nonché l’omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la sentenza gravata non ha in alcun modo preso in considerazione i pareri espressi dalla commissione locale per i masi chiusi, con i quali si individuava il ricorrente quale soggetto idoneo alla condizione personale del maso. I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati. Rileva il Collegio che debba essere disattesa l’eccezione di inammissibilità della censura per pretesa novità della stessa, posto che, come si ricava dalla narrazione dei fatti di causa contenuta nella sentenza impugnata, uno dei temi posti dal ricorrente con i motivi di appello era anche quello concernente la capacità dei richiedenti a condurre il maso personalmente (cfr. pag. 7), sicché la censura mira unicamente a supportare una deduzione già oggetto delle valutazioni rimesse al giudice di merito, sulla base anche di un dato di carattere normativo. L’art. 14 della legge provinciale n. 17 del 2001, nel testo applicabile ratione temporis, e cioè prima delle modifiche apportate dalla legge provinciale n. 2 del 2010 e dalla legge provinciale n. 5 del 2018 (e ciò alla luce del principio secondo cui, e proprio con specifico riferimento alla disciplina del maso chiuso, deve trovare applicazione la normativa vigente alla Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -14- data di apertura della successione, come affermato da Corte Costituzionale n. 193/2017), dispone che: “1. In caso di successione legittima, in mancanza di un accordo tra coloro che secondo il codice civile sono chiamati a succedere, l'assuntore o l'assuntrice del maso chiuso è determinato/a dall'autorità giudiziaria in base al seguente ordine di preferenza: a) i coeredi o le coeredi che crescono o sono cresciuti/e nel maso sono preferiti/e agli altri coeredi o alle altre coeredi; b) tra più coeredi che crescono o sono cresciuti/e nel maso sono preferiti/e coloro che nei due anni antecedenti l'apertura della successione hanno partecipato abitualmente alla conduzione e alla coltivazione del maso; c) tra più coeredi che adempiano i presupposti previsti nelle lettere a) e b) sono preferiti/e coloro che sono in possesso di un diploma di una scuola professionale ad indirizzo agrario o di economia domestica riconosciuta dallo Stato o dalla Provincia, o di un'altra adeguata formazione riconosciuta dalla Provincia; d) i discendenti o le discendenti che crescono o sono cresciuti/e nel maso, compresi i figli adottivi o le figlie adottive e coloro che subentrano per rappresentazione, sono preferiti/e al coniuge superstite; quest'ultimo o quest'ultima però è preferito/a a tutti gli altri parenti, se dall'ultima assunzione del maso sono passati cinque anni o se da almeno cinque anni ha Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -15- collaborato alla conduzione del maso, considerando il lavoro domestico svolto nel maso quale collaborazione alla sua conduzione; e) tra più coeredi di pari preferenza secondo le lettere dalla a) alla d) sono preferiti/e i parenti o le parenti più vicini/e di grado; f) se il defunto o la defunta non ha lasciato discendenti né coniuge superstite e ha assunto l'intero maso o gran parte di esso da uno dei genitori per via ereditaria o per trasferimento in anticipazione della successione ereditaria, trovano applicazione, in caso di presenza di più persone dello stesso grado di parentela, i criteri di cui alle lettere a), b) e c); g) tra più coeredi di pari preferenza secondo le lettere dalla a) alla f) è preferito/a il più anziano o la più anziana di età. 2. Qualora nessuno dei coeredi o nessuna delle coeredi soddisfi le condizioni previste al comma 1, quale assuntore o assuntrice viene scelto/a, sentiti/e i coeredi o le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, colui o colei che dimostra di possedere i migliori requisiti per la diretta conduzione del maso chiuso. 3. Sono escluse dal diritto di assunzione del maso le persone che sono coeredi dichiarate inabili o interdette. 4. Il diritto di assunzione acquisito si trasferisce in caso di morte ai discendenti o alle discendenti e al coniuge dell'avente diritto all'assunzione; nella scelta del coerede assuntore o Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -16- della coerede assuntrice si osservano, in quanto applicabili, i criteri previsti dai commi 1 e 2. 5. Se la persona chiamata all'assunzione non intende assumere il maso, la preferenza passa agli altri coeredi o alle altre coeredi e si applicano i criteri di cui ai commi 1 e 2.” La tesi del ricorrente si fonda sul fatto che, pur essendo la sua posizione recessiva rispetto a quella dei fratelli del de cuius, in quanto privo del requisito di cui alla lett. a), della nascita ovvero della crescita nel maso, sussisterebbe la causa di esclusione rappresentata dalla condizione di inabilità della Pescoller, in quanto inidonea alla conduzione personale del fondo, attesa l’età avanzata. Reputa il Collegio che tale tesi non possa essere condivisa. Infatti, l’utilizzo nel testo in lingua italiana della legge provinciale n.17 del 2001 del termine “inabili”, costituisce una mera imprecisione letterale e che debba , a contrario , darsi prevalenza alla diversa interpretazione secondo cui la norma in realtà, come confermato dalla versione in lingua tedesca della legge, abbia fatto riferimento alla nozione giuridica di persona inabilitata. Depone in tal senso il rilievo secondo cui il termine “inabile”, come inteso da parte ricorrente, assume una connotazione di assoluta genericità che renderebbe la norma stessa priva di un tasso di determinatezza tale da consentirne una plausibile e corretta applicazione, mancando in particolare l’indicazione Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -17- del parametro rispetto al quale ragguagliare la nozione di inabilità. A tale argomento deve aggiungersi il rilievo per il quale il termine in esame è stato accomunato dal legislatore al diverso termine di interdetto, e cioè ad una specifica qualità derivante dall’applicazione di un istituto normativo, e frutto di un provvedimento dell’autorità giudiziaria a carattere costitutivo, alla stessa stregua della condizione nella quale versa l’inabilitato, di guisa che il participio passato “dichiarate“, che accomuna entrambi i termini adottati dal legislatore, porta alla conclusione che la causa di esclusione dalla qualità di assuntore sia stata ricollegata alla ricorrenza di un’ipotesi di incapacità oggetto di accertamento giudiziale e di conseguente dichiarazione, e non anche di una valutazione rimessa al giudice chiamato a pronunciarsi sulla causa di assunzione del maso chiuso, e sulla scorta di nemmeno meglio precisati criteri di valutazione. Peraltro, anche sul piano letterale occorre evidenziare che nei testi normativi il termine “inabili” di solito regge il dativo, essendo reputato necessario specificare in relazione a quale situazione o attività rilevi l’inidoneità (cfr. art. 38 Cost., ove si discorre di cittadini inabili al lavoro), nel mentre nella fattispecie il termine è posto in maniera assoluta, a sottendere la sua utilizzazione come volta ad individuare un ben preciso status giuridico. Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -18- Conforta tale conclusione anche il rilievo secondo cui il vigente terzo comma dell’art. 14, a seguito delle modifiche apportate dalla legge provinciale n. 5 del 2018, prevede l’utilizzo del termine “inabilitate”, accanto sempre a quello di “interdette” (essendo invece scomparso il riferimento alle persone assistite da amministrazione di sostegno voluto dal legislatore nel 2010), sicché, anche a voler escludere che tale ultima modifica abbia carattere di norma di interpretazione autentica, conforta il convincimento che la lettera originaria del comma 3 sia frutto di una mera imprecisione terminologica da parte del legislatore, e che l’unica interpretazione che renda la norma suscettibile di trovare una ragionevole applicazione, sia quella di reputare che, anche nel suo testo originario, la volontà fosse quella di limitare l’esclusione ai soli soggetti destinatari di una pronuncia di interdizione o di inabilitazione, in quanto idonea a creare uno status giuridico preclusivo della capacità di assumere una efficace conduzione del maso (depone in tal senso anche la relazione accompagnatoria al disegno di legge poi divenuto la legge provinciale n. 5 del 2018, la quale sottolinea come la modifica del comma 3 fosse finalizzata anche ad introdurre nel testo della norma dei termini giuridici appropriati). In questo senso conforta altresì il profilo, messo in rilievo dal giudice di appello, secondo cui il ricorso al parere della commissione locale dei masi chiusi, in merito all’idoneità Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -19- all’assunzione personale del maso risulta circoscritto dal legislatore al caso di cui al secondo comma dell’art. 14 sopra riportato (e cioè quando non sia possibile esprimere una preferenza per uno dei richiedenti, sulla base dei criteri dettati dal primo comma), nonché all’ipotesi di cui all’art. 18, co. 2 , della stessa legge provinciale n. 17/2001 (e cioè se il testatore o la testatrice ha chiamato alla successione più persone senza designare l'assuntore o l'assuntrice e se nessuna di esse è fra quelle indicate nell'articolo 14, ciascuna delle persone eredi chiamate alla successione può chiedere la divisione dell'eredità e la nomina dell'assuntore o dell'assuntrice da parte del giudice, qualora entro un anno dalla devoluzione non si sia trovato un accordo sull'assunzione del maso. Per la determinazione giudiziale dell'assuntore o dell'assuntrice deve essere sentita la commissione locale per i masi chiusi, la quale dovrà tener conto dell'idoneità dell'assuntore o dell'assuntrice a condurre personalmente il maso), che sottende una volontà del legislatore di dare prevalenza, ove vi siano degli eredi legittimi, ai criteri di cui al primo comma dell’art. 14, e senza quindi una valutazione di idoneità della locale commissione dei masi chiusi, il cui intervento è previsto ove alla successione concorrano solo eredi non legittimi ovvero, ove pur in presenza di eredi legittimi, i criteri dettati dalla legge non consentano di superare il contrasto. Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -20- Tale conclusione non può peraltro essere contrastata dalla ricostruzione storica della normativa offerta da parte del ricorrente, con il richiamo alla formula di cui al Decreto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano n. 32 del 1978, in quanto il riferimento contenuto in tale testo normativo come causa di esclusione, in alternativa all’incapacità mentale, alla inidoneità o all’assenza di qualificazione a condurre personalmente il fondo, risulta essere stato superato dalla normativa successiva e precisamente dalla novella della legge provinciale n. 10 del 1959 ad opera della legge provinciale n. 5 del 1993, che aveva sostituito il criterio dell’inidoneità alla conduzione personale del maso con quello della mancata partecipazione abituale alla coltivazione, lasciando però sempre immutato il richiamo all’incapacità mentale (di cui interdizione ed inabilitazione sono gli istituti che ne danno connotazione giuridica). Coglie nel segno anche il rilievo di parte controricorrente per cui, ad accedere alla tesi del Ploner, si verrebbe a creare un’insanabile contraddizione nella lettura combinata del secondo e del terzo comma dell’art. 14, in quanto ove si estendesse la causa di esclusione alla inabilità alla conduzione personale del fondo (e non anche all’ipotesi dell’inabilitazione), non sarebbe mai dato fare applicazione del criterio di risoluzione del contrasto tra richieste di assunzione dettato dal secondo comma, in quanto fungendo l’inabilità Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -21- quale causa di esclusione a monte della possibilità di rendersi assuntore del maso, ove ricorra la stessa, non si porrebbe mai la necessità di dover far ricorso, anche tramite il parere della commissione locale, al criterio dell’idoneità alla diretta conduzione del maso. Tale conclusione risulta peraltro coerente con la complessiva lettura delle norme in tema di assunzione del maso chiuso, dalle quali si ricava, in assenza di una predeterminazione di limiti alla possibilità per il de cuius di individuare con testamento il soggetto assuntore del maso (a prescindere quindi anche dalla sua personale capacità di conduzione del maso, cfr. art. 16 della legge provinciale n. 17/2001) che il criterio della idoneità alla conduzione personale rivesta carattere sussidiario, e che operi solo nel caso in cui sia assente una designazione testamentaria, ovvero nel caso in cui non sia possibile individuare il soggetto da preferire sulla scorta dei criteri preferenziali dettati dal primo comma dell’art. 14, ovvero, in assenza di eredi legittimi, ove gli eredi non raggiugano un accordo tra loro (art. 18,co. 2). Ne discende che, una volta che ricorra uno dei criteri preferenziali posti dal primo comma dell’art. 14 (nella specie, il fatto di essere cresciuto nel maso, nonché, come sottolineato in sentenza, anche quello di cui alla lett. e) rappresentato dalla maggiore prossimità del grado di parentela - occorrendo avere riguardo alla posizione del Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -22- rappresentante, e non a quella del rappresentato, come appunto ribadito da Cass. n. 24216/2018), risulta del tutto irrilevante e quindi priva del carattere della decisività la valutazione espressa da parte della commissione locale dei masi chiusi, non potendo il relativo parere sovvertire il criterio preferenziale di individuazione dell’assuntore, come imposto dai criteri dettati dal primo comma dell’art. 14. La ratio che sottende la decisione impugnata, la quale risulta munita di ampia ed argomentata motivazione, consente quindi di escludere che ricorra la nullità della sentenza per la pretesa violazione dell’art. 132, co. 2 , n. 4 , c.p.c., palesandosi invece inammissibile la denuncia del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c., e ciò sia perché avvenuta con il riferimento alla non più vigente formulazione della norma, trattandosi di ricorso avverso sentenza emessa in data successiva al 12 settembre 2012, sia in ragione della previsione di cui all’art. 348 ter, ultimo comma , c.p.c., essendosi al cospetto di un’ipotesi di cd. doppia conforme. 3.Il terzo motivo di ricorso propone nuovamente la questione di illegittimità costituzionale, questa volta dell’intero art. 14 (e non anche del solo comma 1, lett. a) e g) , e dell’art. 20 della legge provinciale n. 17 del 2001 in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione. Si deduce che contrasterebbe con le dette norme della [OSCURATO:PERSONA] la legge che consentisse l’attribuzione della qualità di assuntore anche a colui che non Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -23- sia in alcun modo in grado di provvedere alla conduzione personale del maso (nella specie per l’età avanzata e per la mancanza di specifiche esperienze nell’attività agricola), e per un prezzo di assunzione notevolmente inferiore al valore venale del bene. Si deduce che l’interpretazione seguita dal giudice di merito, nel disattendere la questione di costituzionalità già posta in appello, trascura la volontà del legislatore che non si esaurisce nello scopo di evitare una divisione del bene con un suo frazionamento, ma è anche quella di assicurare che l’assuntore sia nelle condizioni di poterne assicurare l’utile sfruttamento, e quindi il suo mantenimento. L’attribuzione del bene ad un soggetto che non possa garantire tale obiettivo, ed ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato, vanifica il concorrente diritto degli altri coeredi, senza che la stess a trovi una ragionevole giustificazione nel peculiare regime dell’istituto in esame. 3.1Anche tale motivo è infondato. Come ha avuto modo di rilevare la Corte Costituzionale nella pronuncia n. 405 del 2006, la disciplina del maso chiuso «non trova precedenti nell'ordinamento italiano, non può qualificarsi né rivivere se non con le caratteristiche sue proprie derivanti dalla tradizione e dal diritto vigente fino all'emanazione di quel r.d. 4 novembre 1928, n. 2325 in base al quale esso istituto cessò di avere formalmente vita». Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -24- A tal fine il legislatore provinciale, in virtù dell' (nel testo originario), «può disciplinare la materia dei masi chiusi nell'ambito della tradizione e del diritto preesistente e, in conseguenza, con una potestà necessariamente più ampia, data la natura dell'istituto, che per le altre materie nello stesso contemplate» (Co r te Costituzionale n. 4 del 1956). Tali principi sono stati successivamente ribaditi dal giudice delle leggi (sentenze n. 5 e n. 40 del 1957; n. 55 del 1964; n. 35 del 1972; ordinanza n. 28 del 1956), e ciò al fine di affermare la legittimità costituzionale di disposizioni della legislazione provinciale incidenti anche sul diritto privato e sulla giurisdizione - materie, in via generale, di attribuzione statale esclusiva. Tuttavia la particolare tutela accordata all'istituto non giustifica qualsiasi deroga alla disciplina generale, ma soltanto quelle che sono funzionali alla conservazione dell'istituto nelle sue essenziali finalità e specificità (Corte Costituzionale ). La peculiari connotazioni dell’istituto sono quelle della indivisibilità del fondo, della sua connessione con la compagine familiare e della assunzione di esso fondo comemaso chiuso da un unico sogget to, cui un sistema particolare - anche relativo al procedimento di assegnazione e di determinazione del valore del fondo nel caso di pluralità di Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -25- eredi - permette di perpetuare e garantire nel maso stesso il perseguimento delle finalità economiche e sociali proprie dello istituto. Le norme dettate in materia appaiono quindi non soltanto predisposte alla tutela della indivisibilità delmaso, ma soprattutto finalizzate a mantenerne la connessione con la compagine familiare. L’istituto del maso chiuso è poi tornato all’attenzione della Corte Costituzionale nella sentenza n. 193/2017 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5 l. prov. Bolzano 25 luglio 1978, n. 33, riprodotto dall'art. 18 del decreto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32, come modificato dall'art. 3 l. prov. Bolzano 24 febbraio 1993, n. 5 (applicabile alla fattispecie ratione temporis), nella parte in cui prevede che, tra i chiamati nello stesso grado alla successione e all'assunzione del maso, ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine, e ciò in quanto la prelazione maschile alla successione nell'assunzione del maso chiuso lede il principio di parità tra uomo e donna, con conseguente contrasto con l' , trattandosi di regola che fa capo ad un contesto inattuale nel quale, all'esigenza obiettiva di mantenere indiviso il fondo, si associava una ormai superata concezione patriarcale della famiglia come entità bisognosa della formale investitura di un capo del gruppo parentale. Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -26- In motivazione, dopo avere proceduto ad un’analitica e compiuta ricostruzione storico – giuridica dell’istituto, alla quale si rimanda attesa la completezza dei riferimenti normativi, è stato sottolineato come l’istituto sia attualmente disciplinato dalla , che ne ha mantenuto la struttura ed i principi ispiratori, seppur con alcune modifiche, ed in particolare - per quel che interessava la Consulta - rimodulando i criteri di successione ed assunzione del maso, eliminando la prevalenza della linea maschile su quella femminile. E’ restato però intatto il carattere originario e pregnante dell'istituto, che ne giustifica anche la peculiare disciplina, rappresentato da modalità di gestione, intestate ad una comunità familiare e ad una azienda agricola autosufficiente, ed un regime giuridico funzionale alla conservazione di dette modalità, costituito dall'indivisibilità del maso e dalla sua destinazione familiare, realizzata mediante un particolare sistema successorio, volto a designare un solo assuntore (Anerbe), il quale diviene debitore della massa ereditaria per l'ammontare del valore del maso. Il nucleo funzionale dell'istituto del maso chiuso consiste quindi nell'indivisibilità del fondo, nella sua connessione con la compagine familiare e nella "assunzione" del fondo stesso da parte di un unico soggetto, cui un sistema particolare - anche relativo al procedimento di assegnazione e di determinazione Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -27- del valore del fondo nel caso di pluralità di eredi - permette di perpetuare e garantire nel maso stesso il perseguimento delle finalità economiche e sociali proprie dell'istituto. La Corte, dopo avere rimarcato come a seguito delle modifiche intervenute nelle more, sia stata superata la regola originaria della prelazione maschile e del maggiorascato, dal momento che il fondo veniva attribuito, allo scopo di evitarne il frazionamento, ad un unico erede, con prevalenza della linea maschile su quella femminile (profilo che invece rendeva illegittima la disciplina previgente), ha tuttavia ribadito come la sopravvivenza di tale istituto nell’ordinamento italiano debba assicurare la permanenza delle caratteristiche sue proprie derivanti dalla tradizione e dal diritto vigente fino alla emanazione di quel , in base al quale esso istituto cessò (temporaneamente) di avere formalmente vita» (sentenza n. 4 del 1956). Lo scopo che lo stesso mira ad attuare è in particolare quello dellamigliore produzione del bene quelli di natura familiare, di cui il legislatore costituzionale, con il maso chiuso, ha permesso il riconoscimento e la tutela per soddisfare le istanze della popolazione alto-atesina, e ciò sulla base di una presunzione “tratta da un fatto normale se non costante” secondo cui l'assuntore preferito può conoscere dell'azienda familiare «meglio di altri il più efficace sistema di conduzione Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -28- e può avere un maggiore attaccamento al fondo avito» (sentenza Corte Costituzionale n. 40del 1957). Orbene, se la preferenza giuridica in precedenza accordata al richiedente di sesso maschile è stata reputata non più in linea con l’evoluzione dell’assetto sociale posto che l’interpretazione evolutiva della norma alla luce dei valori affermatisi nell’ordinamento può condurre ad un giudizio di incompatibilità con i parametri costituzionali delle norme preesistenti, in quanto la tutela accordata a particolari istituti come il maso chiuso non giustifica qualsiasi deroga ai principi dell'ordinamento, ma soltanto quelle che sono funzionali alla conservazione dell'istituto nelle sue essenziali finalità e specificità (sentenze n. 173 del 2010, n. 340 del 1996, n. 40 e n. 5 del 1957, n. 4 del 1956, nonché, sia pure a contrario, n. 691 del 1988) e che comunque non comportano la lesione di principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, quale la parità tra uomo e donna, reputa invece il Collegio che la preferenza accordata al soggetto che sia cresciuto nel maso ovvero a colui che sia legato al de cuius da un grado più vicino di parentela non confligga invece con i parametri della Costituzione. Va quindi individuata come caratteristica fondamentale dell’istituto quella di mantenere indiviso il fondo, ma ponendosi come esigenze concorrenti sia quella di assicurare la migliore conduzione del bene, in vista del suo sfruttamento Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -29- ottimale, sia quella di garantire il permanere del bene stesso nella sfera familiare, privilegiando colui che abbia un maggiore attaccamento al fondo. Trattasi di esigenze che il legislatore mira a contemperare e la cui graduazione nel dettare i criteri preferenziali per l’individuazione della persona chiamata a ricoprire il ruolo di assuntore, rientra nella discrezionalità del legislatore, senza che possa tacciarsi di incostituzionalità il solo fatto di avere dato prevalenza al grado di parentela o alla crescita nel fondo rispetto alla migliore capacità di sfruttamento del bene. In questa direzione, questa Corte ha già avuto modo di affermare che (Cass. n. 24216/2018 cit.) l’esigenza di guardare alla persona del rappresentante anziché a quella del rappresentato, si giustifica proprio alla luce del fatto che l'istituto in questione è diretto alla preservazione dell'agricoltura di montagna ed alla tutela della minima unità colturale, essendo ispirato alle garanzie di continuazione, in ambito familiare, dell'attività aziendale da parte di chi abbia un particolare legame con il detto maso. Ben può quindi la valorizzazione del particolare legame, quale estrinsecato dalla crescita nel maso ovvero dal più stretto grado di parentela spingere il legislatore a dare prevalenza alla pur presente esigenza di assicurare il migliore sfruttamento del bene, sfruttamento che ben potrebbe essere assicurato, eventualmente facendo ricorso ad attività di terzi, Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -30- anche colui che non sia personalmente in grado di assicurare la conduzione, ma che sia però legato al maso da un più profondo legame familiare ed affettivo. D'altronde conforta tale conclusione anche la diversa considerazione ricavabile dalla disciplina di cui alla legge provinciale n. 17 del 2001 che, nel privilegiare le esigenze di conservazione della minima unità colturale, consente che la scelta dell’assuntore da parte del testatore sia libera e che sia destinata a sua volta a prevalere, anche in presenza di altri successibili che abbiano personalmente i requisiti che li rendano idonei alla conduzione personale del maso. Nemmeno risulta suscettibile di determinare l’illegittimità costituzionale della norma la diversa circostanza rappresentata dal fatto che il bene venga assegnato all’assuntore, nel caso di specie asseritamente meno idoneo alla gestione personale del fondo, ad un prezzo significativamente inferiore rispetto al valore di mercato, essendo il sacrificio del diritto di proprietà degli altri coeredi (o meglio del diritto al controvalore economico), connaturato alle esigenze di garantire il mantenimento dell’unità del bene, anche assicurando un minor corrispettivo per l’assunzione. Appaiono in tal senso rilevanti le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 505 del 1988, che ha dichiarato l'illegittimità - in riferimento all' della legge prov. Bolzano n. 1 del 1954, nella parte Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -31- in cui non prevedeva che pure in caso di trasferimento coattivo del maso chiuso in un procedimento di esecuzione forzata, l'assuntore fosse tenuto a versare alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, l'eccedenza del ricavo dalla vendita o del valore di assegnazione sul prezzo di assunzione. In quella occasione fu precisato che la norma scrutinata, se era in origine giustificata da una ratio legis orientata a coniugare una misura di equità con una misura sanzionatoria del comportamento dell'assuntore, non era più assistita da «una giustificazione sostanziale che valga a legittimare la disparità di trattamento dei coeredi al cospetto del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.», nel caso in cui la vendita coattiva sia stata determinata da debiti contratti dall’assuntore nell’ambito di una gestione non oculata, restando però confermata la premessa posta alla base della disciplina secondo cui le finalità di utilità sociale in vista delle quali è previsto il diritto di assunzione del maso giustificano anche la previsione di un prezzo agevolato commisurato al valore di reddito anziché al valore venale, trovando in questo caso il sacrificio imposto ai coeredi una giustificazione nella peculiare connotazione dell’istituto in esame. Né tali conclusioni possono essere ritenute travolte per effetto del recente intervento della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 15 del 2021 ha dichiarato costituzionalmente Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -32- illegittimo l'art. 18, comma 2, del d. Pres. prov. Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8, nella parte in cui afferma che «tra i chiamati alla successione nello stesso grado è preferito il più anziano», anziché prevedere che «tra i chiamati alla successione nello stesso grado viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso». La correlazione posta dalla disposizione censurata fra la regola del maggiorascato e l'esigenza obiettiva di mantenere indiviso il fondo non è che il frutto di una ormai superata concezione patriarcale della famiglia come entità bisognosa della formale investitura di un capo del gruppo parentale. L'evoluzione economico-sociale nonché quella normativa dell'istituto del maso chiuso palesano, infatti, l'irragionevolezza della presunzione di idoneità del primogenito, che non pregiudica soltanto l'interesse della persona discriminata, ma lo stesso istituto del maso e, dunque, la tutela oggettiva della res frugifera, di cui tradisce le finalità. Il criterio di preferenza per la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso, nel contesto attuale, appare, invece, perfettamente idoneo a chiudere la disciplina con una previsione flessibile e di respiro generale, che si inserisce nel tessuto normativo coerentemente con i principi costituzionali, con le peculiarità dell'istituto del maso chiuso e con i principi Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -33- generali dell'ordinamento giuridico in materia di successione legittima e di divisione ereditaria (sentt. nn. 5, 40 del 1957, 505 del 1988, 340 del 1996, 173 del 2010, 48, 185 del 2015, 193 del 2017). Rileva a tal fine la circostanza che nel caso deciso dalla detta sentenza, è stato ritenuto che il solo criterio della maggiore età, a parità però del grado di parentela, non potesse giustificare la scelta dell’assuntore, ove fosse dimostrata la maggiore idoneità del parente meno anziano alla conduzione del maso. Tuttavia, il ragionamento del giudice delle leggi, e la ricordata declaratoria di incostituzionalità appaiono evidentemente correlati alla necessità di dover risolvere un contrasto tra richieste di assunzione provenienti da soggetti aventi pari grado di parentela o comunque tutti muniti del requisito preferenziale costituito dalla permanenza nel maso, palesandosi irrazionale la soluzione che privilegi solo la maggiore età. Non può però dimenticarsi che la disciplina del maso, sia pure funzionale alla conservazione dell’istituto, nelle sue essenziali finalità e specificità, resta comunque istituto di diritto successorio, nel quale assume carattere prioritario per la risoluzione dei contrasti tra pretendentiquello della maggiore vicinanza del grado di parentela. Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -34- Ne consegue che mentre la regola del maggiorascato non appare idonea a giustificare la scelta del l’interessato all’assunzione, a discapito della maggiore capacità di gestione della proprietà, se si resta nella cerchia di soggetti aventi il medesimo grado di parentela, tale capacità non può fungere da criterio risolutivo ed assorbente, anche nella diversa ipotesi, qui ricorrente, di contrasto tra soggetti aventi un diverso rapporto di vicinitas con il de cuius, così che la scelta del legislatore di continuare a prevedere quest’ultimo come criterio preferenziale impinge nella discrezionalità al medesimo riservata, e come tale insindacabile. E’ l’affidamento al solo criterio dell’età che genera una discriminazione arbitraria e che impone di dover invece ricercare un criterio di risoluzione del contrasto invece munito di razionalità, individuato in via sussidiaria dalla Consulta nella maggiore idoneità alla conduzione del maso, ma la preferenza accordata al coerede che abbia un più stretto grado di parentela con il de cuius appare ragionevole e tale da escludere la sussistenza di una ingiustificata discriminazione in danno del parente meno vicino. Né è trascurabile il rilievo che nella stessa motivazione del giudice delle leggi si dia rilevanza al tempo effettivo che un soggetto abbia trascorso nel maso e quanto si sia dedicato alle attività dell’azienda e alla specializzazione nella sua conduzione, criterio questo che depone univocamente a favore Ric. 2016 n. 29458 sez. S2 -ud. 18-01-2023 -35- della controricorrente, che, sia pure in tempi non vicini, ha effettivamente abitato nel maso, a differenza dell’odierno ricorrente. In tal senso depone altresì il fatto che, a presidio della indivisibilità dell’istituto in questione, la regola della preferenza per il maggiore d’età è stata sostituita con quella secondo cui, ma solo fra più coeredi dello stesso grado, «quale assuntore o as suntrice viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso» (art. 14, comma 2, legge prov. Bolzano n. 17 del 2001). Deve pertanto dichiararsi la questione di legittimità costituzionale, come sollevata in ricorso, manifestamente infondata. 4. Il ricorso deve quindi essere rigettato, dovendosi tuttavia compensare le spese in ragione della novità della questione oggetto di disamina in giurisprudenza per la prima volta dopo il menzionato intervento della Corte Costituzionale. Nulla a disporre quanto alle spese per le parti intimate che non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 5. Poiché il ricorso è stato proposto successi vamente al 30 gennaio 2013 ed è rigett